Cassazione civile, sez. III, 10 marzo 2011, n. 5690

Il Condominio può esperire l’azione di indebito arricchimento per far valere le proprie ragioni contro il singolo condomino che si è avvalso di un errore nelle tabelle millesimali per non concorrere alle spese (nella specie, l’assemblea condominiale aveva deliberato l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria senza accorgersi che le tabelle millesimali – poste a base dei conteggi per la ripartizione delle spese – contenevano un errore, escludendo, di fatto, un condomino dalla partecipazione alle spese comuni).

 

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