In tema di danno non patrimoniale, il tempo libero non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale delle persona tutelato a livello costituzionale, per cui, in questo caso, trattandosi di un diritto “immaginario”, esso non può essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale. Ed ugualmente deve dirsi per il danno da perdita di tempo”, da mancanza di un tempo ricreativo dell’organismo e della psiche umana, o anche della forzata rinuncia a degli spazi temporali della propria esistenza.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 4 dicembre 2012, n. 21725: testo integrale

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