Cassazione n.218 del 5 gennaio 2011 II Sezione Civile

” i   balconi  “aggettanti”,  i  quali  sporgono  dalla  facciata dell’edificio,  costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne’ di  necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade  per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi  a  servizio  dei  piani  sovrapposti  e,   quindi,   di proprieta’ comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non puo’  applicarsi  il  disposto dell’art. 1125 cod.  civ.:  i  balconi “aggettanti”,  pertanto,  rientrano nella  proprieta’ esclusiva  dei titolari   degli   appartamenti  cui  accedono.  (Cass.   15913/2007; 14576/20046; 637/2000; 8159/1996).
La Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello. La sentenza é importante perché proprio il caso del balcone al piano primo era comunemente utilizzato per esemplificare l’assurdo logico a cui si perveniva con l’orientamento precedente della Cassazione che riteneva invece applicabile l’art.1125 C.C… E dunque utile che la Suprema Corte l’abbia potuto contemplare in sentenza del tutto coerente alle più recenti sentenze e così argomentare:“il balcone dell’attrice, essendo ubicato  a  piano terra,  non  svolge  alcuna  funzione  di  copertura  neppure   della sottostante  proprieta’ condominiale, dovendo percio’ escludersi  che il  bene sia destinato al servizio o al godimento collettivo: qui  e’ appena   il   caso   di   ricordare  che  la  c.d.   presunzione   di condominialita’ di cui all’art. 1117 cod. civ. si basa sul  carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle  unita’ di  proprieta’  esclusiva dei condomini. Del tutto  fuori  luogo  e’, altresi’,  il riferimento alla presunzione di cui all’art. 1125  cod. civ., atteso che tale norma prevede la comunione del solaio divisorio fra  l’appartamento  sovrastante e quello  sottostante,  ipotesi  che evidentemente non ricorre nella specie”

Ad altre considerazioni potrebbe essere pervenuto il giudice, nel caso di balconi che abbiano una funzione decorativa prevalente.

Fonte: High Rise Condominium

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *