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Il TAR del Lazio, rigettando il ricorso delle società telefoniche, ha ritenuto corretta la sola fatturazione mensile. Sospensione cautelare, fino all’udienza di merito, dei rimborsi chiesti dall’Agcom; quindi, è corretta la sola fatturazione solare delle bollette telefoniche e non quella a 28 giorni come invece intendevano applicare i gestori.
Per il momento restano sospesi i rimborsi agli utenti come richiesti dall’Autorità garante.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE TERZA
Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 792
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2018, proposto da:
Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Udi.con. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/17/CONS del 19 dicembre 2047, pubblicata in data 21 dicembre 2017 e non notificata, recante “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS (contestazione n. 7/17/DTC)”, di – – di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nessuno escluso, ivi compresa, per quanto occorrer possa, l’atto del Direttore della Direzione dei consumatori n. 7/17/DTC del 26 settembre 2017 con il quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Cintioli e P. Giugliano e per l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni l’Avvocato dello Stato Paola Palmieri;
Considerato che le complesse questioni dedotte necessitano di una più accurata disamina propria della fase di merito;
Ritenuto, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, e a prescindere da ogni considerazione sul merito delle censure dedotte con il ricorso, che sussistono le condizioni per sospendere la delibera impugnata nelle parte che ha ad oggetto il pagamento “degli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile”;
Ritenuto a tal riguardo che il carattere – allo stato – indeterminato della somma da corrispondere agli utenti, per effetto dello storno (nella prima fattura emessa con cadenza mensile) dei predetti importi, appare in grado di incidere sugli equilibri finanziario-contabili della azienda; tenuto conto, altresì, della dedotta difficoltà per la medesima società di ripetere dai clienti le somme eventualmente corrisposte;
Ritenuto che l’istanza cautelare possa pertanto, medio tempore, essere accolta solo in parte in relazione al profilo da ultimo indicato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare incidentale proposta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato in parte qua.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 31 ottobre 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Gabriella De Michele