In tema di condominio degli edifici, è invalida la deliberazione dell’assemblea che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.: ciò in quanto, nel caso di controversia tra condòmini, l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro.

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Tribunale Firenze Sezione 2 Civile Sentenza 7 settembre 2020 n. 1900

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15615/2018 promossa da:

(…), elettivamente domiciliato in (…) presso il difensore avv. (…)

PARTE APPELLANTE

contro

CONDOMINIO (…), con il patrocinio dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in (…) presso il difensore avv. (…)

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(…) conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Firenze(GdP) il Condominio (…) per sentir dichiarare nulla e comunque annullare la delibera dell’assemblea del 12.5.16 nella parte in cui aveva deliberato di porre le spese legali degli avv.ti (…) anche a carico dello stesso.

Il CND resisteva all’impugnazione chiedendone il rigetto.

Il GdP con la sentenza n. 2172/18 respingeva la domanda del (…) con condanna dello stesso al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta.

Il (…) ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo , in riforma della stessa, l’accoglimento della domanda proposta e la condanna di controparte alla restituzione di quanto percepito a titolo di rimborso delle spese di lite.

Il CND ha resistito all’appello deducendone l’inammissibilità e infondatezza.

La causa è stata quindi ritenuta in decisione.

Il (…) aveva dedotto con l’atto di citazione: di avere impugnato con unico atto di citazione delle delibere dell’assemblea del 10.6.14, 18.7.14 e 9.10.14 che avevano approvato le nuove tabelle millesimali, causa iscritta al N. 17264/14 RG Tribunale; di avere impugnato con altro atto di citazione la delibera del 25.2.15 nella parte in cui aveva approvato le nuove tabelle millesimali, causa iscritta al N.4889/15 RG e riunita alla precedente; che la delibera del 25.2.15 veniva impugnata per la parte concernente le tabelle millesimali anche dal condomino (…) e la relativa causa, iscritta al N. 6365/15 RG, veniva riunita alle altre già menzionate; che l’assemblea del CND dell’1.3.16 deliberava di dar corso a transazione con il (…); che la delibera veniva impugnata dai condomini (…), (nel prosieguo F+3) per mancato raggiungimento della maggioranza prevista dalla legge; che l’assemblea del 12.5.16 deliberava di pervenire ad un accordo riguardo alle vertenze col (…) ed F+3 con la rinuncia del (…) alla causa segnata al N. 6365/15 ed il pagamento da parte del (…) del compenso spettante al legale del CND, avv. (…), e imputato ai soli condomini F+3e con la rinuncia di F+3 all’impugnazione della delibera dell’1.3.16;che l’assemblea deliberava che la restante parte delle spese dell’avv. (…) nonché le spese legali dell’avv. (…) di F+3 avrebbero fatto carico a tutti i condomini secondo le rispettive quote millesimali; che in data 30.5.15 l’amministratore del CND aveva comunicato al (…) la quota a suo carico delle spese degli avv.ti (…) e (…); che tali spese legali non potevano essere poste a carico del (…) poiché lo stesso nei relativi procedimenti era controparte , in quanto portatore di diverso e contrapposto interesse, sia rispetto a quello del CND sia a quello del (…) e di F+3.

Il GdP ha motivato il rigetto della domanda con la considerazione che il (…) non può essere considerato controparte nelle cause promosse da (…) ed F+3 poiché le motivazioni delle impugnazioni proposte dal (…) sono diverse rispetto a quello delle domande del (…) e di F+3.

Col primo morivo di appello il (…) ha dedotto l’errata ricostruzione del fatto da parte del GdP che non ha considerato che il (…) è controparte sia del (…) che del CND nelle controversie riunite ove è compresa anche la n. 6365/15 nonché che lo stesso, in quanto appunto controparte del (…), non aveva alcun interesse a partecipare alla transazione con il medesimo, ragione per la quale il (…) non può essere tenuto a partecipare alle spese dei legali del CND nonché di F+3.

Col secondo motivo di appello il (…) ha dedotto la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese di cui all’art. 1123 c.c. poiché lo stesso è stato obbligato a pagare le competenze dei legali di parti allo stesso contrapposte e delle cui attività non ha comunque beneficiato.

Preliminarmente osserva il giudicante che l’appello è senz’altro ammissibile sensi dell’art. 342 c.p.c. poiché risultano specificamente indicate le parti della sentenza oggetto di impugnazione, le ragioni di doglianza e censura e le modifiche richieste del provvedimento impugnato (Cass. SU n. 27199/17).

I due motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto basati in sostanza sulle stesse argomentazioni, non sono fondati.

Occorre tener presenti i seguenti principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione: in tema di condominio degli edifici è invalida la deliberazione dell’assemblea che , all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi , nemmeno in via analogica , gli artt. 1132 e 1101 c.c.: ciò in quanto nel caso di controversia tra condomini l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro (Cass.n. 13885/14); il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le diverse case decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. n. 15860/14).

Orbene, l’individuazione dei gruppi di condomini in contrasto tra loro con riferimento ad una lite giudiziale non può che essere effettuata su base oggettiva, avuto riguardo agli atti della lite ed alle parti della stessa.

Nel caso in oggetto la controversia riguardo alla quale è stata effettuata la transazione per cui è causa è quella promossa dal condomino (…) nei confronti del CND: il (…) in tale causa aveva dedotto la nullità della delibera del 25.2.15 in quanto aveva approvato a maggioranza nuove tabelle millesimali, mentre secondo il (…) quelle vigenti e corrette erano state approvate il 10.6.14 e quindi potevano essere modificate solo all’unanimità ai sensi dell’art. 69 disp. att.c.c.. Inoltre il (…) nella stessa causa aveva chiesto anche la condanna del CND al rifacimento del lastrico solare di sua proprietà ed al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dello stesso.

Il (…) aveva quindi formulato proposta transattiva e in occasione dell’assemblea dell’1.3.16 il CND aveva deliberato a maggioranza di aderire alla proposta. I condomini F+3 impugnavano però tale delibera deducendo che non era stata approvata con la maggioranza necessaria.

In occasione dell’assemblea del 12.5.16 veniva assunta la deliberazione per cui è causa, con la quale venivano definiti i contenuti della transazione col (…) e con i condomini F+3.

Orbene, nelle controversie in questione il (…) non risulta avere formalmente una posizione distinta e contrapposta rispetto a quella del CND.

E’ vero che anche il (…) aveva chiesto, come il (…), la dichiarazione di nullità della delibera del 25.2.15 per aver approvato le tabelle millesimali a maggioranza , ma ciò per ragioni del tutto diverse dal (…): il (…) perché riteneva valide ed operative le tabelle approvate il 10.6.14, il (…) perché riteneva valide ed operative le tabelle utilizzate fin dal 1965.

Si trattava in ogni caso di due cause del tutto distinte e rispetto alle domande proposte dal (…) nei confronti del CND, aventi d’altronde ad oggetto anche la condanna del CND al rifacimento del lastrico solare ed al risarcimento dei danni in favore del (…), non risulta che il (…) abbia assunto una posizione processuale che differisse da quella del CND, rimanendo estraneo al processo di cui non risulta essere divenuto parte: infatti il processo tra il (…) ed il CND si è poi estinto per l’accordo tra il (…) ed il CND come risulta dalla sentenza n. 2075/17 di questo Tribunale che ha definito le altre cause (v. doc. 11 fasc. CND primo grado). Del resto, anche con riferimento alla questione delle tabelle millesimali, avuto riguardo alle tesi sostenute nelle altre cause, non era interesse neppure del (…) che la delibera del 25.2.15 venisse dichiarata nulla per illegittima modifica delle tabelle del 10.6.14 da intendersi quali legittime ed efficaci, come chiedeva il (…).

Anche riguardo alla causa promossa dai condomini F+3, relativa alla delibera di transigere la controversia col (…), il (…) non risultava titolare di una posizione giuridica soggettiva distinta da quella del CND, di cui faceva parte a tutti gli effetti.

In sostanza deve essere ribadito che il (…) non risultava parte distinta rispetto al CND sia avuto riguardo alla controversia esistente col (…) sia avuto riguardo all’impugnazione proposta da F+3 riguardo alla delibera dell’1.3.16 : ragione per la quale il (…) non può neppure legittimamente sostenere di distinguere la propria posizione rispetto a quella del CND riguardo alla transazione deliberata il 12.5.16 per porre fine alle controversie con altri condomini, controversie in cui il (…) non aveva una posizione distinta dal CND.

L’appello deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell’opera svolta a dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in complessivi Euro 1.955,00 di cui Euro 1.700,00 per compenso ed Euro 255,00 per spese generali.

PQM

Il Tribunale respinge l’appello proposto da (…) nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2172/18; condanna parte appellante a rimborsare in favore di parte appellata le spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.955,00; dichiara che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1quater Dpr n. 115/02 per il pagamento da parte dell’appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della comma 1-bis.

Firenze, 4 settembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2020.