La disposizione di cui all’art.2 della legge 689/1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l’irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell’infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), in apposito verbale, deve essere enunciato dovendo, il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l’illecito amministrativo. Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l’eventuale ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della strada) emessa nei loro confronti.

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Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 26 marzo 2002 n. 4286

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con processo verbale del 26 maggio 1995 i vigili urbani di Cesena accertavano nei confronti del minore Abati Giulio, nato il giorno 8 settembre 1981, la violazione dell’art. 193 commi 1 e 2 del codice della strada, perché circolava alla guida di un ciclomotore privo di copertura assicurativa. Il verbale di accertamento, in conseguenza della minore età dell’Abati, veniva notificato alla madre, Monaco Carmela.

I genitori del minore, Monaco Carmela e Abati Pietro, proponevano ricorso al Prefetto di Forlì, il quale lo respingeva ed emanava ordinanza – ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di lire 1.080.000.

Monaco Carmela e Abati Pietro hanno proposto opposizione avverso tale ordinanza e il Pretore di Forli, sezione distaccata di Cesena, con sentenza 25 settembre 1998, accoglieva l’opposizione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Prefetto di Forlì – Cesena, con atto notificato il 20 ottobre 1999, formulando due motivi di gravame. Le parti intimate non hanno controdedotto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si premette che l’opposizione è stata accolta per irregolarità delle modalità di accertamento dell’infrazione e si adducono – anche se non formalmente distinti – due motivi di censura.

Con il primo motivo si deduce che la contestazione era stata esattamente effettuata al conducente del veicolo, ancorché minore degli anni diciotto, che aveva dichiarato anche di esserne proprietario e successivamente a un genitore, mediante la notifica del verbale redatto nei confronti del minore. Erroneamente, pertanto, la sentenza avrebbe ritenuto illegittima la contestazione dell’infrazione.

Con il secondo motivo si deduce che erroneamente il Pretore avrebbe liquidato spese per competenze e onorari professionali in favore delle parti vittoriose, avendo esse proposto l’opposizione senza l’assistenza di un difensore.

Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, con cui si deduce la regolarità del procedimento irrogativo della sanzione per essere stato il verbale di contestazione della violazione, redatto nei confronti del minore, notificato anche ad un genitore esercente la potestà genitoriale, così assolvendosi agli obblighi di contestazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza.

L’ art. 2 della legge n. 689 del 1981 – applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice – dispone, infatti, che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto. In tal caso della violazione risponde “chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto”. L’art. 14 dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventano centocinquanta a norma dell’art. 201 di tale codice.

Tale normativa comporta che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti.

Pertanto, ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo.

Il Pretore, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha sostanzialmente escluso che tale verbale sia stato redatto, né la parte ricorrente indica specificatamente la esistenza in atti di un verbale di contestazione non esaminato nei confronti degli obbligati ex. art. 2 della legge n. 689 del 1981.

Ne deriva la infondatezza del ricorso per la parte in esame, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei soggetti su detti, ove non accompagnata da elementi specifici di contestazione nei loro confronti, la semplice notificazione anche ad essi della copia di un verbale di contestazione del fatto al minore.

Il ricorso va invece accolto con riferimento alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della spese di causa, liquidate nella misura di lire centomila per competenze e duecentomila per onorari, non dovuti in quanto gli opponenti si erano difesi di persona, senza avere la qualifica di avvocati o procuratori. In tal caso potevano essere liquidate solo le spese vive, ma sulla mancata liquidazione di esse si è formato il giudicato.

La sentenza va pertanto cassata sul punto e provvedendosi al riguardo ex art. 384, comma 2, c.p.c., gli onorari e le competenze attribuite vanno dichiarate non dovute.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione

Rigetta il primo motivo del ricorso. Accoglie il secondo.

Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara non dovuti i diritti e gli onorari del giudizio di opposizione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.