Legge 5 gennaio 1996, n. 25 – Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive e altre disposizioni vigenti in materia (artt. 4, 6, 8, 11)
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996, n. 16

Art. 4 – Disposizioni per l’applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione degli impianti
1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell’esercizio dell’attività, previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l’artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
2. Il termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l’applicazione, nei confronti del proprietario dell’immobile, dell’amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 – Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Art. 8 – Disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi
1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 kW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 kW, a decorrere dal 1° giugno 1996.
Art. 11 – Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Interventi urgenti per l’economia (art. 31, comma 1)
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186
Art. 31 – Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall’articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.
(Omissis) 1

D.P.R. 13 maggio 1998, n. 218 – Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico
Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158
Art. 1 – Scadenze di adeguamento
1. Gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas combustibile, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all’articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.
2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell’impianto, nell’ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, si farà riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti.
3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell’edificio, il proprietario potrà attestare la data di realizzazione dell’impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 2 – Requisiti di sicurezza
1. L’adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare, indipendentemente dall’evoluzione dello stato dell’arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinché gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformità della normativa UNI-CIG:
a) l’idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
b) l’idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l’efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
e) la funzionalità e l’esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.
Art. 3 – Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza
1. Le verifiche dei requisiti di sicurezza dovranno rilevare nel rispetto della normativa UNICIG quanto segue:
a) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi, deve essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l’alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli apparecchi;
b) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di cottura privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell’aria sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combusti;
c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi istallati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;
d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all’assenza di rigurgito dei fumi nei locali di installazione;
e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l’afflusso del gas all’apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.
2. L’eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con misure aggiuntive, ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di attivazione dell’intercettazione del gas stesso, in eventi eccezionali non intenzionali, non esonera dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati, mentre le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi, dovranno essere volte anche all’accertamento materiale della specifica funzione svolta.
3. Le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all’accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione – UNI, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed approvate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in conformità dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (testo coordinato con le norme intervenute successivamente; artt. 107-121)
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, s.o. n. 239
Parte II – NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA
Capo V – Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 (L) – Ambito di applicazione (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

1. Sono soggetti all’applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendi.
Art. 108 (L) – Soggetti abilitati (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 109, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 109 (L) – Requisiti tecnico-professionali (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; 1
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107.
2. È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.
Art. 110 (L, commi 1 e 2 – R, comma 3) – Progettazione degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
Art. 111 (R) – Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 107 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 112 (L) – Installazione degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, saranno fissati i termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
Art. 113 (L) – Dichiarazione di conformità (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 110.
Art. 114 (L) – Responsabilità del committente o del proprietario (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 108.
Art. 115 (L) – Certificato di agibilità (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 11, d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 116 (L) – Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall’obbligo di cui all’articolo 114, i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 113.
Art. 117 (R) – Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell’articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento. Nella relazione di cui all’articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all’articolo 111.
Art. 118 (L) – Verifiche (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 119 (L) – Regolamento di attuazione (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Art. 120 (L) – Sanzioni (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall’articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo di cui all’articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell’entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 121 (L) – Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II – IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Art. 2 – Messa in esercizio e omologazione dell’impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
Art. 3 – Verifiche a campione
1. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA. 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell’impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 1
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Capo III – IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Art. 5 – Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
4. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Capo IV- DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 7 – Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8 – Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9 – Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04 – Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (testo coordinato con le norme intervenute successivamente; artt. 15-16, 18-27)
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2004, n. 84
Titolo II – IMPIANTI DI UTENZA NUOVI
Art. 15 – Accertamenti su impianti di utenza nuovi

15.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi con le modalità stabilite nel presente Titolo.
15.2 Il presente Titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;
b) agli impianti di utenza modificati o riattivati;
c) agli impianti di utenza in servizio.
Art. 16 – Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi
16.1 In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo il distributore mette a disposizione del venditore:
a) se l’impianto di utenza ricade nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli “Richiesta di attivazione della fornitura di gas”, di cui all’allegato A, e “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”, di cui all’allegato B;
b) se l’impianto di utenza non ricade nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli “Richiesta di attivazione della fornitura di gas”, di cui all’allegato C, e “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”, di cui all’allegato D.
16.2 Il modulo di cui all’allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all’allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato a cura dell’installatore dell’impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione indispensabile per l’attivazione della fornitura.
16.3 Nel caso di esito positivo dell’accertamento sulla documentazione di cui al precedente comma 16.2, il distributore attiva la fornitura di gas.
16.4 Nel caso in cui l’accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore per l’attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell’appuntamento, una comunicazione in cui:
a) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
b) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
c) segnala al venditore che richiede l’attivazione della fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.2 del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità riscontrate.
16.5 Il cliente finale entro i 30 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura di gas fa pervenire al distributore:
a) per gli impianti di utenza ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di utenza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’installatore, priva degli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia;
b) per gli impianti di utenza non ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia di una dichiarazione dell’installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all’impianto.
16.6 Il distributore, qualora, trascorsi 40 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma, invia una comunicazione scritta al venditore in cui:
a) indica la documentazione che non è ancora pervenuta; 1
b) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata alla precedente lettera entro trenta giorni solari dall’invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;
c) indica l’ammontare dell’addebito dell’importo di cui al comma 8.7 per l’eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;
d) precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata.
16.7 Quanto previsto dai commi precedenti deve essere indicato nel preventivo per l’esecuzione di lavori che prevedano anche l’attivazione della fornitura di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 47/00.
Art. 18 – Norme transitorie per impianti di utenza nuovi
18.1 Qualora, successivamente all’entrata in vigore del Titolo II e fino al 30 giugno 2005, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all’allegato E, consegnato dal distributore al venditore, compilato nella sezione pertinente e firmato dall’installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1.
18.2 Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006 il distributore, con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura di gas a lui pervenute in data successiva al 30 settembre 2004, in modo non discriminatorio nei confronti dei venditori, può attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli siano pervenuti almeno:
a) l’allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
b) l’allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore, o D, compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato l’impianto di utenza.
18.3 Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:
a) il cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso entro i 240 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura:
(i) nel caso in cui l’impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
(ii) nel caso in cui l’impianto di utenza non ricada nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;
b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera a); nel caso di esito positivo dell’accertamento, non sospende la fornitura di gas;
c) il distributore, nel caso di esito negativo dell’accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera a), solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente;
d) il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi 260 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui alla lettera a); in tal caso il distributore invia una comunicazione scritta al venditore in cui:
(i) indica la documentazione che non è ancora pervenuta;
(ii) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata al precedente punto entro trenta giorni solari dall’invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;
(iii) indica l’ammontare dell’addebito dell’importo di cui al comma 8.7 per l’eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;
(iv) precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata;
e) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) non completa, è tenuto ad inviare al venditore entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante.
18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell’Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all’articolo 26 e comunque non oltre il 30 settembre 2006, qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.2, il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso:
a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l’individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:
(i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);
(ii) si impegna ad inviare al distributore entro i 30 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura, copia di una dichiarazione di un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90, ove richiesto, in cui quest’ultimo attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di 2
utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, pena la sospensione della fornitura medesima; il distributore, qualora, trascorsi 260 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui sopra, attua quanto previsto al comma 16.6;
(iii) si impegna a non utilizzare l’impianto di utenza in oggetto fino a che l’installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto (ii), sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;
b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3, comma 3.1, lettera b), che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all’articolo 26; su tale documentazione il distributore non effettua l’accertamento.
18.5 Fino al 30 settembre 2006:
a) il venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1, lettera b):
(i) tramite sportello, se esistente;
(ii) in assenza di sportello, tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante invio postale con posta prioritaria;
b) il termine di 40 giorni solari previsti dal comma 16.6 è elevato a 260 giorni solari;
c) il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell’installatore interessati.
Titolo III – IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O RIATTIVATI
Art. 19 – Accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati

19.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza modificati o riattivati con le modalità stabilite nel presente Titolo che si applica:
a) agli impianti di utenza a gas modificati;
b) all’attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;
c) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.
19.2 Il presente Titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi;
b) agli impianti di utenza in servizio, con esclusione degli impianti di utenza di cui all’articolo 20.
Art. 20 – Modifica di impianti di utenza
20.1 Il cliente finale che ha fatto effettuare sull’impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91, qualora l’impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall’articolo 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:
a) nel caso in cui l’impianto di utenza sia in servizio:
(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;
(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all’allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell’arte;
b) nel caso in cui l’impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l’effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:
(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;
(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all’allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell’arte;
c) nel caso in cui l’impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l’effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera b).
Art. 21 – Accertamento di impianti di utenza modificati
21.1 Il distributore effettua l’accertamento sulla documentazione di cui al comma 20.1.
21.2 Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non immediato, il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.
21.3 Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:
a) se l’accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas;
b) se l’accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;
(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.
21.4 Il distributore attribuisce agli impianti in servizio modificati di cui all’articolo 20 lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.
Art. 22 – Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di esecuzione di lavori
22.1 Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all’impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di nuovo allaccio di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dai precedenti commi 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.
22.2 Costituiscono documentazione indispensabile per l’attivazione della fornitura di gas:
a) la copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 completa di tutti gli allegati obbligatori per legge, nei casi in cui la modifica dell’impianto di utenza richieda il rilascio della dichiarazione medesima e non comporti per l’installatore la necessità di effettuare prove di sicurezza e di funzionalità sulle apparecchiature;
b) il modulo di cui all’allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all’allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall’installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, in tutti gli altri casi.
22.3 Il distributore attribuisce ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.
Art. 23 – Attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse dalla modifica dell’impianto di utenza
23.1 Nel caso di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull’impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da parte del cliente finale del modulo di cui all’allegato E, compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore.
23.2 Nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del distributore a seguito di richiesta del Comune o dell’Ente locale competente ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, o di altra pubblica autorità, il distributore attiva la fornitura di gas all’impianto di utenza dietro disposizione del Comune, dell’Ente locale di cui sopra o della pubblica autorità mediante la procedura definita dal precedente articolo 22.
23.3 Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all’impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.
Titolo IV – IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO
Art. 25 – Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio

25.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente Titolo.
25.2 Il presente Titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci;
b) agli impianti di utenza modificati o riattivati.
Art. 26 – Criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio
26.1 Ai fini del presente regolamento, i criteri essenziali per definire un impianto di utenza in servizio sicuro ai fini della pubblica incolumità sono:
a) l’idoneità della ventilazione adeguata alla portata termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
b) l’idoneità dell’aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l’efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli apparecchi installati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
e) l’idoneità dei locali ove sono ubicati l’impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.
Art. 27 – Modalità di effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza in servizio
27.1 Il distributore individua con criteri non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre annualmente ad accertamento tra quelli in servizio allacciati all’impianto di distribuzione da esso gestito. Ai fini dell’effettuazione degli
accertamenti di cui sopra richiede ai venditori i dati relativi ai clienti finali destinatari degli accertamenti. Il venditore è tenuto ad inviare al distributore i dati entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.
27.2 Il distributore effettua l’accertamento sulla documentazione di cui alla successiva lettera b), relativa agli impianti di utenza in servizio, richiesta mediante l’invio al cliente finale di comunicazione con lettera raccomandata A.R. nella quale:
a) precisa che la documentazione richiesta è finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità;
b) richiede l’invio, entro 150 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:
(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90, completa di tutti gli allegati, nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;
(ii) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall’Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all’articolo 26;
c) precisa che:
(i) l’accertamento sulla documentazione inviata sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;
(ii) in caso di esito positivo di tale accertamento, ne darà comunicazione scritta al cliente finale;
(iii) in caso di esito negativo di tale accertamento, provvederà a sospendere la fornitura di gas al cliente finale e addebiterà al suo venditore l’importo di cui al comma 8.7 per l’intervento di sospensione della fornitura di gas;
(iv) in caso di mancato invio della documentazione, invierà notifica al Comune competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica al Comune.
27.3 Nel caso in cui dopo 180 giorni solari dalla data di invio della comunicazione di cui al comma precedente la documentazione non sia ancora pervenuta al distributore, quest’ultimo:
a) invia al cliente finale un sollecito con lettera raccomandata A.R. con il quale richiede nuovamente ed entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del sollecito la documentazione di cui al comma precedente;
b) qualora tale documentazione non pervenga al distributore entro i successivi 40 giorni solari dalla data di invio del sollecito, il distributore entro i successivi 5 giorni lavorativi:
(i) notifica al Comune competente per territorio, l’impossibilità di procedere all’accertamento e che, salvo diversa indicazione scritta da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica stessa;
(ii) comunica per iscritto al cliente finale di avere inviato al Comune competente per territorio la notifica di cui al precedente punto e che trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio di tale notifica, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso o ricevimento della documentazione richiesta, provvederà a sospendere la fornitura.
27.4 Nel caso in cui l’esito dell’accertamento sia negativo, il distributore:
a) sospende la fornitura di gas al cliente finale;
b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le difformità riscontrate alle norme tecniche vigenti in materia;
(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura di gas, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle difformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.
(Allegati omessi)

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