Integra il delitto di diffamazione il comunicato redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti. In particolare, se davvero la prospettiva dell’amministratore fosse quella dell’informazione celere rispetto all’imminente interruzione del servizio attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli dovrebbe calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l’identità dei condomini morosi.

 

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale – Sentenza 29 gennaio 2013, n. 4364

 

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO L’ONORE – DIFFAMAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo – Presidente

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giusepp – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/01/2011 del Tribunale di Messina R.G. 18/2010;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe De Marzo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/01/2011, il Tribunale di Messina ha confermato la decisione del Giudice di pace di Messina, il quale aveva affermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 595 c.p., perche’ aveva offeso la reputazione di (OMISSIS), affiggendo in data (OMISSIS) nell’atrio del condominio “(OMISSIS)” un avviso di imminente distacco della fornitura idrica ad opera dell'(OMISSIS), a seguito della presunta “persistenza del debito” di alcuni condomini espressamente indicati, tra i quali lo stesso (OMISSIS).

1.1. Il Tribunale, per un verso, ha sottolineato che era persino dubbia la fondatezza della totale richiesta del saldo nei confronti del (OMISSIS), il quale aveva preso in locazione l’appartamento, quando gia’ era maturata una parte del debito; per altro verso, ha rilevato, richiamando la sentenza n. 716 del 2008 di questa Corte, che la condotta dell’amministratore non poteva ritenersi scriminata ai sensi dell’articolo 51 c.p. dal momento che egli aveva affisso l’avviso sulla porta dell’ascensore del palazzo, in tal modo operando una comunicazione percepibile da chiunque avesse frequentato l’immobile e che andava percio’ al di la’ dell’ambito di potenziale interesse della notizia.

Il Tribunale ha escluso che l’ (OMISSIS) sarebbe stato costretto a tale comportamento, per la stringente necessita’ di informare i condomini del rischio di imminente distacco dell’erogazione idrica, nell’impossibilita’ di convocare l’assemblea o di inviare delle missive, dal momento che era emerso dall’istruttoria espletata in primo grado che non veniva convocata l’assemblea da almeno tre anni e che l’ (OMISSIS) era a conoscenza da tempo di una situazione debitoria nei confronti dell'(OMISSIS).

Quanto al profilo legato all’elemento psicologico, il Tribunale, dopo avere ricordato che nel reato di diffamazione il dolo dell’agente e’ generico, ha rilevato che, alla stregua dell’oggettivo significato delle espressioni adoperate e del silenzio serbato per lungo tempo dall’amministratore sulla richiesta del (OMISSIS) di addebitargli solo i consumi a lui effettivamente riconducici, era evidente l’intento di sottoporre ad una “pubblica gogna” coloro che non avevano pagato le quote. 2. Nell’interesse dell’ (OMISSIS) viene proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., violazione degli articolo 595 e 51 c.p., dal momento che nel condominio non esisteva una sala riunioni e che comunque non era quella la sede piu’ adatta per poter diffondere tra i condomini interessati una comunicazione urgente. In definitiva, l’amministratore, avendo appreso a seguito della comunicazione del 04/09/2007 ad opera dell'(OMISSIS), che il fornitore del servizio idrico intendeva procedere entro quarantotto ore all’interruzione dello stesso, aveva perseguito non lo scopo di diffamare, ma quello di scongiurare un evento altrimenti non evitabile.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., violazione dell’articolo 42 c.p., per assenza di dolo, dal momento che l’amministratore non era animato dalla volonta’ di utilizzare frasi offensive, ma solo dalla necessita’ di informare tempestivamente i condomini dell’imminente interruzione del servizio idrico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Va premesso che, secondo quanto gia’ affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Donato, Rv. 237728), integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile – non gia’ ai soli condomini dell’edificio per i quali puo’ sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.

Nella specie, il ricorso reitera le difese gia’ disattese con puntuale motivazione da giudice di merito, non contestando il fondamento obiettivo della conclusioni raggiunta dalla sentenza impugnata, secondo cui l’amministratore era da tempo a conoscenza della situazione di morosita’ verso l'(OMISSIS), con la conseguenza che ben avrebbe potuto assumere tempestive iniziative di recupero e di risoluzione del contenzioso con il (OMISSIS).

L’esattezza del percorso argomentativi e’ confermata dal rilievo che, se davvero la prospettiva dell’amministratore fosse stata quella dell’informazione celere rispetto all’imminente interruzione del servizio, attraverso modalita’ comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l’identita’ dei condomini morosi.

2. Infondato e’ anche il secondo motivo di ricorso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (V. ad. Es. Sez. 5, n. 7597 del 11.5.1999, Beri Riboli, rv. 213631), in tema di delitti contro l’onore, non e’ richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che puo’ anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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