Tribunale Taranto, Sezione 2 civile

Sentenza 17 settembre 2012, n. 1678
Massima redazionale

Proposta di acquisto immobiliare – Predisposizione da parte della società di mediazione – Sottoscrizione da parte del promissario acquirente – Previsione – Mancata conclusione dell’affare per cause riconducibili all’acquirente – Imputazione di una determinata somma di denaro – Quantificazione – Doppio delle provvigioni in caso di conclusione dell’affare – Squilibrio contrattuale – Vessatorietà della clausola – Mancata trattativa ed approvazione per iscritto – Nullità.

La clausola della proposta di acquisto immobiliare predisposta dalla società di mediazione e sottoscritta dal promissario acquirente recante, in ipotesi di mancata conclusione dell’affare per cause imputabili al promissario acquirente medesimo, il pagamento di una determinata somma a titolo di penale e di risarcimento del danno, ha natura vessatoria e richiede, come tale, una specifica approvazione scritta, ex art. 1341 c.c., nonché una preventiva conoscenza e trattazione da parte del consumatore. Costituiscono, invero, clausole vessatorie, ex art. 33, D.Lgs. n. 206 del 2005 quelle clausole determinanti a carico del consumatore un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dal negozio. Nel caso concreto la previsione della proposta di acquisto, sottoscritta dal promissario acquirente, del pagamento di una penale irriducibile e di un forfettario risarcimento del danno pari al doppio delle provvigioni spettanti nel caso di conclusione dell’affare, presenta certamente caratteri di eccessività, tale da determinare uno squilibrio tra le parti contraenti che dà vita, tra l’altro, ad una situazione tale per cui sarebbe maggiormente redditizia per l’agenzia immobiliare una forma di inadempimento da parte del contrante che la conclusione dell’affare stesso. Stante quanto innanzi e difettando la prova, da parte della società attrice, in ordine all’avvenuta preventiva necessaria trattativa della clausola predetta, deve farsi luogo alla declaratoria di nullità della stessa ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, trattandosi di una forma di nullità di protezione, operante solo nei confronti del consumatore e rilevabile d’ufficio dal Giudice.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *