Va riconosciuta ai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale una liquidazione specifica per il danno esistenziale. La mancanza di un danno (conseguenza dannosa) biologico non esclude, in astratto, la configurabilità di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un possibile danno “dinamico-relazionale” (sia pur circoscritto nel tempo); esso deve, tuttavia, sempre essere il frutto di una rigorosa analisi da parte del giudice di merito tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejeus sulla vita quotidiana (il danno esistenziale).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 20 novembre 2012, n. 20292

Si veda l’interessante commento: www.personaedanno.it

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