In tema di condominio di edifici, il lastrico solare – anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini – svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ.

 

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 dicembre 2012 – 14 febbraio 2013, n. 3658
Presidente Salmè – Relatore Carluccio
Svolgimento del processo
1. Ro..Fr., nel 1996, iniziò procedimento per danno temuto nei confronti di F..F. per le infiltrazioni nell’appartamento di proprietà provenienti dal lastrico solare di uso esclusivo della F. , dopo che dal Comune di Roma era stata ordinata la demolizione di un manufatto ivi abusivamente costruito. Eseguite dal Condominio le opere, ordinate dal Pretore, necessarie ad eliminare le infiltrazioni, la Fr. iniziò giudizio di merito nei confronti della F. e del Condominio per l’esecuzione di tutte le opere e per il risarcimento del danno.
Nel giudizio intervennero M. , Vi. , L. e A. , proprietari di altri appartamenti sottostanti, chiedendo l’esecuzione delle opere necessarie e il risarcimento dei danno. Su istanza della F. , vennero chiamati in giudizio il Comune di Roma e B. , che aveva venduto l’appartamento alla F..
Il Tribunale accolse le domande di Fr. e dei condomini intervenuti e condannò la F. all’esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare, al risarcimento dei danni ai condomini, oltre alle spese del processo; dichiarò improcedibile la domanda proposta da F. nei confronti di B. per difetto di notifica; rigettò quella proposta dalla stessa F. nei confronti del Comune.
2. La Corte di appello di Roma:
dichiarò inesistente il rapporto processuale con la B. , mancando la prova della notifica dell’appello;
dichiarò inammissibile l’appello della F. nei confronti di M. e Vi. , per tardività, per essere stata la sentenza notificata dai suddetti alla F. il 21 marzo 2003 ed essere stato l’appello notificato a M. e V. il 2 maggio 2003;
dichiarò inammissibili gli appelli incidentali sul quantum, proposti oltre che da M. e Vi. , dagli altri condomini L. , A. e Fr. , per essere stata depositata la comparsa contenente te impugnazioni incidentale senza il rispetto dei 20 giorni dall’udienza indicata nell’atto di appello, in violazione dell’art. 343 nella parte in cui richiama l’art. 166 c.p.c.;
rigettò l’appello principale della F. ;
condannò la F. alle spese del secondo grado in favore del Comune e del Condominio; compensò tra la F. e i condomini che avevano proposto appello incidentale dichiarato inammissibile le spese del grado. (sentenza del 27 febbraio 2006).
3. Avverso la suddetta sentenza, F. propone ricorso per cassazione con sette motivi.
Resistono con controricorso il Condominio, il Comune di Roma, i condomini Fr. , nonché M. e V. ; questi ultimi propongono ricorso incidentale con tre motivi.
L. e A. , nonché B. , non svolgono difese.
Motivi della decisione
1. La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce violazione degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., censurando l’erronea dichiarazione della inammissibilità dell’appello principale della F. nei confronti di M. e Ve. .
Il motivo è inammissibile perché generico, non argomentato, esplicandosi la censura in poche righe scritte, in violazione dell’art. 366, n. 4 cod. proc. civ.; ed, inoltre, non pone la Corte nella condizione di verificarne la portata attraverso la esatta indicazione, ed eventuale parziale riproduzione, degli atti processuali rilevanti.
1.2. Con il secondo si deduce violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. in riferimento alla pronuncia nella parte in cui riguarda la citazione della B. . Secondo l’assunto della ricorrente, in atti esisterebbe la prova della notifica dell’atto di appello alla B. , con plico restituito perché non ritirato, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito.
Il motivo è inammissibile.
Si denuncia un errore revocatorio, ex art. 395 cod. proc. civ., da parte del giudice di merito, che avrebbe fondato la sua decisione sull’erronea percezione in ordine all’esistenza della prova della notifica, (tra le tante Cass. n. 11276 del 2005).
1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., come ultrapetita, per avere la sentenza considerato il pericolo statico del terrazzo, che non sarebbe contenuto nell’atto introduttivo.
Il motivo è inammissibile. È inconferente rispetto al decisum della sentenza impugnata, ed è generico; comunque, tale profilo non emerge neanche dall’atto di appello, riprodotto integralmente nel ricorso.
1.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2700 cod. civ., in riferimento alla mancanza di responsabilità del Comune sulla base del verbale di demolizione.
Il motivo è inammissibile risultando completamente costruito ed esplicato in riferimento alla sentenza di primo grado.
1.5. Il quinto e sesto motivo, con i quali si deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 1126 e 1102 cod. civ. ed insufficienza di motivazione, sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente.
Si censura, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, la parte della sentenza che ha ritenuto la responsabilità della F. , per via del manufatto abusivo realizzato e del mancato rifacimento del terrazzo dopo la demolizione, escludendo l’applicazione dell’art. 1126, cod. civ.. Secondo l’assunto della ricorrente, sarebbero stati trascurati elementi che escludevano la responsabilità della F. , e, in mancanza dell’accertamento della responsabilità, si sarebbe dovuto applicare l’art. 1126 cit..
1.5.1. I motivi vanno rigettati.
Il sesto, logicamente preliminare, non è idoneo a scalfire la decisione nella parte in cui ritiene accertata la responsabilità della F. nel difetto di manutenzione del terrazzo. Infatti, è confuso e generico e, anche, di difficile comprensibilità, stanti i richiami frammisti alla decisione di primo grado, con conseguente inammissibilità sotto tale profilo. D’altra parte, non è censurata la sentenza di appello con riferimento all’adozione di una motivazione per relationem a quella di primo grado.
Rimasta accertata la responsabilità della F. , la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, secondo cui “In tema di condominio di edifici, il lastrico solare – anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini – svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ.” (Cass. 21 febbraio 2006, n. 3676).
1.6. Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in riferimento alla parte della decisione che ha rigettato il motivo di appello relativo alle spese di primo grado.
La Corte di merito ha ritenuto correttamente applicato il criterio della soccombenza e, per il resto, ha ritenuto generica la censura di appello.
1.6.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Inammissibile, per la parte in cui ripropone il motivo di appello che è stato ritenuto generico (scaglioni applicabili e spese cautelare), perché per censurare tale statuizione avrebbe dovuto dedurre la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ..
Infondato, nella parte in cui sembra dolersi della mancata compensazione delle spese processuali, perché si tratta di potere del giudice il cui esercizio è sindacabile, ma certo non è sindacabile il mancato esercizio.
1.7. In conclusione, il ricorso principale deve rigettarsi.
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, M. e Vi. deducono la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ..
Nella parte esplicativa, i ricorrenti assumono che, essendo stato dichiarato inammissibile l’appello principale nei loro confronti, l’appello da essi proposto avrebbe dovuto considerarsi principale, e da proporsi nei termini dell’art. 327 cod. proc. civ., con la conseguenza che non verrebbero in questione gli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., applicati dalla corte di merito, che ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale. A prescindere da ogni considerazione sul merito della censura, il motivo è inammissibile sulla base del preliminare rilievo della mancata censura degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., oltre che per genericità, considerato che non chiarisce neanche quando l’appello è stato notificato.
2.2. Il secondo e il terzo motivo, riproducono, sembra, quelli che possono essere stati i motivi dell’appello incidentale, dichiarato inammissibile, proposto verso la sentenza di primo grado.
2.2.1. Entrambi i motivi sono evidentemente inammissibili, atteso che la Corte di merito non ha pronunciato nel merito degli stessi, avendo definito il giudizio per profilo preliminare di rito.
2.2.2. Comunque, se, come pure sembra, i ricorrenti sostengono che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sugli stessi nonostante la dichiarazione di inammissibilità, i motivi sono inammissibili perché, in astratto, si sarebbe dovuta invocare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Invece, il secondo invoca la violazione dell’art. 287 cod. proc. civ. e censura la sentenza di secondo grado per non aver pronunciato su un errore materiale della sentenza di primo grado concernente il quantum liquidato, cui sarebbe stata tenuta nonostante l’inammissibilità dell’appello incidentale. Il terzo invoca l’art. 91 e censura la sentenza di secondo grado per non aver pronunciato sulla censura alla sentenza di primo grado in ordine all’importo delle spese di lite di primo grado, liquidate in misura inferiore a quella delle altri parti.
2.3. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
3. In ragione della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità tra la ricorrente e i controricorrenti e ricorrenti in via incidentale, M. e Vi. .
Seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti, di cui al d.m. n. 140 del 2012, le spese nei rapporti tra ricorrente e controricorrenti Condominio, Comune di Roma e Fr. . Non avendo gli intimati L. , A. e B. svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra la ricorrente e i contro ricorrenti e ricorrenti in via incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti costituiti, Condominio, Comune di Roma e Fr. , delle spese dello stesso giudizio, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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