Nel condominio le modifiche alle parti comuni dell’edificio rappresentano un corollario naturale dell’esercizio del diritto di partecipazione dei condomini alla comunione, infatti anche il singolo condomino può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il godimento della cosa. Ma quando si tratta di disporre tutte le innovazioni dirette al miglior godimento e maggior rendimento della cosa comune, la necessità di un ampio consenso nell’adozione delle relative delibere assembleari non appare sufficiente, in molti casi, ad arginare i rischi di un uso arbitrario del diritto di usufruire del bene comune, a danno della comunione e anche del singolo partecipante.

Nel file correlato vengano analizzate la fattispecie e i risultati giurisprudenziali, quali sono i limiti di legittimità delle innovazioni nel condominio, in una realtà caratterizzata da interventi sempre più dispendiosi, diretti non solo a conservare il bene comune nella primitiva funzione di appartenenza pro quota al singolo, ma anche a porre in essere sostanziali trasformazioni dell’edificio per adattarlo alle nuove normative, ad esempio in materia di sicurezza o di risparmio energetico, o per renderlo adeguato alle nuove tecnologie.

continua su: ilsole24ore.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *