App. Napoli Sez. II bis, 07/07/2010

La distruzione di un edificio condominiale determina la cessazione del condominio ed il residuare, tra i vari comproprietari, di un regime di comunione pro-indiviso sull’aree di risulta, in proporzione alla quote già spettanti nell’edificio distrutto. Il precedente condominio, invero, può ripristinarsi solo qualora il fabbricato venga ricostruito in maniera conforme a quello preesistente, mentre nella diversa ipotesi in cui tale costruzione avvenga in maniera difforme, il condominio non rinasce e quanto edificato costituisce un’opera realizzata su suolo comune soggetta alla disciplina dell’accessione, pertanto tale da attribuire ai comproprietari del suolo secondo le quote originarie. Nella specie, ricostruito un edificio del tutto difforme al preesistente e non risultando che gli ex condomini abbiano provveduto all’assegnazione delle singole unità realizzate, deve concludersi, in sintonia con l’impugnata sentenza, che in relazione al fabbricato di riferimento non può parlarsi di unità in proprietà esclusiva, in quanto l’intero bene appartiene in comunione indivisa a tutti i vari comproprietari dell’area di risulta, in proporzione del valore delle rispettive quote.

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