I principi deontologici possono obbligare i professionisti a comportamenti più precisi rispetto alle altre norme dell’ordinamento. Le violazioni dell’etica professionale, pur non incidendo sulla validità delle prestazioni, possono generare sanzioni per i professionisti. Questo il principio espresso dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 10 agosto 2010, n. 30580 (presidente Mario Di Giuseppe, estensore Carlo Taglienti), in un giudizio che contrapponeva un notaio della capitale al Consiglio nazionale. In particolare, il codice deontologico notarile (datato 2008) impone (all’articolo 49) che negli atti sia indicata l’ora di sottoscrizione, affinchè possano avvenire controlli sui tempi delle prestazioni e sanzioni verso comportamenti frettolosi. Secondo il professionista, le caratteristiche formali di un atto notarile (parti, oggetto, e di recente – articolo 14 del decreto legge 78/2010 – anche la congruità catastale) sono disciplinate dalla legge, nell’interesse della collettività: in conseguenza, le formalità non possono essere estese fino a comprendervi altre disposizioni di dettaglio (come la specificazione dell’orario di stipula), le quali non interessano i contraenti ma unicamente la qualita’della prestazione professionale. Con l’indicazione dell’orario di stipula, l’Ordine professionale può controllare l’operato degli iscritti, evitando illecite concorrenze e scarsa qualità di prestazioni, ma questo non può avvenire dilatando i requisiti dell’atto notarile. Un atto civilisticamente e fiscalmente corretto, osservava infatti la parte ricorrente, non può generare sanzioni deontologiche, per un principio di non contraddittorietà tra ordinamenti (civile e professionale). Questa tesi non è stata, però, condivisa dal tribunale amministrativo che distingue tra regole di condotta espressione di etica professionale (con efficacia interna, tra professionista e proprio ordine), e regole con effetti esterni, sulla funzione pubblicistica della professione. Continua

Fonte: Il sole 24 ore

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