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Dal primo di marzo 2018, per le fatture ritardate e di conguaglio per l’elettricità, la prescrizione è ridotta da 5 a 2 anni.

Lo ha stabilito l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera 97/2018/r che dà attuazione alla previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 con l’intento di responsabilizzare sia i venditori sia i distributori.

Nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, quindi, il cliente potrà eccepire la prescrizione cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.

Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione.

Consumatori ed imprese in questo modo saranno maggiormente protetti dal rischio di dover pagare le maxibollette, cioè somme molto superiori al consueto, originate da ritardi dei venditori o rettifiche delle misurazioni da parte del distributore non riconducibili alla condotta del cliente finale.

La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.

ARERA, delibera 22/02/2018 n° 97