L’avviso di violazione, quale atto prodromico alla successiva emissione del verbale di contestazione non può essere preso in considerazione al fine di attribuire e conferire, ex post, validità sanante al verbale di contestazione d’infrazione stradale, atteso che solamente quest’ultimo atto è ricorribile avanti all’autorità giudiziaria, in quanto direttamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, quale utente della strada, per la sua idoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada.

Infatti, “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero pre avviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all’ordinanza – ingiunzione (rectius, all’emissione del verbale di contestazione) e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada” (Cass. Civ. n. 5875/2004).

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 23 novembre 2012

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