In caso di lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente
Giudice di Pace Desio, Sentenza 28 maggio 2012, n. 376

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI DESIO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di Desio nella persona della dott.ssa Sabatina Raffaella Pinnelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1944/10

promossa da

Az.Mo., codice fiscale (…) residente in Brescello (RE) Viale (…)

Um.Sa., codice fiscale (…)

rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Ta. del foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato in Poviglio (RE) Via (…) in forza di delega in calce all’atto di citazione

Parte attrice

Contro

Ug.As. S.p.A. C.F. e P.I. (…) (già Aur. S.p.A., a far data dal 28.1.2009) con sede legale in Bologna Via (…), in persona del procuratore speciale, dott. Ma.Sa. giusta procura speciale in autentica del Notaio Sa.Se. di Bologna n. 64648/9625, rappresentata e difesa dagli avvocati Fi.Ma. e Ma.Ro., in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano Corso (…)

Parte convenuta

Oggetto:

risarcimento danni da sinistro stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato i signori Az.Mo. e Um.Sa. citavano in giudizio davanti al Giudice di Pace di Desio, la Compagnia Assicuratrice (…) S.p.A. per ivi sentirla condannare al pagamento in proprio favore, dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro loro occorso, in data 27/2/2009, quali trasportati a bordo dell’auto Opel Kadett tg. (…) guidata da Fa.Za., che veniva tamponata da un’altra autovettura tg. (…).

Alla prima udienza di comparizione fissata per il giorno 16.7.2010, la Compagnia convenuta si costituiva in giudizio, a mezzo dei proprio procuratore, che depositava comparsa di costituzione e risposta, nella quale contestava preliminarmente l’improcedibilità del giudizio per violazione degli artt. 145 e 148 Cod. Ass., e nel merito, la mancata prova del fatto e della colpa del conducente.

Dato corso all’istruttoria che comportava l’interrogatorio formale del sig. Fa.Za. e l’acquisizione di CTU medico – legale redatta dalla d.ssa Sf.Cl., la causa sulle conclusioni definitive dalle parti, come in epigrafe trascritte, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 15 maggio 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è risultata infondata e, pertanto, va respinta. Preliminarmente vi sono dubbi in merito all’esatto esercizio dell’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 145 Cod. Ass. sia in merito alla tempistica, che alle modalità di invio della documentazione richiesta per legge.

Parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio atto a dimostrare di aver ottemperato all’onere di diligenza su di sé gravante, conformando la propria richiesta risarcitoria ai requisiti richiesti dalla legge.

Così pure in merito alla dinamica del sinistro ed alla presenza degli attori nel veicolo, non è data alcuna prova, neanche dalla constatazione amichevole sottoscritta dai proprietari dei veicoli coinvolti nei sinistro.

Peraltro la Compagnia assicuratrice, a seguito dell’esame della documentazione inviata, comunicava che “dalla relazione peritale/dinamica descritta, i danni non appaiono compatibili con quelli denunciati”, e che comunque restava disponibile ad eventuale riesame della posizione, in caso di produzione da parte del richiedente di nuovi elementi.

Anche a tale richiesta, gli attori non risulta abbiano dato alcun riscontro. Ma anche a voler tener conto delle dichiarazioni rese dai signor Fa.Za. in sede di interpello, il quale avrebbe confermato la presenza degli attori come trasportati, si rileva come i certificati medici prodotti da questi ultimi siano successivi di un giorno rispetto al sinistro.

Inoltre, dalla CTU medico legale redatta dalla D.ssa Sf. sono risultati riconoscibili in capo ai due attori, lesioni di lievissima entità e postumi permanenti dell’1,5% per il sig. Um.Sa. e del 2% in capo al sig. Az.Mo.

Peraltro il Legislatore, modificando recentemente l’art. 139 CdA (legge 24.3.2012 n. 27) ha inteso regolamentare la materia più rigorosamente prevedendo che “in caso di lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Per entrambi gli attori non risultano prodotti accertamenti obiettivi, come evidenziato nella relazione redatta dal CTU d’ufficio, la quale, per Um.Sa. ha evidenziato che io stesso era stato sottoposto ad un unico accertamento, peraltro il giorno successivo al fatto, ma che agli atti non risulta allegata alcuna documentazione.

Anche per l’attore Az. permangono forti dubbi, pur avendo io stesso presentato accertamenti clinici, quale esame rx, ma anche questi eseguiti il giorno successivo al fatto.

In questo caso, il CTU ha fatto presente che le problematiche lamentate dall’attore sono risultate legate a patologie preesistenti, come compiutamente indicato a pag. 3 dell’elaborato peritale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non avendo parte attrice assolto all’onere della prova su di sé gravante, la sua domanda deve essere respinta.

Le spese del procedimento, comprese quelle della CTU medico – legale restano a carico della parte attrice e si liquidano in dispositivo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Az.Mo. e Um.Sa., parte attrice, contro Ug. S.p.A., parte convenuta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

– rigetta la domanda attorea,

– pone a carico della parte attrice il costo della CTU convenuto in Euro 400,00 oltre Iva;

– condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di Euro 335,00, Euro 1.338,00 per diritti ed Euro 2.300,00 per onorari, oltre Iva, Cpa ed accessori di legge. La sentenza è provvisoriamente esecutiva, ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Desio, il 21 aprile 2012.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2012.

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