La previsione normativa di cui all’art. 1283 c.c., nella parte in cui stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e comunque a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione, riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari che, tuttavia, al fine di poter superare il precetto codicistico, devono avere carattere normativo. In tal senso deve riconoscersi natura negoziale, e non anche normativa, alla clausola che stabilisce la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con conseguente nullità della stessa per contrasto con una norma imperativa ed esclusione, nella ricostruzione dei rapporti tra banca e correntista, di qualsiasi capitalizzazione. (L’operazione predetta comporta nella specie il riconoscimento di un credito in favore dei garanti e, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo dagli stessi opposto in quanto avente fondamento su un credito dell’istituto bancario di fatto inesistente).

Tribunale di Padova – Sez. 1 Sen. n. 9 del 03 gennaio 2013

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