Le decisioni economiche prese in sede di separazione non vincolano il giudice del divorzio.

L’assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità reddituale dei coniugi e le decisioni economiche prese in sede di separazione non vincolano il giudice del divorzio.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile – Sentenza 11 ottobre 2012, n. 17370

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso 3065/2011 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

nonche’ da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chieste il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva in data (OMISSIS), il Tribunale di Pescara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

Con sentenza definitiva in data 08/03/2006, il predetto Tribunale confermava l’affidamento del figlio minore alla madre e condannava il (OMISSIS) a corrispondere assegno mensile di euro 400,00 per il figlio, nonche’, a titolo di assegno divorzile alla moglie, una somma pari a quanto sborsato dalla (OMISSIS) per un mutuo contratto per la nuova abitazione.

Proponeva appello il (OMISSIS). Costituitasi, la (OMISSIS) chiedeva rigettarsi il gravame e, in via incidentale, elevarsi l’importo dell’assegno a suo favore.

Con sentenza in data 19/01 – 21/04/2010, la Corte di Appello dell’Aquila rigettava entrambi gli appelli.

Ricorre per cassazione la (OMISSIS).

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono infondate le eccezioni di inammissibilita’, nullita’, improcedibilita’ del ricorso principale, sollevate dal controricorrente.

Il ricorso non e’ tardivo: la sentenza impugnata e’ stata notificata in data 16/11/2010; il ricorso, notificato a mezzo posta, e’ stato consegnato a Centro postale di (OMISSIS) in data 14/01/2011 (secondo giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte – per tutte, Cass. S.u. n. 7607 del 2010 – entro il termine perentorio di legge, va consegnata copia dell’atto per la spedizione).

Appare altresi’ valida la procura alle liti in calce al ricorso, ma nel medesimo foglio, nella quale si fa esplicito riferimento al giudizio per cassazione; manca l’indicazione dell’avvocato, che peraltro sottoscrive e autentica la firma del richiedente, sottoscrive il ricorso e viene indicato nell’intestazione di esso.

Quanto alla mancata indicazione del codice fiscale della ricorrente, di cui agli articoli 163 e 167 c.p.c., novellati, va precisato che esso ha la funzione di identificare il soggetto a fini prevalentemente fiscali, attiene ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, e la mancata indicazione di esso non puo’ esplicare i suoi effetti sul processo, costituendo una mera irregolarita’, certo non sanzionabile, come vorrebbe il ricorrente, con l’inammissibilita’ dell’atto.

Quanto all’asserita mancata produzione della sentenza impugnata e dell’istanza di richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio, che darebbero luogo ad improcedibilita’ del ricorso, va precisato che la sentenza appare tempestivamente prodotta, e viene richiamata l’istanza di acquisizione del “fascicolo di parte” (evidente erronea indicazione del fascicolo d’ufficio, in quanto per quello di parte non era ovviamente necessaria istanza alcuna).

Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta vizio di motivazione e violazione della Legge Divorzio, articolo 5, in ordine all’importo dell’assegno divorzile, determinato dal giudice di merito. Con il secondo, vizio di motivazione ed ulteriore violazione dell’articolo 5 predetto in ordine alla sopravvenuta invalidita’ di essa stessa al 100%.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione della Legge Divorzio, articolo 5, in ordine ai presupposti dell’assegno di divorzio; con il secondo violazione del predetto articolo 5, sull’accertamento della reale capacita’ economica dell’obbligato; con il terzo, violazione dell’articolo 5 sul mantenimento del figlio, convivente con la madre.

Per ragioni sistematiche, vanno trattati congiuntamente i due motivi del ricorso principale ed i primi due di quello incidentale.

Quanto ai presupposti dell’assegno di divorzio, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, l’assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore di vita puo’ essere l’attuale disparita’ reddituale dei coniugi (per tutte, Cass. N. 2156/2010).

E’ indubbio che sussista divario reddituale tra i coniugi. Il giudice a quo esamina la posizione della (OMISSIS) (lavoro in impresa di pulizie, dopo la separazione, per un importo di circa euro 600,00 mensili con cui deve pagare la rata del mutuo della nuova abitazione per circa euro 180,00 mensili) e quella del (OMISSIS) (che vive con la nuova famiglia: seconda moglie, un figlio di primo letto ed uno di secondo, nella casa ex coniugale, in comodato gratuito da parte della madre; assunto part-time, per l’importo di euro 1.200,00 mensili; ha costituito una societa’ con la seconda moglie titolare al 95%, e continua a svolgere l’attivita’ di agente di commercio).

Ritiene la sentenza impugnata l’inattendibilita’ delle dichiarazioni dei redditi del (OMISSIS), sempre decrescenti, cosi’ come degli utili distribuiti ai soci, e ipotizza una sorta di simulazione in ordine alla quota della societa’ costituita, attribuita alla seconda moglie, priva di redditi e di altre risorse patrimoniali. Dunque il divario reddituale tra i coniugi, gia’ presente, dovrebbe semmai ulteriormente accrescersi.

Ancora, il (OMISSIS) – secondo la sentenza impugnata – non ha dimostrato una asserita convivenza more uxorio della (OMISSIS) ne’ la cessazione della propria attivita’ di agente di commercio.

Sulla base di tali premesse, la Corte di merito, conferma l’importo dell’assegno per la (OMISSIS), corrispondente alla rata del mutuo, secondo accordi assunti in sede di separazione consensuale.

E’ vero che giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. N. 17017 del 2008) precisa che vi e’ totale autonomia tra i regimi economici di separazione e divorzio, e il giudice del divorzio non e’ vincolato dalle statuizione di separazione. Ma il giudice a quo ha tenuto conto dei presupposti propri dell’assegno di divorzio e del reddito periodico della moglie (per quanto attiene a vicende successive, indicate dalla (OMISSIS), collegate ad invalidita’ lavorativa, potra’ essa eventualmente chiedere in prosieguo una modifica delle condizioni di divorzio) per cui il contributo del marito sara’ soltanto parziale.

Vanno pertanto rigettati i due motivi del ricorso principale e i primi due di quello incidentale, in quanto infondati.

Pure va rigettato, in quanto infondato, il terzo motivo del ricorso incidentale: ancora una volta, va ribadito che le statuizioni economiche della separazione non vincolano il giudice del divorzio; con motivazione congrua e non illogica, il giudice a quo conferma l’importo dell’assegno per il figlio, convivente con la madre, gia’ elevato dal primo giudice, in considerazione del diverso potere di acquisto della moneta, rispetto alla data di separazione, e delle accresciute esigenze di studio e di svago del ragazzo.

Conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi.

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.

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