Davanti all’eccezione di incompetenza di questo Tribunale a favore del Giudice di Pace, lo stesso attore (il condominio) ribatte che qui si tratta non di uso di beni comuni, bensì di installazione su beni esclusivi dei condomini convenuti. E’ evidente che ciò comporta il rigetto dell’eccezione. Ciò tuttavia comporta anche, come fanno valere nelle loro difese i convenuti (i condomini), l’inapplicabilità dell’art. 1120 c.c., non trattandosi di innovazioni su beni comuni (il fatto che i pannelli si possano vedere dall’esterno non significa che diventino modifica di un bene comune, quale la facciata dell’edificio, perché altrimenti qualunque cosa che sia collocata entro le terrazze diverrebbe tale, con evidente incostituzionale compressione dell’esercizio del diritto alla proprietà privata). Ciò comporta, anche, l’inapplicabilità del Regolamento condominiale (pure relativo a innovazioni e modifiche delle cose comuni). È dunque assorbito ogni profilo di merito afferente all’aspetto del decoro (peraltro, si nota per inciso, sarebbe tutt’altro che leso, vista (a parte le foto agli atti) l’epoca della causa rispetto a quella dell’installazione…). Ogni domanda attorea va quindi respinta, le spese seguendo la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Tribunale di Bologna – Sentenza 15 febbraio 2010, n. 908

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