In un condominio, la presunzione di comproprietà per l’impianto di scarico delle acque  (prevista dall’art. 1117 n. 3, c.c.) opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l’attitudine all’uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva.

 

Condominio negli edifici – Beni e servizi comuni – Presunzione di comunione – Diramazioni dalla colonna condominiale di scarico – Condutture a servizio dei singoli appartamenti – Presunzione di comproprietà – Operatività – Esclusione

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 25 giugno 2012, n. 10584

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ST (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COND (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 901/2005 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 21.12.1990 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Bari, il Condominio (OMISSIS), per sentirlo condannare alla esecuzione dei lavori necessari ad evitare i rigurgiti di acque fecali nei locali di proprieta’ di essa attrice, determinati dal cattivo funzionamento delle condotte fognarie condominiali.

Il Condominio convenuto si costituiva dichiarando di essere disponibile ad eseguire le opere indicate nella relazione peritale per ing. (OMISSIS), redatta su incarico del convenuto stesso. Il Pretore, con sentenza 18.6.1996, condannava il condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. (OMISSIS) R..

A seguito di impugnazione del Condominio, con sentenza depositata il 1.4.95, il Tribunale di Bari accoglieva l’appello proposto nei confronti di (OMISSIS) e, per l’effetto, in parziale riforma del capo a) della sentenza di primo grado, condannava il Condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. (OMISSIS) a seguito di nuova ispezione dei luoghi e del parziale mutamento dei fenomeni lamentati, opere consistenti nella “sostituzione del raccordo a gomito al piede della sola montante principale; innesto diretto della condotta di scarico del bagno, sito nel locale a piano terra, di proprieta’ dell’attrice, nel pozzetto condominiale, con separazione della condotta medesima dalle montanti di scarico delle cucine e dei bagni posti al livello superiore. Osservava la Corte distrettuale che il C.T.U., richiamato a chiarimenti, aveva prospettato, per l’eliminazione del rigurgito di acque nere una soluzione alternativa, meno dispendiosa, giustificata dalla riduzione del fenomeno seguita ad una corretta manutenzione ordinaria dell’impianto di scarico condominiale e che parte appellata non aveva addotto alcun valido argomento per disattendere detta soluzione alternativa adottata in sentenza.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) articolando due motivi.

Il condominio intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 e/o falsa applicazione degli articoli 1027, 1032, 1033, 1047 c.c., poiche’ era stata disposta una servitu’ coattiva di tubazioni di acquedotto per le acque nere,attraverso i locali di essa (OMISSIS) “pur in presenza di una condotta condominiale gia’ esistente, anche se mal funzionante, che attraversa l’androne, al solo fine di evitare una spesa piu’ costosa per il condominio”;

2) violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per contraddittoria motivazione, laddove il Tribunale aveva ritenuto che parte appellata non avesse addotto alcun valido argomento per disattendere quanto affermato dal C.T.U. (nella perizia depositata il 2.7.2002) in relazione alla realizzazione di opere meno onerose per il Condominio, non tenendo conto che la (OMISSIS), sin dal primo scritto difensivo, si era opposta alla costituzione di una servitu’ a carico dei propri immobili che, comunque, sarebbero rimasti danneggiati dalla esecuzione delle opere indicate dal giudice di appello.

Le doglianze sub 1) e 2), da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate; dai chiarimenti forniti dal C.T.U. risulta che la tubazione da realizzare doveva servire esclusivamente i locali dell’attrice, mediante isolamento dalle montanti di discarico delle cucine e dei bagni posti ai livelli superiori. Nella specie, non puo’, pertanto, trovare applicazione la presunzione di comproprieta’ di cui all’articolo 1117 c.c., n. 3 in quanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, detta presunzione, prevista anche per l’impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, “che presenta l’attitudine all’uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprieta’ esclusiva” (Cfr. Cass. n. 583/2001; n. 9940/98).

Non e’ configurabile,conseguentemente, la lamentata costituzione di servitu’, avuto riguardo al principio “nemini res sua servit”, a fronte dell’accertamento in fatto che le tubazioni realizzate, con le modalita’ di cui alla sentenza impugnata, servono esclusivamente i locali dell’attrice, senza che sia dato distinguere una diversa proprieta’ del fondo dominante e di quello servente, diversita’, comunque, non individuata neppure dalla ricorrente.

Il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, va rigettato. Nulla per le spese processuali del giudizio di legittimita’, stante il difetto di attivita’ difensiva del Condominio intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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