Al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, non può tenere luogo dell’avviso di ricevimento il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile  – Ordinanza 8 novembre 2012, n. 19387

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