Circa due mesi fa abbiamo introdotto il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, una misura predisposta dal Governo Prodi (legge 244/2007, finanziaria 2008) ed entrata in vigore con tremendo ritardo. La data ufficiale di partenza era il 2 di settembre, poi spostata al 15 di novembre, giorno in cui si potranno cominciare ad inviare le domande di richiesta di sospensione.
Sul sito del Ministero del tesoro è possibile trovare il modulo da utilizzare per chiedere alla banca che ha concesso il mutuo, la sospensione temporanea del pagamento delle rate. Questo beneficio, lo ricordiamo, è subordinato al possesso di specifici benefici delineati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 132 del 21 giugno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto. Ripercorriamo sinteticamente i requisiti per poter accedere al Fondo di Solidarietà.
REQUISITI
L’ammissione all’agevolazione è riservata a coloro che hanno in corso un finanziamento per acquistare l’abitazione principale non di lusso. Per quanto riguarda i parametri economici per l’accesso al fondo, i beneficiari devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro e il finanziamento erogato non deve superare i 250mila euro. Il soggetto che intende presentare la domanda deve essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione. In caso di mutuo cointestato è sufficiente per la concessione della sospensione che solo uno dei mutuatari sia in possesso dei requisti, a patto che al momento della richiesta, gli altri cointestatari diano il proprio consenso. La sospensione, infatti, in questi casi varrà per l’intero importo della rata.
Oltre a questi requisiti soggettivi, occorre anche che il beneficiario abbia anche dei motivi oggettivi, tali da giustificare l’impedimento ad assolvere gli impegni presi con l’istituto di credito. Per cui i requisiti oggettivi sono:

•perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi

•decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente

•spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro

•spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro

•aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili

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