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In tema di riparto delle spese condominiali per lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, al fine di individuare con esattezza i soggetti su cui grava il relativo debito, deve aversi riguardo alla delibera assembleare che ne abbia disposto l’esecuzione, avendo la stessa valore costitutivo della relativa obbligazione. Di talché qualora la delibera di assunzione dei lavori escluda espressamente taluni condomini dalla partecipazione alle relative spese, queste non potranno essere richieste nei loro confronti ove a tale delibera faccia riferimento il contratto di appalto stipulato dalla ditta esecutrice dei lavori e da questa posto a fondamento dell’ingiunzione di pagamento, anche laddove (come nella specie) nel deliberare tale esclusione l’assemblea precisi che la stessa è solo provvisoria in attesa della redazione di nuove tabelle millesimali e conseguente nuova ripartizione delle spese.

 

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Condominio – Lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni – Spese – Soggetti tenuti al pagamento – Individuazione – Delibera che ha disposto l’esecuzione dei lavori

Tribunale Palermo Sezione 3 Civile Sentenza 8 gennaio 2018 n. 89

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Compagno, della Sezione Terza civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 1363/2013 e 1364/2013 R.G.A.C., pendenti

tra

(…) e (…), con l’Avv. Fl.Ca..

OPPONENTI

contro

(…), n.q. di titolare dell’omonima ditta individuale, con sede in P. Via (…), con l’Avv. An.Vi.

OPPOSTO

e nei confronti di

CONDOMINIO VIA (…), in persona dell’Amministratore pro tempore, con l’Avv. Vi.Di.

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

AVENTE AD OGGETTO: opposizione a D.I.

FATTO

Con decreti ingiuntivi nn. 4035 e 4036, entrambi emessi in data 23 novembre 2012, questo Tribunale ingiungeva al sig. (…) (D.L. n. 4035) ed al sig. (…) (D.L. n. 4036) – quali condomini dello stabile di via M. 8, P. – il pagamento, rispettivamente, della somma di Euro 12.557,75 e di Euro 45.748,38, in favore del Sig. (…), nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale.

Questi, infatti, aveva esposto, nei rispettivi ricorsi per ingiunzione:

a) di avere regolarmente eseguito, su incarico del condominio sopra indicato, i lavori straordinari di rifacimento degli elementi della facciata, ad esso commissionati giusta contratto di appalto del 20.4.2009, per un ammontare complessivo di Euro 578.458,00;

b) che, ai sensi dell’art. 17 del contratto di appalto, le parti avevano previsto, in favore dell’impresa appaltatrice, il diritto di surroga nei riguardi del condominio, in relazione ai crediti da questo vantati nei confronti dei singoli condomini, per il mancato pagamento delle quote condominiali afferenti i lavori de quibus;

c) che, in base alle tabelle millesimali approvate dall’assemblea dei condomini nella seduta del 5.1.2012, il debito del signor (…) era pari ad Euro 12.557,75, mentre quello del sig. (…) era pari ad Euro 45.748,38.

Con separati atti di citazione, ritualmente notificati al convenuto, i signori (…) (R.g. 1363/2013) ed il sig. (…) (R.G. 1364/2013) convenivano in giudizio il sig. (…), proponendo opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Evidenziavano, all’uopo, gli attori che, al momento del conferimento di incarico per l’esecuzione dei lavori di cui al contratto citato, la loro quota di partecipazione al Condominio era pari a millesimi zero, come da regolamento di Condominio dello stabile di Via (…), approvato con delibera assembleare del 24/05/1997, unitamente alle tabelle millesimali ad esso allegate (doc. n. 2 della produzione di parte), tanto ciò vero che erano stati espressamente esclusi dalla ripartizione delle spese di cui alla Delib. del 14 marzo 2009.

Ritualmente costituitosi in entrambi i giudizi, a mezzo di separate comparse, il sig. (…) contestava il fondamento delle proposte opposizioni, di cui chiedeva l’integrale rigetto.

In subordine, domandava la condanna del Condominio – di cui chiedeva previamente autorizzarsi la chiamata in giudizio – al pagamento delle somme sopra indicate, in via principale a titolo di garanzia e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, “per avere goduto senza corrispondere alcuna somma dei benefici delle opere di manutenzione straordinaria eseguite dalla ditta…”.

Autorizzatane la chiamata in causa limitatamente al giudizio R.G. 1363/2013 – invero, all’esito della disposta riunione dei due giudizi, la analoga richiesta spiegata dal (…) in seno al giudizio R.G. 1364/2013 non veniva dallo stesso adeguatamente coltivata (cfr. verbale di udienza dei giudizi riuniti del 26.9.2013) – con comparsa del 26.9.2013 si costituiva in giudizio il Condominio di via (…), chiedendo il rigetto dell’opposizione proposta dal sig. (…) e la conferma del D.I. opposto, nonché la propria estromissione dal giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si evince agevolmente dalla narrativa in fatto che precede, i due giudizi riuniti in esame sono stati intrapresi in via monitoria dal sig. (…), al fine di ottenere la condanna dei signori A. e (…) (quali condomini dello stabile di via M. 8, P.) al pagamento delle quote da questi dovute, in relazione al lavori di rifacimento degli elementi della facciata, ad esso commissionati dal Condominio giusta contratto di appalto del 20.4.2009, per un ammontare complessivo di Euro 578.458,00.

In particolare, dall’esame dei due ricorsi per ingiunzione proposti dal (…) emerge chiaramente che l’azione monitoria da questo proposta rinviene il suo fondamento nel diritto di surroga a favore dell’impresa (con riferimento ai crediti maturati dal condominio nei riguardi dei singoli condomini, relativamente alle quote da questi dovute per i lavori di cui si discute) previsto dall’articolo 17 del citato contratto d’appalto, a mente del quale “L’impresa sin d’ora dichiara di rinunciare al vincolo della solidarietà da parte dei singoli condomini nel pagamento dei lavori oggetto del presente contratto d’appalto, con la logica conseguenza che il pagamento da parte di ciascun condomino di quanto a lui spettante lo libererà da ogni e qualsivoglia obbligo e/ o responsabilità anche per gli eventuali ritardi e/ o risarcimenti del danno. Resta inteso che conseguentemente l’impresa si surrogherà al Condominio nella riscossione mensile delle singole quote condominiali insolute e relative all’oggetto del presente contratto (con le modalità e scadenze previste nella Delib. del 14 marzo 2009)…”.

Deducono gli attori – con il primo motivo di opposizione – che, allorquando i lavori sono stati deliberati, la loro quota di partecipazione al Condominio – calcolata in base alle tabelle millesimali all’epoca vigenti (approvate con delibera assembleare del 24/05/1997, unitamente al regolamento di condominio) – era pari a “zero”, tanto ciò vero che essi erano stati espressamente esclusi dalla ripartizione delle spese di cui alla Delib. del 14 marzo 2009.

Il motivo è fondato.

Per tale ragione, l’opposizione proposta dai signori (…) (R.G. 1363/2013) e (…) (R.G.1364/2013) avverso i decreti ingiuntivi nn. 4036/2012 e 4035/2012 va accolta.

Secondo un principio giurisprudenziale pacifico (cfr., tra le tante, Cass. ord. 15547/2017), in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, l’atto fondamentale cui deve aversi riguardo, al fine di individuare con esattezza i soggetti su cui grava il relativo debito, è la delibera assembleare che ne abbia disposto l’esecuzione, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione.

Orbene, nel caso di specie, è pacifico, perché documentato, che la delibera con la quale il Condominio di via M. 8 ha deliberato l’assunzione dei lavori è quella del 14.3.2009, che espressamente ha escluso i signori G. dalla ripartizione.

Deduce, in contrario, il sig. (…) che:

a) nel deliberare tale esenzione, l’assemblea ha, altresì, soggiunto che “Tale esenzione viene considerata provvisoria in attesa che si redigano nuove tabelle millesimali, con l’intesa che non appena verranno stilate le nuove carature millesimali con accorpamento di tutti gli immobili ricadenti nel plesso, ivi compreso la proprietà (…) e F. ed altri oggi non rientrati, tale ripartizione verrà riformulata”;

b) con Delib. del 5 gennaio 2012, l’assemblea dei condomini ha approvato le nuove tabelle millesimali (che hanno modificato i precedenti coefficienti delle varie unità immobiliari);

c) con successiva Delib. del 23 marzo 2012, l’assemblea dei condomini, sulla scorta delle nuove tabelle, ha ricalcolato le spese relative ai lavori di ristrutturazione;

d) sulla scorta di tale ricalcolo, sono stati chiesti ed ottenuti i decreti ingiuntivi per cui è causa.

L’assunto non merita di essere condiviso.

Osta, invero, irrimediabilmente all’accoglimento della pretesa del (…) il tenore letterale della medesima disposizione dallo stesso posta a fondamento della propria pretesa, ovverosia l’art. 17 del contratto di appalto, laddove si legge testualmente che “… Resta inteso che conseguentemente l’impresa si surrogherà al Condominio nella riscossione mensile delle singole quote condominiali insolute e relative all’oggetto del presente contratto (con le modalità e scadenze previste nella Delib. del 14 marzo 2009)…”.

Detta disposizione, infatti, nell’attribuire al sig. (…) il diritto di agire “direttamente” nei riguardi dei singoli condomini (così surrogandosi al Condominio, rispetto alle quote da questi dovute per i lavori in questione), costituisce al contempo “fondamento” (da un lato) e “limite” (dall’altro) del diritto di credito dallo stesso esercitabile in via di surroga, con conseguente irrilevanza (nei suoi confronti) delle successive vicende interne al Condominio, relative alla modifica della consistenza delle singole quote di compartecipazione dei singoli condomini alla cosa comune.

Queste, infatti, potrebbero giustificare eventuali azioni di arricchimento da parte di quei condomini che, per effetto della primitiva ripartizione, dovessero essere costretti a pagare di più di quanto dovuto in base alle nuove tabelle, ma in nessun caso possono rilevare nell’ambito del presente procedimento, tanto più alla luce del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui la modifica delle tabelle millesimali, avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. 4844/2017).

Deduce, in subordine, il sig. (…) che, nell’ipotesi di mancato accoglimento della propria domanda, il Condominio andrebbe condannato al pagamento delle somme sopra indicate, in via principale a titolo di garanzia e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, “per avere goduto senza corrispondere alcuna somma dei benefici delle opere di manutenzione straordinaria eseguite dalla ditta…”.

La domanda – da intendersi proposta solo nei riguardi del sig. (…) (atteso che la chiamata in causa del condominio è stata autorizzata solo relativamente al giudizio portante il nr. R.g. 1363/2013, secondo quanto già evidenziato nella narrativa in fatto che precede) – non può essere accolta.

In primo luogo, perché inammissibile.

Occorre, invero, ricordare che, secondo un principio giurisprudenziale pacifico, “Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’ opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis”, che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado” (Cass. 22754/2013).

Orbene, nel caso di specie, dall’esame delle difese e delle domande svolte dal signor (…) con l’atto di citazione in opposizione a D.I. introduttivo del presente giudizio, emerge che questi si è limitato a contestare il fondamento della domanda proposta in via monitoria nei suoi confronti, senza spiegare alcuna “riconvenzionale”.

Ma v’è di più.

Quand’anche, invero, volesse prescindersi dal superiore rilievo che precede (da ritenersi, peraltro, assorbente), non potrebbe, tuttavia, omettersi di osservare, che l’infondatezza della tesi portata avanti dal sig. (…) (volta a sentire affermare una responsabilità del Condominio committente, a titolo di “garanzia”) discende, ancora un volta, dal tenore letterale del citato art. 17 del contratto di appalto, laddove si legge che “L’impresa sin d’ora dichiara di rinunciare al vincolo della solidarietà da parte dei singoli condomini nel pagamento dei lavori oggetto del presente contratto d’appalto…”.

Ed invero, un eventuale accoglimento della domanda in esame finirebbe per consentire al sig. (…) di pretendere dal Condominio l’intero, in deroga alla rinunzia alla solidarietà pattuita inter partes.

Quanto, poi, alla domanda di arricchimento indebito, pure spiegata dal (…), è appena il caso di rilevare che la stessa è del tutto inammissibile per difetto di residualità, oltre che per assoluta carenza dei relativi presupposti.

Sulla scora di quanto precede può, dunque, concludersi nel senso che, in accoglimento dei due atto di opposizione in esame, i decreti ingiuntivi nn. 4035 e 4036 – entrambi emessi in data 23 novembre 2012, con i quali Tribunale ha ingiunto al sig. (…) (D.L. n. 4035) ed al sig. (…) (D.L. n. 4036), quali condomini dello stabile di via (…), il pagamento, rispettivamente, della somma di Euro 12.557,75 e di Euro 45.748,38, in favore del Sig. (…), nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale – vanno revocati.

Per quanto concerne le spese, occorre distinguere, nel senso che, nel rapporto tra i signori (…) ed il sig. (…), vanno poste a carico di quest’ultimo, secondo la soccombenza, mentre nel rapporto tra il (…) ed il Condominio vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, 1) revoca i decreti ingiuntivi opposti;

2) dichiara inammissibili le domande di garanzia e di arricchimento spiegate dal sig. (…) nei riguardi del Condominio di via (…);

3) condanna (…) al pagamento delle spese in favore degli attori, che liquida:

– quanto a (…), in complessivi Euro 4.740,00, di cui Euro 240,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge;

– quanto a (…), in complessivi Euro 3.250,00, di cui Euro 120,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge;

4) compensa le spese tra il sig. (…) ed il Condominio di via (…).

Così deciso in Palermo il 2 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria l’8 gennaio 2018.