Corte Suprema di Cassazione, I Sez. penale, sentenza n.715 del 14/01/2011

Scatta la contravvenzione ex articolo 659 del codice penale per il proprietario dell’animale che non mette fine ai rumori notturni dell’animale di fronte alle ripetute proteste dei vicini di casa.

Si tratta di un reato dove l’elemento della “volontà” da parte del responsabile è piuttosto labile, in quanto non è necessaria “l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica”. L’ ‘illecito consistente nel disturbo alla quiete pubblica, ha spiegato la Corte, è caratterizzato da un elemento psicologico che consiste nella natura volontaria della condotta posta in essere, cosa che può essere desunta dalle circostanze oggettive del fatto , senza che risulti necessaria l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica. Mentre l’elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse.

(Nella specie: caso riguardante due coniugi proprietari di due cani che nelle ore notturne, dal cortire di casa, abbaiavano sistematicamente in modo petulante e molesto.)

Fonte: condominioweb

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