D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendio (artt. 13-18)
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229

Titolo II – SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI
(Omissis)
Art. 13 – Esame dei progetti
I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all’esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l’accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i princìpi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.
Il motivato parere in merito all’esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi, sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell’ambito di competenza.
Art. 14 – Visite tecniche
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all’art. 4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.
Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell’osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli «a campione», in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all’art. 20.
Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 15 – Adempimenti di enti e privati
Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l’esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell’esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; 1
5) [le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di cui all’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l’occasione, è limitata alla durata della manifestazione] (numero abrogato dall’art. 9, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37).
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell’attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell’attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandi provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.
Art. 16 – Compiti dei comandi provinciali
I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi.
A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.
Accertata con le modalità di cui all’art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il «certificato di prevenzione incendi» di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all’art. 20.
Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all’autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 17 – Certificato di prevenzione incendi
Il certificato di prevenzione incendi attesta che l’attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell’autorità competente.
Art. 18 – Procedure di prevenzione incendi
Ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
L’esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.
(Omissis)

D.M. 1° febbraio 1986 – Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1986, n. 38

DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Altezza dei piani: è l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto, per i soffitti a volta l’altezza determinata dalla media aritmetica tra l’altezza del piano d’imposta e l’altezza massima all’intradosso della volta, per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l’altezza la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata all’esposizione e alla vendita di autoveicoli.
Autosilo: volume destinato al ricovero alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.
Autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.
Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m2.
Capacità di parcamento: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcamento. Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.
Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio – da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.
Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.
Superficie specifica di parcamento: area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo.
1. GENERALITÀ
1.0. Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l’osservanza delle presenti norme.
1.1. Classificazione
1.1.0 Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi:
b) miste: tutte le altre.
1.1.1. In base all’ubicazione i piani delle autorimesse e simili
si classificano in:
a)interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m. 1
1.1.2.In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta.
b) chiuse: tutte le altre.
1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l’orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4.In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
1.2. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0. di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in posizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.
È in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3. L’indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all’uso del locale, al quale compete l’obbligo dell’osservanza delle norme di cui al punto 2.
2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ’ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI
2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiori a nove:
– le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
– le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell’edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
– la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;
– l’altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
– l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
– ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta: l’aerazione pur avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a nove:
– le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
– la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
– l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
– ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti di quella in pianta: l’aerazione pur avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.
L’altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.
2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 metri cubi, è consentito l’utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.
3. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA’ DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI
3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato e il settimo fuori terra.
3.1. Isolamento.
Ai fini dell’isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l’autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.2. Altezza dei piani.
L’altezza dei piani non pur essere inferiore a 2.4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo è consentita un’altezza di 1,8 m. 2
3.3. Superficie specifica di parcamento.
La superficie specifica di parcamento non pur essere inferiore a:
20 m2 per autorimesse non sorvegliate;
10 m2 per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 metri cubi è consentito l’utilizzo di dispositivo di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.
3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
3.4.1. Strutture dei locali.
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90. Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.
Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.
3.5. Comunicazioni.
3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 6 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l’esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali
destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l’esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.
3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.
3.6. Sezionamenti:
3.6.1. Compartimentazione.
Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella:
Fuori terra
Sotterranee
Miste
Isolate
Miste
Isolate
Piano
aperte
chiuse
aperte
chiuse
aperte
chiuse
aperte
chiuse
Terra
7500
5000
10000
7500




Primo
5500
3500
7500
5500
5000
2500
7000
3000
Secondo
5500
3500
7500
5500
3500
2000
5500
2500
Terzo
3500
2500
5500
3500
2000
1500
3500
2000
Quarto
3500
2500
5500
3500
1500

2500
1500
Quinto
2500

5000
2500
1500

2000
1500
Sesto
2500

5000

1500

2000
1500
Settimo
2000

4000

1500



Un compartimento pur essere anche costituito da più piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella. Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.
Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell’autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.
3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4.5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
3.7. Accessi.
3.7.0. Ingressi.
Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.
Se l’accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l’apertura in corrispondenza dell’inizio della rampa coperta. 3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale di dimensioni minime 4.5 x 5.5 m, deve avere le stesse caratteristiche costruttive dell’autosilo.
3.7.2. Rampe.
Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.
Per le autorimesse sino a quindici autovetture consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.
Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte a prova di fumo.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8.25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.
3.8. Pavimenti.
3.8.0. Pendenza.
I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.
3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.
3.8.2. Spandimento di liquidi.
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all’altro.
3.9. Ventilazione.
3.9.0. Ventilazione naturale.
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell’aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.
3.9.1. Superficie di ventilazione.
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l’impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie – non inferiore a 0,003 m2 per metro quadrato di pavimento – deve essere completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione pur avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l’indipendenza della ventilazione per piano si pur ricorrere al sezionamento verticale o all’uso di canalizzazioni di tipo “shunt”. Per le autorimesse suddivise in box l’aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione pur essere ottenuta con canalizzazioni verso l’esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2. Ventilazione meccanica.
Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella.
Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
primo piano 125;
secondo piano 100;
terzo piano 75;
oltre il terzo piano 50.
Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiori a 250.
3.9.3. Ventilazione meccanica. Caratteristiche.
La portata dell’impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L’impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.
L’impianto di ventilazione meccanica pur essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano o di tipo “shunt” aventi sezione non inferiore a 0,2 m2 per ogni 100 m2 di superficie. I camini devono immettere nell’atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l’immissione e per l’estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.
Il numero e l’ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non pur essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione.
Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario di azionamento dell’impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in funzione quando:
a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni
di CO superiore a 100 p.p.m;
b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle
concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m;
c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l’installazione di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un’aerazione naturale pari ad 1 m2 ogni 200 metri cubi di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m 10 dai camini stessi.
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
3.10.0. Densità di affollamento.
La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima: ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m2 di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/m2) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 m2 di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m2) per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1. Capacità di deflusso:
1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2. Vie di uscita.
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l’esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse internate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall’interno.
3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita.
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0. e 3.10.1.
3.10.4. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo d uscita e non inferiore a due moduli (l.2 m).
Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell’uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.
3.10.5. Ubicazione delle uscite.

Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l’autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.

3.10.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero delle uscite pur essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini dell’esodo.
3.10.7. Scale – Ascensori.
Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.
3.10.8. L’autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell’ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l’ingombro degli autoveicoli.
4. IMPIANTI TECNOLOGICI
4.1. Impianti di riscaldamento.
Il riscaldamento delle autorimesse pur essere realizzato con:
– radiatori aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
– impianti ad aria calda: è ammesso il ricircolo dell’aria ambiente se l’autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;
– generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l’installazione dei generatori all’interno dell’autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.
5. IMPIANTI ELETTRICI
5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge l marzo 1968, n. 186.
5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare
l’illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.
6. MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
6.1. Impianti idrici antincendio.
6.1.0. Caratteristiche.
Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell’autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.
Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
6.1.1. Custodia degli idranti.
La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0.35 m e 0.55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2. Tubazione flessibile e lance.
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell’area protetta.
6.1.3. Tubazioni fisse.
La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L’impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50 % degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.
6.1.5. Alimentazione dell’impianto.
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L’impianto deve essere alimentato normalmente dall’acquedotto cittadino. Pur essere alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere sempre adottata qualora l’acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l’erogazione richiesta.
6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco. L’impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.
6.1.7. Capacità della riserva idrica.
La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento dell’impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.
6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del tipo a pioggia (sprinkler) con alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogatore aperto per erogazione di acqua/schiuma.
6.2. Mezzi di estinzione portatili.
Deve essere prevista l’installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi “A”, “B” e “C” con capacità estinguente non inferiore a “21 A” e “89 B”. Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli. Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.
7. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL’APERTO SU SUOLI PRIVATI
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.
7.2. Pavimenti.
7.2.0. Pendenze.
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione.
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdruccievoli e impermeabili.
7.3. Misure per lo sfollamento in caso emergenza.
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devo essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
7.4. Impianti idrici antincendio.
Per le autorimesse sulle terrazze deve esse installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.
8. SERVIZI ANNESSI
8.1. Generalità.
È consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:
a) officine di riparazione annesse;
b) stazione di lavaggio e lubrificazione,
c) uffici, gurdianie, alloggio custode.
8.1.0. Officine di riparazione.
Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono essere situate all’interno dell’autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.
La superficie occupata dalle officine annesse non pur comunque essere superiore al 20% della superficie dell’autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l’uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all’interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall’autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente; e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione.
Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all’interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 metri cubi, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.
8.1.2. Uffici – Guardiania – Alloggi custode. 7
È consentita l’ubicazione di uffici e guardianie all’interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.
L’alloggio del custode dovrà essere compitamente isolato dai locali dell’autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.
9. AUTOSALONI
Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.
10. NORME DI ESERCIZIO
10.1. Nell’autorimessa vietato:
a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1;
c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
10.2. Entro l’autorimessa è proibito fumare.
Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3. Nelle autorimesse si applicando le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
10.4. Negli autosilo non è consentito l’accesso alle persone non addette. L’autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell’ingresso.
10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.
10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell’aria consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.
10.7. Al fine del mantenimento dell’affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato.
11. NORME TRANSITORIE
Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
12. DEROGHE
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell’interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l’adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l’attuazione integrale delle presenti norme.

D.M. 12 aprile 1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi (artt. 1-7)
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1996, n. 103, s.o.

Art. 1 – Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 KCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell’ art. 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione
e) cucine e lavaggio stoviglie. Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche, i nastri radianti e gli inceneritori.
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparati. All’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata domestica singola non superiore a 35 kW quali gli ap-parecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell’allegata regola tecnica.
Art. 2 – Obiettivi
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti a cui all’articolo precedente devono essere realizzati in modo da:
– evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
– limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
– limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Art. 3 – Disposizioni tecniche
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4 – Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi
1. Gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della citata direttiva.
2. Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati in Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e dell’attestato di conformità, devono rispondere alle prescrizioni della legislazione italiana vigente. Comunque tali apparecchi e dispositivi, immessi in commercio fino al 31 dicembre 1995 possono essere installati anche dopo tale data.
3. Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza ed essere rispondenti alla vigente legislazione in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa.
Art. 5 – Commercializzazione CEE
1. I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell’unione europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l’accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell’interno:
– decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
– decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco;
– decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
– decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Art. 6 – Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purché approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, pUrché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
3. In ogni caso successivi della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
Art. 7 – Disposizioni finali
Fatto salvo quanto previsto nell’ art. 6, del presente decreto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’Interno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(Allegato omesso)

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n. 57
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all’esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all’esercizio delle attività soggette a controllo, all’approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato “comando”.
4. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l’uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l’avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.
Art. 2 – Parere di conformità
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l’integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.
Art. 3 – Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all’articolo 1, comma 5.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all’interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all’interessato ed alle autorità competenti ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l’interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5. Il comando rilascia all’interessato contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall’interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti
Art. 4 – Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all’articolo 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell’attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l’efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 5 – Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Art. 6 – Procedimento di deroga
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all’ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L’ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L’ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l’uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.
Art. 7 – Nulla osta provvisorio
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all’osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell’interno, nonché all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio, salvo l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all’articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell’interno per singole attività o gruppi di attività di cui all’allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell’interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005 (comma modificato dall’art. 13-sexies, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 284, dall’art. 9-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 200 e dall’art. 3, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 306).
Art. 8 – Norme transitorie
1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell’entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.
Art. 9 – Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Art. 10 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.M. 4 maggio 1998 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104
Art. 1 – Domanda di parere di conformità sui progetti
1. La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) la specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.
2. Alla domanda sono allegati:
a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell’allegato 1 al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 2 – Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione;
c) estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco.
2. Alla domanda sono allegati:
a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei VVF sul progetto;
b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell’allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 3 – Dichiarazione di inizio attività
1. La dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le forme di legge.
Art. 4 – Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
La domanda deve contenere: 1
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato.
2. Alla domanda sono allegati:
a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
b) dichiarazione del responsabile dell’attività, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
c) perizia giurata attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;
d) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 5 – Domanda in deroga
1. La domanda di deroga all’osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all’Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell’attività o dei vincoli esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).
2. Alla domanda sono allegati:
a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall’allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato attraverso conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 6 – Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco
1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all’interessato la copia prodotta in carta semplice.
2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell’ufficio, è restituita all’interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il parere di conformità sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione grafico illustrativa presentata, munita degli estremi identificativi del parere o dell’autorizzazione.
5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all’art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.
Art. 7 – Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l’importo dei corrispettivi di cui all’art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all’allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell’attività soggetta a controllo.
2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.
3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.
Art. 8 – Disposizioni finali
1. Qualora l’interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in calce alla domanda.
2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Allegato 1
Documentazione tecnica allegata al parere di conformità sui progetti
La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell’attività elencate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende:
scheda informativa generale;
relazione tecnica;
elaborati grafici.
A – Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio
A.1. Scheda informativa generale
La scheda informativa generale comprende:
a) informazioni generali sull’attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.
A.2. Relazione tecnica
La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione anticendio da attuare per ridurre i rischi.
A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio
La prima parte della relazione contiene l’indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell’attività, quali ad esempio:
destinazione d’uso (generale e particolare);
sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
carico di incendio nei vari compartimenti;
impianti di processo;
lavorazioni;
macchine, apparecchiature ed attrezzi;
movimentazioni interne;
impianti tecnologici di servizio;
aree a rischio specifico.
A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
condizioni di accessibilità e viabilità;
layout aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumentrica, compartimentazione, ecc.);
aerazione (ventilazione);
affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
vie di esodo.
A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l’indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l’indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.
A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.
A.2.5. Gestione dell’emergenza
Nell’ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che dimostrino la perseguibilità dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.
A.3. Elaborati grafici
3
Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalle quali risultino:
l’ubicazione delle attività;
le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
le distanze di sicurezza esterne;
le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d’acqua, acquedotti e similari);
gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
l’ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun piano, recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica:
la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
l’indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
l’illuminazione di sicurezza;
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.
B – Documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendi
B.1. Scheda informativa generale
La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.
B.2. Relazione tecnica
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
B.3. Elaborati grafici
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.
C – Ampliamenti o modifiche di attività esistenti
Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell’attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l’intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.
Allegato 2
Documentazione tecnica allegata alle domande di sopralluogo
La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:
a) strutture;
b) finiture;
c) impianti;
d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.
1 – Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
1.1. La documentazione è costituita da:
a) certificazione di resistenza al fuoco dell’elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:
a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;
a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.
In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell’elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;
b) dichiarazione di corrispondenza dell’elemento in opera, compreso l’eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:
da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell’installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell’elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all’incendio).
1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l’elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.
2 – Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco
2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell’installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell’omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.
2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l’omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.
3 – Impianti
3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990
a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:
di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
di protezione contro le scariche atmosferiche;
di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
di protezione antincendio.
b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l’attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.
3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990
a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:
per l’estinzione degli incendi;
per l’evacuazione del fumo e del calore;
di rivelazione e segnalazione d’incendio.
b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell’installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.
3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990
La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell’installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l’attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.
4 – Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza anticendio
La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell’installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell’interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.
Allegato 6
Elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 della legge 966/1965 e D.M. 16 febbraio 1982. Durata del servizio (espresso in ore) ai sensi della legge 966/1965
N.
Attività
Parere di conformità del progetto
Sopral- luogo
Rinnovo del certificato di prevenzio-ne incendi
(Omissis)
82
Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti
4
6

83
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
− con capienza fino a 500 posti
− con capienza superiore a 500 e fino a 2.000 posti
− con capienza superiore a 2.000 posti
4
6
2
6
8
10
2
3
4
84
Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
− fino a 100 posti letto
− da 101 a 500 posti letto
− oltre 500 posti letto
4
6
8
6
8
10
2
3
4
85
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
− fino a 500 persone presenti
− da 501 a 2.000 persone presenti
− oltre 2.000 persone presenti
4
6
8
6
8
10
2
3
4
86
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto
− fino a 100 posti letto
− da 101 a 500 posti letto
− oltre 500 posti letto
4
6
8
6
8
10
2
3
4
87
Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi
− con superficie lorda fino a 1.000 m2
− con superficie lorda superiore a 1.000 m2 e fino a 5.000 m2
− con superficie lorda superiore a 5.000 m2
4
6
8
6
8
10
2
3
4
88
Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2
− con superficie lorda fino a 4.000 m2
− con superficie lorda superiore a 4.000 m2
4
8
6
10
2
4
89
Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
6
8

90
Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
8
10

91
Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW)
− con potenzialità fino a 350kW
− con potenzialità superiore a 350kW
2
4
3
6
1
2
92
Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili
− con capienza fino a 50 autoveicoli
− con capienza superiore a 50 e fino a 300 autoveicoli
− con capienza superiore a 300 autoveicoli
2
4
6
3
6
8
1
2
3
93
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
− fino a 10 addetti
4
6
2
6
− oltre 10 addetti
6
8
3
94
Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m
− con altezza fino a 32 m
− con altezza superiore a 32 e fino a 50 m
− con altezza superiore a 50 m
2
4
6
3
6
8



95
Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
− con corsa fino a 32 m
− con corsa superiore a 32 m
2
4
3
6


7

D.M. 22 novembre 2002 – Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2002, n. 283
Art. 1 – Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto
1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell’allegato al decreto ministeriale 1° febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).
Art. 2 – Condizioni di sicurezza delle autorimesse
1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
2. All’ingresso dell’autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.M. 28 aprile 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi (artt. 1-7)
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116
Art. 1 – Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.
3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal decreto legislativo, 25 febbraio 2000, n. 93 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE. 4. Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.
Art. 2 – Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purché approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 2. Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle presenti disposizioni entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto con l’esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali può essere applicata la previgente normativa.
3. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.
Art. 3 – Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati in modo da:
evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile, spandimenti in locali diversi da quello di installazione;
limitare, in caso di incendio, danni alle persone; 1
limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 4 – Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente art. 3, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 5 – Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.
Art. 6 – Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
Art. 7 – Disposizioni finali
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell’interno, fatto salvo quanto previsto all’art. 2 per gli impianti esistenti.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(Allegato omesso)

D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2005, n. 232
Art. 1 – Campo di applicazione
1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.
2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a) l’installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b) le modifiche costruttive degli impianti quali l’aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
d) il rifacimento dei solai dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento;
e) il rifacimento strutturale delle scale dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento;
f) l’aumento in altezza dell’edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento;
g) il cambiamento della destinazione d’uso degli ambienti, interni all’edificio, in cui si esercitano attività riportate nell’allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.
Art. 2 – Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all’art. 1 devono essere realizzati in modo da:
a) minimizzare le cause d’incendio;
b) limitare danni alle persone ed alle cose;
c) limitare danni all’edificio ed ai locali serviti;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3 – Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 5 – Disposizioni finali e abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall’allegata regola tecnica.
2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 e’ sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell’ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti».
Art. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983.
2. Disposizioni generali
Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell’edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile.
Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e botole di accesso, se posti in alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano.
I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.
All’interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE.
L’intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile.
Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quando necessario davanti agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, nonché nell’eventuale piano predeterminato d’uscita, di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni possibilità d’incendio in esse.
3. Vano di corsa
In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento:
in vano aperto;
in vano protetto;
in vano a prova di fumo.
3.1 Vano aperto
Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire compartimento antincendio; in tal caso è sufficiente che le pareti del vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non combustibili.
3.2. Vano protetto
Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:
le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d’ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all’impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;
tutte le porte di piano, d’ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento.
3.3. Vano a prova di fumo
Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:
le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell’edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l’accesso sia alle scale che all’impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8;
le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d’ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all’impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; 2
le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo.
4. Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro
Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario, se esiste, gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché agli spazi del macchinario e alle aree di lavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo.
Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale del macchinario e gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione.
Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l’olio devono essere chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l’olio, se installate fuori del vano di corsa, devono essere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono essere protetti dall’incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l’olio.
Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente e chiaramente individuate e devono essere ubicate in ambienti aventi caratteristiche conformi con quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa.
5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario
Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o degli spazi del macchinario devono essere fra loro separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiale non combustibile.
L’aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve essere permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa e dei locali, con un minimo di:
0,20 m2 per il vano di corsa;
0,05 m2 per il locale del macchinario, se esiste, e per il locale delle pulegge di rinvio, se esiste.
Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle pareti del vano e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere protette contro gli agenti atmosferici e contro l’introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni non devono consentire il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm. Quando il vano di corsa è aperto su spazi scoperti, per esso non è richiesta aerazione.
La canalizzazione di aerazione del vano può attraversare il locale del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti il macchinario o del locale del macchinario, se esiste, può attraversare il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o altri locali interni dell’edificio, purché garantisca la prevista compartimentazione.
6. Misure di protezione attiva
Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell’edificio lo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell’edificio, devono inviare la cabina al piano predeterminato di uscita e permettere a qualunque passeggero di uscire.
In prossimità dell’accesso agli spazi e/o al locale del macchinario deve essere disposto un estintore di classe 21A89BC, idoneo per l’uso in presenza d’impianti elettrici.
Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere adottati impianti di spegnimento automatici a condizione che siano del tipo previsto per incendi di natura elettrica, convenientemente protetti contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale d’intervento tale che intervengano dopo che l’ascensore si sia fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo.
7. Vani di corsa per ascensore antincendio
Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori misure:
tutti i piani dell’edificio devono essere serviti dall’ascensore antincendio;
l’uscita dall’ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all’esterno dell’edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche di settore;
le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, devono essere distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori;
gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere una resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
l’accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi del macchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto, esterno all’edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
ad ogni piano, all’uscita dall’ascensore, deve essere realizzata un’area dedicata di almeno 5 m2 aperta, esterna all’edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o per l’auto salvataggio di persone intrappolate, deve essere prevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall’interno, con la chiave di sblocco, sia dall’esterno della cabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato più corto;
le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell’edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza;
i montanti dell’alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall’alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico;
i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l’edificio;
in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati;
un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in maniera permanente la cabina all’ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco;
nel progetto dell’edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il flusso d’acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all’interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall’acqua usata per lo spegnimento dell’incendio, e l’illuminazione del vano devono avere protezione IPX3;
gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da consentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensori antincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell’edificio;
gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione delle vie di esodo.
8. Vano di corsa per ascensore di soccorso
Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l’evacuazione di emergenza delle persone, devono essere adottare, oltre alle misure di cui al punto 7, anche le seguenti:
il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo da servire con essi l’intera superficie orizzontale di ciascun piano dell’edificio;
il locale del macchinario deve essere installato nella sommità dell’edificio con accesso diretto dal piano di copertura del medesimo;
non è ammesso un azionamento di tipo idraulico;
i condotti di aerazione del locale del macchinario devono essere separati da quelli del vano di corsa. In caso di condotto di aerazione del vano di corsa, che attraversasse il locale del macchinario o che fosse contiguo, il condotto di aerazione deve essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco almeno REI 120;
le dimensioni interne minime della cabina e dell’accesso devono essere stabilite in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed in ogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori:
larghezza 1,10 m
profondità 2,10 m
altezza interna di cabina 2,15 m
larghezza accesso (posto sul lato minore) 1,00 m
le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o più ante scorrevoli orizzontali. Al fine di assicurare la disponibilità dell’impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di quello di accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti automaticamente la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell’edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l’ascensore è sotto il controllo dei vigili del fuoco;
un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l’ascensore di soccorso;
per l’auto salvataggio, dall’interno della cabina, deve essere presente una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto della cabina stessa attraverso la relativa botola;
per consentire il diretto e facile accesso alla botola, all’interno della cabina non sono ammessi controsoffitti.
9. Norme di esercizio
L’uso degli ascensori in caso d’incendio è vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l’iscrizione «Non usare l’ascensore in caso d’incendio». In edifici di civile abitazione è sufficiente prevedere l’affissione del cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti gli altri piani da cui si può accedere dall’esterno.
In caso d’incendio è consentito unicamente l’uso di ascensori antincendio e di soccorso in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, è proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonché depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell’ascensore.
I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996.

D.M. 29 dicembre 2005 – Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2005, n. 26
Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione
Il presente decreto è emanato in attuazione dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al Ministero dell’interno l’adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi.
Art. 2 – Obblighi dei titolari delle attività
1. I titolari delle attività di cui all’art. 1 del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998.
2. In conformità alle indicazioni contenute nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformità deve consentire di accertare la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998. Nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas.
3. Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all’allegato II al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 – Norme transitorie
1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell’esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
Art. 4 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
Direttive per l’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse e agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità
1. Autorimesse
Le autorimesse individuate al punto 92 dell’elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell’allegato:
0., limitatamente alla definizione di “box”; 1
3.1, 2° comma;
3.2, 1° comma, in quanto è ammesso che l’altezza minima sia pari almeno a 2,00 m a condizione che:
a) l’autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;
b) l’altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.
3.6.3;
3.7.2;
3.8.0;
il punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.
È inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite all’art. 3 della circolare del Ministero dell’interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/ EI 30.
2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas
Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell’elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell’attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:
a) osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare del Ministero dell’interno 25 novembre 1969, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto 2.4 dell’allegato A).
L’altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto all’ultimo comma del punto 7.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;
b) osservanza del Titolo VII dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.

Comments

  1. Battaglia Bruno

    Sono residente in un fabbricato a Roma composto da autorimessa interrerata, piano terra e 5 piani per un totae di 92 posti auto.
    Tale autorimessa ha subito nel 1998 un incendio i cui danni ancora sussistono.
    Nel 2007 i VVFF di Roma hanno emesso una dichiarazione di non concessione della agibilità e quindi di opposizione alla richiesta del CPI essendo i lovali non conformi e vietando l’attività relativa.
    L’amministratore di condominio non ha vietato (chiudendo) l’accesso dei condomini con le loro auto, ma ha soltanto invitato i Condomini (92) a non usufruire dei locali in attesa dei lavori di normatizzazione che purtroppo tardano a iniziare.
    A chi devo fare esposto per obbligare l’Amministratore a chudere i locali? I VVFF essendo polizia giudiziaria devono intervenire immediatamente su mia richiesta?
    Mancando il CPI avverto l’estrema pericolosità di questi locali
    3385786563
    grazie

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