L’ascolto del minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto, non è solo un mero dovere del giudice in base all’art. 155 sexies c.c. ma, in particolare dopo l’entrata in vigore della legge 219/2012 che ha riformato alcune norme sullo stato di filiazione, il minore ha diritto soggettivo ad essere ascoltato, proprio perché il futuro provvedimento di affidamento lo riguarda direttamente.

 

Tribunale Varese – Sezione I – Decreto 24 gennaio 2013

La questione centrale del contendere riguarda il collocamento del figlio minore della coppia, XX (14 anni), al centro delle contestazioni della madre, secondo la quale il fanciullo sarebbe stato oggetto di indebiti condizionamenti, al punto da allontanarsi dalla figura genitoriale. Al fine di arricchire gli elementi di giudizio, è imprescindibile l’audizione del minore, tenuto conto della sua età e delle ricostruzioni fattuali opposte, offerte dall’uno e dall’altro genitore.

L’audizione del minore rappresenta un adempimento obbligatorio nel procedimento in cui il giudice debba decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del fanciullo (art. 155-sexies comma I c.c.). La Suprema Corte di Cassazione, con l’intervento a Sezioni Unite del 21 ottobre 2009 (v. Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238, Pres. Carbone, rel. Forte) ha, in tal senso, affermato che, in relazione all’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e all’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, si deve ritenere necessaria l’audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l’eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificarne l’omesso ascolto. Nella fattispecie oggetto dell’intervento delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha affermato che l’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 – v. Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081 – per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di legittimità – v. Cass. civ. n. 16753 del 2007. La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve, tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l’ascolto o l’audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi – in tal senso Cass., ord. 26 aprile 2007 n. 9094 e la giurisprudenza sopra richiamata. L’importanza dell’audizione è, peraltro, ribadita nelle “LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI BAMBINO”, adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, dove, nella sezione III, lett. A, è rimarcato il diritto del minore ad avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano. Nella sezione IV, lett. D è, poi, sancito, al punto 3, in modo particolarmente cogente, il diritto del minore di essere ascoltato: “i giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano”.

Non può, infine, essere trascurata la recente modifica introdotta dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 che ha inserito, nel codice civile, il nuovo art. 315-bis in cui si prevede, al comma II, che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. A prima lettura, la norma potrebbe essere ricondotta tout court alla già esistente previsione di cui all’art. 155-sexies c.c., ma, in realtà, si tratta di una tipizzazione normativa che si differenzia dalla previsione legislativa appena citata: l’art. 155-sexies c.c. tratteggia il «dovere» del giudice di ascoltare il minore; l’art. 315-bis c.c. delinea il «diritto» del minore ad essere ascoltato dal giudice, così guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi familiare.

In ordine alle modalità di audizione, si reputa opportuno delegare l’incombente ad un esperto in psicologia infantile, tenuto conto dell’opportunità di evitare che l’ascolto del fanciullo venga effettuato senza una adeguata competenza nell’accertamento della capacità di discernimento e ritenuto maggiormente tutelante, evitare al fanciullo di esprimere la sua opinione nella sede del tribunale.

P.Q.M.

Visti gli art. 68, 191, c.p.c.
NOMINA ausiliario del giudice, il dr. XX, esperto in psicologia infantile, iscritto all’Albo dei CTU, affinché provveda all’audizione indiretta della prole minore di età indagando la opinione del minore circa i seguenti temi: 1) luogo in cui con preferenza trascorre il suo tempo e pernotta; luogo in cui, dunque, preferirebbe avere residenza/domicilio; 2) tempi di visita e frequenza del genitore con cui non risiede; 3) “redazione” con il consulente di un modulo di diritto di visita che condivide; 4) altre esplicite richieste al giudice.

Visti gli art. 68 c.p.c., 155-sexies, comma I
DELEGA il dr. XX affinché, in caso di accertata capacità di discernimento del minore e nella ritenuta assenza di rischi di pregiudizio, ascolti il bambino (cd. audizione indiretta) al fine di ottenere la sua opinione su quanto di cui sopra.

Fissa l’udienza in data 14 febbraio 2013 ore 9.00 per il giuramento dell’ausiliario, che presenterà al giudice, nel contraddittorio con le parti, un piano/programma che indichi la metodologia che intende seguire per l’audizione indiretta, di cui comunque dovrà essere redatta apposita relazione.

MANDA alla cancelleria perché l’odierna ordinanza sia comunicata all’ausiliario ed alle parti.

Varese lì 24 gennaio 2013

Il Presidente

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