L’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che l’esistenza di quest’ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e custodia della parte di fondo (strada e accessori) sulla quale la servitù è esercitata.
Corte di Cassazione – Sentenza 12 ottobre 2012, n. 17492
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19496-2006 proposto da:
(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 24510-2006 proposto da:
(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), domiciliato ex legem ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente al ricorso incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 465/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che preliminarmente chiede l’inammissibilita’ dei ricorsi e della procura rilasciata all’avvocato di parte ricorrente, per il resto si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto insussistenza giuridica delle questioni preliminari, accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rigetto delle questioni preliminari sollevate dall’avvocato di parte ricorrente; accoglimento 1 motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel 1986 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali proprietari di due stacchi di terreno siti nel territorio di (OMISSIS), convenivano in giudizio, davanti al Pretore di Biancavilla, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali proprietari limitrofi dei rispettivi lotti di terreno, nonche’ (OMISSIS), quale originario proprietario del fondo lottizzato.
Deducevano gli attori che, a seguito di alcuni lavori eseguiti sul viottolo d’ingresso ai rispettivi lotti, era stato impedito l’accesso al fondo del (OMISSIS) – che aveva dovuto realizzare una “scivola” d’ingresso a sue spese – e causato gravi danni ai fondi di tutti gli attori, per le infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla stradella e per l’assenza di muri parapetto; chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti alla realizzazione dei lavori necessari, con le conseguenti statuizioni di legge.
Instauratosi il contraddittorio il (OMISSIS) eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, avendo ceduto tutti i lotti del suo fondo, compresa la stradella, ai compratori, mentre gli altri convenuti eccepivano di non essere proprie tari della stradella in questione sulla quale vantavano solo un diritto di servitu’ di passaggio.
Con sentenza del 16 giugno 1989 il Pretore dichiarava la propria incompetenza per valore, rigettava la domanda cautelare e compensava le spese di giudizio.
Gli attori riassumevano la causa dinanzi al Tribunale di Catania insistendo nelle proprie domande; alcuni convenuti eccepivano la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta una transazione con la quale si erano obbligati a partecipare pro quota alle spese dei lavori; altri convenuti eccepivano l’infondatezza della domanda, non essendo proprietari della strabella; il (OMISSIS) ribadiva le eccezioni in precedenza sollevate e (OMISSIS) non si costituiva in giudizio, sicche’ ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Tribunale adito, con sentenza del 31 marzo 1995, dichiarava la cessazione della materia del contendere tra gli attori e i convenuti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (ved. Di (OMISSIS), v. a tale ultimo riguardo p. 5 del ricorso per cassazione); ritenuto che tutti i convenuti, ad esclusione di (OMISSIS), erano comproprietari della stradella in questione e, quindi, tenuti a contribuire alle spese di eliminazione del danno secondo il criterio di cui all’articolo 2051 cod. civ., rigettava la domanda nei confronti del (OMISSIS), condannava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori la somma di euro 6.403.000 (rivalutata alla data della sentenza e gia’ detratto l’importo versato dai convenuti che avevano transatto la lite) nonche’ al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori e di (OMISSIS).
La sentenza di primo grado veniva impugnata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ da (OMISSIS) e da (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS).
Si costituivano in quel grado (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che proponevano appello incidentale, nonche’ (OMISSIS), che chiedeva il rigetto del gravame, (OMISSIS), che eccepiva il suo difetto di legittimazione, essendo solo l’acquirente del fondo di (OMISSIS), neppure menzionato nella sentenza impugnata, e infine (OMISSIS), che rilevava di aver transatto la lite con gli attori e chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
Gli altri appellati rimanevano contumaci.
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 3 marzo 2005 accoglieva il gravame proposto precisando – per quanto interessa in questa sede – che la stradella in controversia andava all’attualita’ identificata con la p.lla (OMISSIS) che risultava di proprieta’ non degli appellanti bensi’ del (OMISSIS), in virtu’ dell’atto di permuta per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS). Osservava la Corte di merito che, dovendosi escludere che gli appellanti potessero essere tenuti quali comproprietari al pagamento delle somme indicate nella sentenza impugnata, doveva escludersi anche che gli stessi fossero tenuti a tanto quali titolari di una servitu’ di passaggio, “posto che l’obbligo di adottare le misure atte a evitare che gli scoli piovani provenienti da un fondo (la p.lla (OMISSIS)) si riversino sull’attiguo fondo degli attori ovvero che l’utilizzazione del primo fondo da parte di veicoli possa arrecare danno al fondo finitimo degli attori, incombe sul proprietario del primo in conseguenza dei limiti e dei conseguenti oneri che l’ordinamento pone alla proprieta’ in relazione ai cd. rapporti di vicinato. D’altra parte le spese per la realizzazione delle suddette opere non afferiscono propriamente neppure alla conservazione della servitu’ di passo … e comunque tale questione al piu’ rileverebbe nei rapporti interni tra il proprietario del fondo servente e quello del fondo dominante”.
I giudici del secondo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettavano la domanda nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ da (OMISSIS) e da (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS), e per l’effetto revocavano la condanna emessa nei confronti di costoro e a favore degli attori in primo grado; revocavano la condanna a carico dei predetti appellanti al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS); condannavano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore degli appellanti principali, delle spese del doppio grado di giudizio, in esse comprese anche le spese del supplemento di consulenza tecnica disposta in secondo grado; compensavano le spese del secondo grado di giudizio con riferimento alle altre parti costituite.
Avverso la sentenza della Corte di merito hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS) che ha proposto anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso anche (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2. E’ infondata l’eccezione di tardivita’ del ricorso principale sollevata dal controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), sul rilievo che essendo l’azione proposta dinanzi al Pretore volta ad ottenere l’eliminazione di una situazione di pericolo, il presente procedimento rientrerebbe fra quelli indicati dal Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 sull’ordinamento giudiziario, ai quali non si applicherebbe la sospensione dei termini feriali. Ed invero, nei procedimenti possessori e cautelari, l’eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 3, in relazione all’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell’urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini (Cass. 18 febbraio 2008, n. 3955).
Pertanto, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 3 maggio 2005, avendo i ricorrenti notificato il ricorso a (OMISSIS) in data 15 giugno 2006 e spedito il ricorso agli altri destinatari a mezzo posta nella medesima data (v. AR. in atti) ed essendo applicabile la detta sospensione, il ricorso risulta tempestivamente proposto nel termine di cui all’articolo 327 cod. proc. civ..
3. E’, invece, fondata l’eccezione sollevata in udienza dai ricorrenti di tardivita’ del controricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS), risultando lo stesso consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notifica, in data 25 gennaio 2008, ben oltre il termine, quindi, di cui all’articolo 370 cod. proc. civ.. Ne consegue che il detto ricorso e’ inammissibile e da tale inammissibilita’ deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per i resistenti di depositare memorie, fatta salva la facolta’ del difensore degli stessi, munito di valida procura – come nel caso all’esame – di partecipare alla discussione orale (Cass. 21 aprile 2006, n. 9396; Cass. 24 aprile 2007, n. 9897), il che, in effetti, e’ stato consentito, in quanto nel giudizio di cassazione la procura speciale conferita dal resistente con un controricorso inammissibile resta valida come atto di costituzione e consente al difensore del resistente medesimo di partecipare alla discussione orale della causa (Cass. 21 luglio 1981, n. 4683; Cass. 11 giugno 1983, n. 4009).
4. Risulta, poi, infondata l’eccezione di inammissibilita’ del controricorso contenente ricorso incidentale di (OMISSIS), proposta dai ricorrenti sotto il profilo che lo stesso sarebbe stato loro notificato non presso il domicilio eletto bensi’ presso lo studio del loro difensore a Catania. Ed invero, essendo stata la notifica effettuata a mani proprie del difensore, ancorche’ non nel domicilio eletto, ne consegue la validita’ della stessa.
5. Con il primo motivo, denunciando la violazione dell’articolo 2051 cod. civ., anche in relazione agli articoli 1069 e 1070 cod. civ., e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, i ricorrenti assumono che la Corte di merito ha accolto l’appello ritenendo legittimato passivo il solo (OMISSIS), risultato tuttora proprietario dell’area su cui insiste la stradella oggetto della servitu’ di passaggio in favore degli appellanti ed ha escluso la responsabilita’ di questi ultimi per i danni derivanti dall’uso della stradella. Sostengono i ricorrenti che dal supplemento della ctu dell’ing. (OMISSIS) sarebbe emerso che il terreno ceduto, con atto di permuta del (OMISSIS), dal permutante (OMISSIS) al (OMISSIS), era servito per la costruzione della stradella di cui si discute in causa, realizzata poi dal (OMISSIS), dante causa degli appellanti, attuali titolari del diritto di servitu’, e sulla quale al predetto (OMISSIS), ai suoi eredi o aventi causa sarebbe spettato diritto di passaggio con qualsiasi mezzo sino ad arrivare al limite nord della sua proprieta’ “con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria assieme agli altri aventi diritto”.
Deducono pertanto i ricorrenti che, a prescindere dal titolo del diritto reale esercitato sulla stradella in questione, i convenuti, appellanti nel giudizio di secondo grado, avrebbero l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, in base al titolo contrattuale, conforme alle disposizioni di cui agli articoli 1069 e 1070 cod. civ..
Assumono, pertanto, i ricorrenti che avrebbe violato o comunque falsamente applicato l’articolo 2051 cod. civ. la Corte di merito non ritenendo tale norma applicabile ai titolari di servitu’, malgrado l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico. Inoltre, sotto il profilo del vizio di motivazione, rilevano i ricorrenti che il rafforzamento della scarpata su cui era stata realizzata la stradella in parola sarebbe finalizzato sia a sostenere la stradella medesima, e, quindi, a conservare e rendere possibile l’esercizio della servita, sia ad evitare danni ai fondi sottostanti.
Conseguentemente la motivazione della sentenza impugnata, laddove sostiene che le opere richieste dagli attori in primo grado non attengono alla conservazione della stradella e, al piu’, rileverebbero soltanto nei rapporti tra il proprietario del fondo servente e quello del fondo dominante, sarebbe carente ed insufficiente. Conclusivamente la Corte di merito avrebbe erroneamente accolto il gravame laddove avrebbe dovuto limitarsi a correggere la motivazione della sentenza impugnata.
5.1. La Corte rileva che l’azione di responsabilita’ ex articolo 2051 cod. civ. e’ esercitabile solo nei confronti del custode del bene, e tale non e’ il titolare della servitu’. Ed invero l’esistenza di una servitu’ di passaggio, ravvisata dal giudice di secondo grado, non attribuisce ai proprietari del fondo dominante la custodia della parte del fondo servente sul quale e’ esercitata la servitu’ (strada e suoi accessori), la quale non e’ sottratta, dall’esistenza della detta servitu’, alla disponibilita’ e custodia del proprietario del fondo servente.
Si osserva poi che l’articolo 1069 cod. civ., nel porre a carico del proprietario del fondo dominante l’esecuzione delle opere di manutenzione necessarie per l’esercizio della servitu’, sancisce, pure nel caso che quelle opere giovino anche al fondo servente e, quindi, comportino il proporzionale obbligo contributivo del proprietario di quest’ultimo, non un obbligo, ma una semplice facolta’, il cui mancato esercizio non determina alcuna responsabilita’ per danni ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., nessuno potendo rispondere dell’astensione da un comportamento non imposto dalla legge (v., in motivazione, Cass. 23.3.2005, n. 6222). Peraltro, non va sottaciuto che, nella giurisprudenza di questa Corte, e’ stato affermato che quando la necessita’ di realizzare sul fondo servente delle opere per conservare la servitu’ sia insorta a causa di un fatto del proprietario del fondo servente (e a tale ipotesi sembrano riferirsi i ricorrenti, quando nel ricorso a p. 14, evidenziano che “proprio il (OMISSIS), dante causa degli attuali titolari del diritto di servitu’, aveva realizzato la stradella, con quelle caratteristiche che recavano danno agli odierni ricorrenti”), le relative spese debbono essere sopportate da quest’ultimo (Cass. 8 marzo 1984, n. 1631 e Cass. 21 maggio 1983, n. 3534) A tanto deve aggiungersi che i ricorrenti, non rispettando il principio di autosufficienza, non riportano sufficientemente l’atto di permuta del (OMISSIS) da cui deriverebbe, a loro dire, per i resistenti l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria a titolo contrattuale.
5.2. Neppure sussistono i lamentati vizi motivazionali, avendo la Corte di merito sorretto la sua decisione con congrua motivazione, priva di vizi logici o giuridici.
6. Con il secondo motivo, in via subordinata, i ricorrenti lamentano error in procedendo, in relazione all’interpretazione della comparsa di costituzione, per aver la Corte di merito escluso che l’appello incidentale degli appellati, originari attori, investisse anche il rigetto della domanda nei confronti di (OMISSIS).
6.1. Il motivo e inammissibile.
6.2. Ed invero la sentenza impugnata ha affermato che non era stato proposto specifico motivo di appello avverso il rigetto della domanda nei confronti del (OMISSIS) e l’affermazione, suffragata dalla menzione, nella stessa sentenza, dei motivi di appello proposti, viene censurata in questa sede con il mero e generico richiamo alle conclusioni dell’atto di appello volte alla condanna in solido di tutti i convenuti, ad esclusione di quelli che hanno transatto la lite e sono stati estromessi dal giudizio.
7. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., assumendo che in ragione della fondatezza dei motivi di ricorso, la sentenza avrebbe dovuto condannare i convenuti alle spese del doppio grado, ivi comprese quelle relative al supplemento di ctu.
7.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese.
8. Passando all’esame del ricorso incidentale, gia’ esaminato in relazione al lamentato vizio di notifica, va rilevato che lo stesso e’ inammissibile, sotto il diverso profilo della carenza di interesse in capo al (OMISSIS), non risultando lo stesso soccombente in secondo grado.
9. In conclusione, riuniti i ricorsi, il ricorso principale va rigettato; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS); va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di (OMISSIS).
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all’esito del processo, per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e (OMISSIS). E’ stato affermato da questa Corte (Cass. 25 luglio 2002, n. 10933; Cass. 18 febbraio 2001, n. 14944) che l’inammissibilita’ del controricorso, perche’ notificato oltre il termine fissato dall’articolo 370 cod. proc. civ., comporta che non puo’ tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validita’ ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che puo’ partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente, vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all’onorario per lo studio della controversia e per la discussione (v. in motivazione, anche a tale ultimo riguardo, Cass. 25 luglio 2002, n. 10933 e Cass. 13 maggio 2010, n. 11619). Ne consegue che i ricorrenti principali vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di (OMISSIS); dichiara inammissibile il controricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS); dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS); compensa le spese tra i ricorrenti principali e (OMISSIS); condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS), che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed altri accessori di legge.