In tema di emissioni, i camini (ma ciò vale anche per gli impianti di riscaldamento per uso domestico alimentati a nafta) sono assoggettati alla disciplina posta dall’art. 890 cod. civ., che pone una presunzione legale di nocività e pericolosità che è solo “relativa”, ed è quindi superabile con la prova che non esiste danno o pericolo per il fondo vicino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7290/2012 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 172/2011 del TRIBUNALE DI TRANI – SEDE DISTACCATA di CANOSA DI PUGLIA, depositata il 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
RILEVATO IN FATTO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalle asserite immissioni di fumo provenienti dal camino di (OMISSIS) e patite dal fondo viciniore di proprieta’ di (OMISSIS);
– a conclusione dei giudizi di merito, il Tribunale di Trani (Sezione distaccata di Canosa di Puglia), riformando la sentenza del locale Giudice di pace, rigetto’ la domanda con la quale il (OMISSIS) aveva chiesto la condanna dell’ (OMISSIS) ad innalzare la canna fumaria sino al filo superiore dell’apertura piu’ alta dell’abitazione dell’attore e a sostituire il comignolo con altro a norma del Decreto Legislativo n. 153 del 2006;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– l’unico motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Tribunale ritenuto che la canna fumaria non fosse nociva o pericolosa per il fondo del vicino ai sensi dell’articolo 890 c.c.) e’ inammissibile, in quanto – premesso che i camini (ma cio’ vale anche per gli impianti di riscaldamento per uso domestico alimentati a nafta) sono assoggettati alla disciplina posta dall’articolo 890 c.c., che pone una presunzione legale di nocivita’ e pericolosita’ che e’ solo “relativa”, ed e’ quindi superabile con la prova che non esiste danno o pericolo per il fondo vicino, quando, come nella specie, non esiste una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una determinata distanza (Cass., Sez. 2, n. 10607 del 23/05/2016; Sez. 2, n. 4286 del 22/02/2011; Sez. 2, n. 22389 del 22/10/2009) – la doglianza, per un verso, si riduce ad una censura di merito in ordine alla valutazione delle risultanze della esperita C.T.U., e, per altro verso, risulta non specifica per difetto di autosufficienza, laddove si lamenta che non siano state valutate le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e di escussione dei testimoni, senza trascriverle per intero nel ricorso, in modo da consentire a questa Corte di vagliarne la decisivita’;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.