Cassazione civile , sez. II, sentenza 17.01.2011 n° 941

In tema di condominio di edifici, il lastrico solare − anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietàesclusiva di uno dei condomini − svolge funzione di copertura del fabbricato e percio’, l’obbligo diprovvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a dettocondomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.. Neconsegue che il condominio, quale custode ex 2051 c.c. − in persona dell’amministratore, rappresentante ditutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui chene ha l’uso esclusivo − risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto dimanutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione dei condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvederealla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 c.c.

 

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