In tema di riparto delle spese condominiali per lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, al fine di individuare con esattezza i soggetti su cui grava il relativo debito, deve aversi riguardo alla delibera assembleare che ne abbia disposto l’esecuzione, avendo la stessa valore costitutivo della relativa obbligazione. Di talché qualora la delibera di assunzione dei lavori escluda espressamente taluni condomini dalla partecipazione alle relative spese, queste non potranno essere richieste nei loro confronti ove a tale delibera faccia riferimento il contratto di appalto stipulato dalla ditta esecutrice dei lavori e da questa posto a fondamento dell’ingiunzione di pagamento, anche laddove (come nella specie) nel deliberare tale esclusione l’assemblea precisi che la stessa è solo provvisoria in attesa della redazione di nuove tabelle millesimali e conseguente nuova ripartizione delle spese.

Tribunale Palermo Sezione 3 Civile Sentenza 8 gennaio 2018 n. 89

Condominio – Lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni – Spese – Soggetti tenuti al pagamento – Individuazione – Delibera che ha disposto l’esecuzione dei lavori

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