Trib. Roma Sez. XII, 06/07/2010

Nell’ipotesi in cui un soggetto subisca dei danni cadendo su di una macchia scivolosa, all’interno di un edificio condominiale, di cui risulti accertata, sulla base dell’istruzione probatoria eseguita, la non visibilità e la non prevedibilità (nel caso specifico sia per la trasparenza che per l’assenza di idonea illuminazione) il Condominio è tenuto al risarcimento tanto a titolo di responsabilità extracontrattuale, per violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.), tanto a titolo di responsabilità da omessa custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Il Condominio, infatti, è tenuto a garantire che sui pianerottoli, le scale e i passaggi comuni sia comunque assicurata la sicura transitabilità e di conseguenza l’incolumità dei condomini e, in generale, dei terzi.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

DODICESIMA SEZIONE CIVILE

 

in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, Dott. Riccardo Romagnoli ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa di I grado iscritta al n. 12176/06 del R.G. affari contenziosi civili, riservata per la decisione all’udienza del 14.7.2009, vertente

 

TRA

 

Sp.Is. elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell’Avv. Ma.Ro., che la rappresenta e difende per procura in atti

 

Attrice

 

Condominio di Viale (…), in Roma elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell’Avv. Gi.Ur., che lo rappresenta e difende per procura in atti

 

Convenuto

 

As.Ge. S.p.A. elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell’Avv. Pa.Ge., che la rappresenta e difende per procura in atti

 

Chiamata in causa

 

OGGETTO: risarcimento danni.

 

CONCLUSIONI: come da verbale d’udienza.

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Is.Sp. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il Condominio di viale (…), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, occorsole in Roma il 23.4.2004 alle 8.15 circa, quando, uscita dall’ascensore dello stabile condominiale (ove abita), era caduta a terra nel corridoio adducente all’ingresso dell’edificio, in un punto “bagnato”, nonché “inidoneamente illuminato”, procurandosi serie lesioni personali.

 

Il convenuto Condominio si è costituito, contestando la domanda in fatto e in diritto, essendo inesistente ogni situazione d’insidia, ma chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa la S.p.A. As.Ge., per esserne garantito, in forza di regolare polizza, per il caso d’accoglimento della domanda attorea.

 

Anche tale Compagnia si è costituita, eccependo l’inoperatività della polizza e, nel merito, instando per la reiezione della domanda.

 

In esito all’istruttoria, le parti hanno concluso, riportandosi alle rispettive note introduttive, quindi la causa è passata in decisione.

 

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

 

L’attrice ha infatti dimostrato d’essere caduta, subito dopo essere uscita dall’ascensore, sul pavimento del primo tratto del corridoio condominiale adducente all’ingresso del fabbricato (tratto privo della guida in moquette stesa sul resto del corridoio), scivolando su una macchia di liquido viscido e trasparente, in condizioni di scarsa illuminazione.

 

La veridicità di tali circostanze – che l’attrice ha ribadito in sede d’interrogatorio formale – ha ricevuto integrale e convincente conferma dalla deposizione resa in udienza dall’unico teste sicuramente indifferente rispetto alle due contrapposte posizioni processuali, Ma.Ma., impiegata d’una ditta avente sede nello stabile, la quale, mentre stava salendo le scale per raggiungere il posto di lavoro, aveva udito le urla della donna caduta ed era corsa in suo aiuto. Costei ha riferito d’avere trovato la Sp., appena “caduta sul pianerottolo antistante l’ascensore”, sul pavimento, in quel punto “privo di guida”, dove aveva personalmente accertato la presenza di “una macchia di circa 15 – 20 centimetri”, costituita da un liquido “trasparente” e “scivoloso” (“come – ha detto – ebbi modo di constatare con la scarpa, subito dopo la caduta della signora”). Ha affermato altresì che quell’ambiente era “illuminato da luce naturale”, che “penetrava attraverso tende di tipo veneziano” e che solo “successivamente, circa due anni dopo, il Condominio (aveva) fatto apporre luci artificiali sul punto in cui (era) caduta la signora” (cfr. verbale d’udienza del 24.6.2008).

 

Meno attendibili risultano le affermazioni dell’altro teste, Al.D’O., portiere del Condominio, escusso da quest’ultimo, il quale, pur confermando d’avere trovato la Sp., caduta “davanti all’ascensore, piangente, nel punto dove non c’è moquette”, ha tenuto a precisare, a domanda, di non avere lì “visto alcuna macchia oleosa, né prima né dopo la caduta”: affermazione, che si ritiene non disinteressata, dato che il teste, per sua ammissione, era proprio colui che quella mattina aveva effettuato, come di consueto, le pulizie dell’androne condominiale fino alle 7.30 (circa cioè tre quarti d’ora prima dell’evento) e che, con ogni verosimiglianza, aveva potuto inavvertitamente lasciare qualche residuo liquido (come detersivo o acqua saponata) sul pavimento antistante l’ascensore. Altrettanto poco convincente risulta l’ulteriore asserzione del D’O., secondo cui l’area antistante l’ascensore, oltre che dell’illuminazione naturale della finestra ivi esistente, avrebbe usufruito della luce di due lampade al neon site nell’androne, “sempre accese tutto il giorno”: affermazione, non solo contraddetta dalla sopra riportata dichiarazione dell’altra testimone (che ha riferito come quel tratto fosse rischiarato dalla sola luce naturale), ma altresì contrastante con quanto esposto al riguardo nell’atto di citazione, ove si legge che l’androne “è sempre adeguatamente illuminato dalla luce naturale, catturata da ampia finestra posta davanti all’ingresso dell’ascensore, e/o dalla luce artificiale delle lampade che, tramite appositi dispositivi automatici, provvedono ad illuminare l’area antistante”, così ammettendosi che tale impianto è del tipo c.d. “crepuscolare”, che si attiva automaticamente quando è insufficiente la luce del giorno e pertanto in modo alternativo (come conferma la dizione “e/o “) a quella naturale.

 

Va pertanto ritenuto accertato che alle 8.15 di quel mattino di fine aprile l’accensione dell’impianto elettrico dell’androne non poteva essere scattata e che di conseguenza l’unica illuminazione dello spazio antistante l’ascensore era fornita dalla luce solare filtrante dalla finestra, peraltro non particolarmente intensa perché protetta da tende “alla veneziana”.

 

Risultando quindi che l’accertata presenza della macchia di liquido scivoloso sul pavimento dinanzi all’ascensore non aveva caratteristiche di visibilità né di prevedibilità, sia per la sua trasparenza, sia per l’insufficiente illuminazione del luogo (rappresentando quindi una vera e propria insidia per chi, come l’odierna attrice, usciva dall’ascensore), non c’è dubbio che il Condominio vada condannato a risarcire il danno subito da costei, in quanto responsabile sia ex art. 2043 c.c., per violazione del principio del neminem laedere, sia ex art. 2051 stesso codice, essendo esso tenuto a garantire che sui pianerottoli, le scale e i passaggi comuni fosse assicurata, con la perfetta pulizia dei pavimenti, la sicura transitabilità e di conseguenza l’incolumità dei condomini e, in generale, dei terzi.

 

Circa il quantum, vanno condivise, in quanto congrue e convincenti, le conclusioni della Ctu medico – legale, in base alle quali risulta che l’infortunata, all’epoca di anni 60 e mesi 7, a seguito del sinistro de quo, riportò lesioni, da cui derivò i.t.t. di g.g. 100, i.t.p. (al 50%) di altri 60 e postumi permanenti (descritti in relazione) commisurati nel 26%: il relativo danno, alla stregua dei criteri usualmente seguiti da questo Tribunale, equitativamente si liquida, al valore attuale della moneta, in Euro 65.881 per danno biologico (compresa l’inabilità temporanea), in Euro 30.000 per danno morale e in Euro 375,52 per spese mediche.

 

Complessivamente, pertanto, devono erogarsi Euro 96.256,52, oltre agli interessi legali sulla somma di Euro 91.487 (pari al valore medio tra quanto sopra liquidato e la somma corrispondente, secondo l’indice Istat, al di del sinistro: Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712), a decorrere dal di dell’evento, nonché gli ulteriori interessi da oggi ai saldo.

 

Le spese seguono la soccombenza.

 

Quanto alla Compagnia chiamata in causa, questa va condannata a rivalere il Condominio di tutto quanto questo andrà a corrispondere all’attrice per sorte, interessi e spese, dovendo ritenersi pienamente operante, nel caso di specie, la polizza assicurativa, ove testualmente è sancito che “la Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato”, senza alcun riferimento alla pretesa distinzione per danni derivati “dalla proprietà” o dalla “conduzione” del fabbricato, che, secondo la non condivisibile prospettazione della Compagnia, sarebbero esclusi dalla garanzia (esclusione, che, per essere efficace, avrebbe dovuto essere specificamente menzionata – come non è – nell’apposito capo dedicato alle “delimitazioni dell’assicurazione”).

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così dispone:

 

1) condanna il Condominio di viale (…) al pagamento della somma di Euro 96.256,52, a titolo di risarcimento, al valore attuale della moneta, del danno subito da Sp.Is., oltre agli interessi dall’evento ad oggi e da oggi al saldo, come da calcoli specificati in motivazione, nonché al rimborso delle spese di lite, che liquida in Euro 1.100 per esborsi (compreso compenso al Ctu), in Euro 1.800 per competenze e in Euro 5.000 per onorari, oltre Iva e Cpa come per legge;

 

2) condanna la S.p.A. As.Ge. a rivalere il Condominio di tutto quanto questo è tenuto a pagare a Sp.Is. per sorte, interessi e spese, in forza della presente sentenza.

 

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

 

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2010.

 

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