Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità – meglio note ai più come autovelox – non devono essere sottoposte ai controlli della L. 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia della c.d. metrologica, ossia a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada. Inoltre nessuna norma prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost.

Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza  n. 1743 del 24.01.2013

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