Tribunale Salerno, sez. I, 08 giugno 2010

Il luogo di adempimento dell’obbligazione di pagamento di quote e contributi condominiali è quello del domicilio dell’amministratore in carica al tempo della scadenza di detta obbligazione, ove non risulti che il condominio creditore abbia un proprio domicilio, inteso come luogo espressamente destinato o di fatto utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, diverso e distinto dal domicilio privato dell’amministratore.

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