Trib. Roma Sez. V, 25/11/2010

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Paolo Russo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50057 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2007 e vertente

TRA

Al.Pi., elettivamente domiciliata in Roma, via (…) presso lo studio dell’avv. Pa.Pi. che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso ex art. 1137 cod. civ.

ricorrente

E

Condominio (…), Roma, elettivamente domiciliato in Roma, via (…) presso lo studio dell’avv. Pi.Tr. che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

resistente

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Al.Pi. ha impugnato la delibera assembleare del 15.06.2007 chiedendo al Tribunale di: “… accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento o l’inefficacia del deliberato del 15/06/07 del Condominio (…), limitatamente ai punti nn. 1 (approvazione dei bilanci degli anni dal 2000 al 2006), relativamente alla ripartizione delle spese ACEA dell’energia elettrica, ai lavori edili inseriti nel bilancio 2002, alle spese legali del difensore del Condominio nel bilancio 2003 e nel bilancio per il periodo 2000/2005, 5 (ripartizione fra i condomini dell’indennizzo ricevuto dall’As.) e 7 (delibera importo e ripartizione dei lavori int. 4) dell’o.d.g.

 

Si costituito in giudizio il resistente Condominio, che ha chiesto il rigetto delle domande perché improcedibili ed infondate e in via riconvenzionale la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nonché per molestie arrecate, danno da liquidare in via equitativa in una somma pari o maggiore a Euro 5.200, 00.

 

E’ da rilevare preliminarmente che nelle more del giudizio l’assemblea dei condomini in data 29.11.2007 ha deliberato sui medesimi argomenti posti all’ordine del giorno di quella oggetto di impugnazione, ponendo in essere atti sostitutivi di quelli impugnati. Ora, secondo l’orientamento della Cassazione, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall1 assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la “cessazione della materia del contendere” (cfr. in tal senso: Cass. civile, 28 giugno 2004, n. 11961), e senza che in detta causa possa inserirsi questione circa la legittimità della nuova deliberazione, trattandosi di ampliamento del thema decidendi precluso dalla novella del 1990.

 

Dunque, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida ex art. 2377 comma 4 c.c., l’annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l’impugnazione il potere – dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell’atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch’esso non sia conforme alla legge o all’atto costitutivo.

 

Va quindi esaminato il merito solo ai fini della statuizione sulle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

 

La ricorrente lamenta in riferimento alla delibera concernente il punto 1) dell’o.d.g. che nel verbale non sarebbero specificate le maggioranze, rendendo impossibile il controllo del rispetto delle prescrizioni di legge in tema di quorum.

 

Il motivo di impugnazione è privo di fondamento in quanto nel verbale, dopo l’indicazione di tutti i condomini presenti con i relativi millesimi, si precisa che in relazione al punto 1) la Al. non approva i bilanci revisionati, mentre il resto dei presenti decide di accettarli, tranne il condomino Leoni che si astiene, sicché i bilanci sono approvati con la maggioranza di 555,45 millesimi.

 

La ricorrente deduce inoltre che nei bilanci relativi al periodo 2000/2006 le spese ACEA relative all’energia elettrica sarebbero state ripartite in modo erroneo, con criteri non conformi alle tabelle millesimali, senza l’approvazione all’unanimità da parte di tutti i condomini. Infatti, assume la ricorrente che le spese relative all’energia elettrica riguardano il consumo di beni condominiali e dovevano essere ripartite secondo la tabella A allegata al regolamento condominiale.

 

Il Condominio si difende sostenendo che le spese in questione riguardano, fra l’altro, le luci che illuminano il piazzale, completamente separato dall’ambiente dei box dove vi è la centralina e la pompa (i proprietari dei box non hanno neanche le chiavi dell’accesso al piazzale), ed è comune solo ad alcuni condomini, tra cui sono state correttamente ripartite le spese.

 

E’ vero che ai sensi dell’art. 1123, comma 2, c.c. in relazione alle cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione dell’uso che ciascuno può farne; tuttavia, nel caso di specie non sono stati acquisiti elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto, che avrebbero potuto giustificare il ricorso al criterio ex art. 1123, comma 2, c.c. e, pertanto, il motivo di impugnazione in esame appare fondato.

 

La ricorrente ha eccepito che i lavori condominali eseguiti dalla ditta (…) di cui alla fattura n. 9/02 non sarebbero stati mai approvati dall’assemblea, che non avrebbe neppure incaricato tale ditta per l’esecuzione dei lavori.

 

Il resistente contesta la fondatezza del rilievo, evidenziando che l’esecuzione dei lavori è stata ratificata dalla stessa assemblea del 15.06.2007 con l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2002 – che chiaramente include la fattura n. 9/02.

 

La tesi difensiva del Condominio è condivisibile alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte (sent. n. 2133 del 24.02.1995), secondo cui “L’assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben può riconoscere “a posteriori” opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell’opera utilmente surrogata dall’approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini”.

 

In definitiva, l’assemblea dei condomini può ratificare a posteriori – con delibera successiva o con l’approvazione del rendiconto – un impegno particolare di spesa sebbene non preventivamente autorizzato ed eccedente i poteri di gestione ordinaria dell’amministratore. E ben vero, in generale, che la spesa deve essere preventivamente approvata dall’assemblea e che solo dopo l’approvazione essa diventa legittima, posto che l’assemblea è l’unico organo abilitato a esprimere la volontà sovrana della collettività condominiale. Tuttavia, per la stessa ragione è da ritenere ammissibile la ratifica a posteriori da parte dell’assemblea di una spesa non preventivamente autorizzata, sia con apposita delibera successiva sia con la delibera di approvazione del consuntivo.

 

Pertanto, la citata eccezione della ricorrente è da ritenere infondata.

 

La stessa ricorrente lamenta, inoltre, che nel bilancio relativo all’anno 2003 le spese legali del difensore in giudizio del condominio sono state erroneamente poste anche a suo carico, benché la stessa ricorrente sia risultata vincitrice del giudizio.

 

Il motivo è fondato. Infatti, in caso di controversia tra un singolo condomino e il condominio si verifica una scissione all’interno dell’unità condominiale tra due diversi e contrapposti centri di interesse e, pertanto, il condomino contro il quale è stata promossa azione da parte degli altri condomini non è tenuto in nessun caso a sostenere le spese del giudizio in misura diversa e superiore a quella prevista dalla sentenza o dal diverso provvedimento emesso nei suoi confronti dal giudice. In altre parole la delibera con la quale è stato deciso il promovimento di un’azione civile contro un condomino è atto del tutto estraneo al condomino contro cui è promossa azione, sicché l’eventuale partecipazione alle spese di lite non trova causa e giustificazione nella partecipazione alla comunione ma esclusivamente nella statuizioni del giudice. Solo nel caso in cui l’eventuale vittoria del condominio nei confronti del condomino potesse portare ad un qualche risultato utile anche al condomino soccombente, questo potrebbe essere tenuto al pagamento delle spese di lite non ripetibili.

 

Con riferimento alla delibera concernente il punto 5 dell’ordine del giorno, la ricorrente eccepisce la mancata specificazione delle maggioranze e l’illegittimità della ripartizione dell’indennizzo pagato dall’assicurazione, attribuito solo ad alcuni condomini. Il resistente si difende affermando che l’assemblea ha deciso di attribuire le somme a singoli condomini, in quanto questi ultimi avevano subito danni a causa del malfunzionamento di beni condominiali ed erano stati indennizzati dall’assicurazione solo in parte, sicché, per evitare un lungo e dispendioso contenzioso, si è deciso di risarcire integralmente i singoli condomini per i danni subiti e di ripartire la restante somma fra tutti i condomini.

 

L’impugnazione sul punto è fondata in quanto l’indennizzo, sulla cui ripartizione si controverte, è stato corrisposto dalla compagnia di assicurazione al Condominio per i ristoro dei danni relativi alle parti comuni e, in difetto del consenso di tutti i condomini, non poteva essere destinato al risarcimento dei danni relativi alle proprietà esclusive di singoli condomini.

 

Relativamente al punto 7 dell’ordine del giorno la ricorrente impugna la decisione di ripartire l’importo per lavori int. 4 secondo la tabella A, in quanto tale spesa doveva essere posta integralmente a carico del proprietario del cortile int. 4 in base all’art. 2051 c.c., attesa la sua responsabilità per l’evento lesivo (infiltrazioni sul soffitto dell’area condominiale sottostante) cagionato dalla mancata impermeabilizzazione dello stesso. In proposito, va detto che in generale è certo che il singolo condomino deve rispondere verso gli altri condomini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e deve, perciò, sostenere la relativa spesa, ove abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa sia stata accertata in sede giudiziale. Tuttavia, fino a quando l’obbligo risarcitorio del condomino non risulti in uno di tali modi accertato, l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l’assemblea disattendere l’ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall’art. 1123 cod. civ., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà comune, cioè in base ai millesimi. Pertanto, in difetto di accertamento dell’obbligo risarcitorio in uno dei due modi indicati, la spesa deve essere dall’assemblea provvisoriamente ripartita, secondo gli ordinali criteri di ripartizione, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quando anticipato (v. Cass. sent n. 7890 del 22/07/1999).

 

Pertanto, l’impugnazione della delibera sul punto in esame era priva di fondamento. Ricorrono, dunque, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito all’impugnativa delle delibere assunte dall’assemblea del Condominio di via (…) il 15.06.2007.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2010.

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