App. Napoli Sez. II bis, 05/11/2010

L’acquirente subentrato nella titolarità del diritto dominicale su una porzione dell’edificio condominiale è obbligato in via solidale con il proprio dante causa ad eseguire le obbligazioni propter rem dovute per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dello stabile per l’anno in corso e quello precedente al trasferimento ex art. 63, comma secondo, disp.att.c.c. A tal fine a nulla rileva la circostanza che l’interessato abbia proceduto all’acquisto del bene senza il consenso del precedente proprietario (nella specie fallito e dunque espropriato dei suoi beni). Quanto all’applicabilità, stante il potere del Giudice di ricercare, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., la norma giuridica applicabile alla fattispecie e porre a fondamento della sua decisione anche ai principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, il ricorso al richiamato disposto normativo è legittimo anche qualora non invocato dalle parti.

 

 

 

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