Cass. civ. Sez. II, 21/04/2009, n. 9427

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai comproprietari.

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (ed attualmente regolato dagli artt. 91 e 209 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di installazione dell’antenna sul lastrico solare di proprietà di un altro condominio, in quanto era possibile collocarla sul torrino della scala condominiale). (Rigetta, App. Napoli, 28/10/2005)

Sentenza per esteso:

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 28 ottobre 2005 respingeva il gravame proposto da R.L. avverso la condomina A.A., per impugnare la sentenza del locale tribunale, con la quale gli era stato negato il diritto di installare un’antenna televisiva sul lastrico solare di proprietà della convenuta. La Corte rilevava che il ricorrente non poteva vantare tale diritto, perchè era possibile collocare l’antenna sul torrino scala condominiale, sito a quota più favorevole.

R.L. ha proposto ricorso per Cassazione, al quale la A. ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con i due motivi di ricorso, R.L. deduce vizi di motivazione e violazione della L. n. 554 del 1940, artt. 1 e 2, del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 232, e degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Sostiene di poter vantare un “diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale” all’installazione dell’antenna sul terrazzo dell’edificio e che tale diritto non incontra limitazione, soprattutto ove, come ritenuto dal tribunale, per ottenere dal torrino condominiale un segnale pari a quello ricevibile dal lastrico solare si fosse reso necessario l’allungamento dell’asta di sostegno o la modifica dell’antenna stessa.

Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio – televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacchè altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari” (Cass. 9393/05). Questo insegnamento fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto predicato dalla normativa invocata incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile (Cass. 5299/85), ove l’istante abbia la possibilità di collocare un’antenna in una parte dell’immobile di proprietà personale o condominiale. Il diritto vantato dal ricorrente non comprende infatti la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l’antenna, ma, come è insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 91, richiamato dall’art. 209) e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.

Questa interpretazione della disposizione di cui alla L. n. 554 del 1940, art. 1, trovava riscontro nel corpo della stessa normativa, che all’art. 2 stabiliva che le installazioni dell’utente “non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, nè arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi”.

La norma è stata ora trasfusa nell’art. 209 codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), rimanendo immutata: essa fa comprendere come il legislatore abbia avuto ben presente (ma v. anche il richiamato art. 92, comma 7, concernente i diritti del proprietario servente) che la limitazione imposta deve essere minima; a maggior ragione non può essere pretesa da chi, con normale impiego di mezzi idonei allo scopo, può provvedervi impegnando i beni condominiali. In tal senso la valutazione del giudice di merito circa la agevole esecuzione dell’impianto sul torrino condominiale resta incensurabile, in quanto logica e congrua con la ricostruzione normativa testè esposta.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro quattromila per onorari e cento per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009

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