Non si possono installare postazioni di autovelox automatiche (ossia senza la presenza di agenti) dopo i segnali di inizio del “centro abitato”, neanche se si tratta di comuni con meno di diecimila residenti. Essi possono tuttavia essere installati prima di tali segnali, a congrua distanza da essi.

Di seguito il parere (prot. 5888 del 22.10.2012) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che segna l’ennesimo intervento in materia di autovelox.

Dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 4, c, l, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002, e successive modifiche, se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall’art. 2, c. 3, lett. D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002

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