Secondo il TAR Lombardia-Milano, è legittimo il diniego da parte del Comune di rilasciare l’autorizzazione per costruire, relativa al rifacimento di una facciata di un edificio, nel caso in cui manchi l’accordo fra tutti i proprietari del bene comune.

T.A.R.

Lombardia – Milano

Sezione II

Sentenza 27 agosto 2010, n. 4414

N. 04414/2010 REG.SEN.

N. 01734/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2010, proposto da:

R. G., rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Santamaria, presso il cui studio, in Milano, Galleria del Corso, n. 2, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Cinisello Balsamo in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

L. B., non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) del provvedimento n. prot. 2703 datato 12.7.2010 e notificato al ricorrente il 15.7.2010, con il quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune resistente ha comunicato il diniego alla richiesta di permesso di costruire domandato ai sensi della L.R. 13/2009;

b) di tutti gli atti ad esso preordinati, consequenziali e connessi, ed in particolare, se di necessità, dell’esito dell’istruttoria del Servizio Edilizia Privata del 15.12.2009, del parere della Commissione Edilizia reso nella seduta del 14.1.2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per la parte ricorrente l’avv. Sergio D’Arienzo;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Considerato che:

 

– l’intervento edilizio incide sulla facciata dell’edificio la quale costituisce una parte comune oggetto di compossesso proindiviso;

 

– le opere oggetto del permesso di costruire danno luogo ad una innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, c. 2, c.c., comportando una alterazione del decoro architettonico del fabbricato – inteso quale “estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia” (v. Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 2010 , n. 1286; sentt. 8731/98; 16098/03) – in quanto vanno a modificare l’architettura generale e l’aspetto estetico dell’edificio;

 

– legittimamente, pertanto l’amministrazione ha subordinato il rilascio del titolo abilitativo all’assenso dei comproprietari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2003 , n. 6529; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 27 febbraio 2006, n. 81; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 27 maggio 2005 , n. 7295), adottando un provvedimento adeguatamente motivato e supportato da coerenti risultanze istruttorie, con conseguente infondatezza delle censure proposte.

 

Per le ragioni esposte il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere respinto.

 

Nulla sulle spese processuali, poiché l’amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Fabrizio Fornataro, Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27/08/2010.

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