Nel caso in cui un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) sia smarrito, distrutto o rubato se ne deve chiedere l’ ammortamento.

Con la procedura dell’ ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato.

 

Ammortamento di assegni (art. 69 e s.s. r.d. 21/12/1933, n. 1736)

COSA E’:
l’ammortamento di assegni è la procedura volta a privare di validità verso terzi l’assegno, assicurandone il pagamento al proprietario dello stesso. Può essere richiesto ammortamento in caso di: smarrimento – sottrazione -distruzione.
CHI:
se si tratta di assegno bancario può essere chiesto solo dal beneficiario dell’assegno (cioè da colui a favore del quale l’assegno è intestato); se si tratta di assegno circolare l’ammortamento può essere chiesto sia dal beneficiario che dall’istituto emittente. In caso di assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non è prevista alcuna procedura di ammortamento ma il prenditore (persona a cui l’assegno deve essere pagato) ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato denunciando la perdita al trattario (colui che riceve l’ordine di pagare: la banca) e al traente (colui che sottoscrive l’assegno).
COME:
in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione se ne può fare denuncia al trattario (banca) e chiedere l’ammortamento con ricorso a Tribunale del luogo in cui l’assegno bancario è pagabile o del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio e, nel caso di assegno circolare, del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell’istituto che ha emesso il titolo. Il ricorrente deve menzionare, nel ricorso,
i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titoli in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo. Il Tribunale, svolti gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette un decreto con cui pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento dell’assegno trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Durante tale termine il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti a conservare i suoi diritti e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigere il pagamento dell’assegno mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma. Contro il decreto di ammortamento il detentore può proporre opposizione, notificandola al ricorrente, al trattario e al traente. Se l’opposizione non viene proposta o viene rigettata con sentenza definitiva, l’assegno bancario perde efficacia. Su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva di rigetto (sentenza che non accoglie l’opposizione e contro la quale non è più possibile proporre impugnazione), chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere il pagamento dell’assegno.

Ammortamento della cambiale (art. 89 e s.s. r.d. 14/12/1933, n. 1669)

COSA E’:
l’ammortamento di una cambiale è la procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo sottratto, smarrito o distrutto assicurandone il pagamento al proprietario dello stesso.
CHI:
può richiederlo il portatore della cambiale.
COME:
occorre farne denuncia al trattario (colui che riceve l’ordine di pagare) e chiedere al Presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile l’ammortamento. Il ricorso deve indicare i requisiti della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti per identificarla. Premessi gli opportuni accertamenti, il presidente del Tribunale, con decreto, pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento della cambiale: se la cambiale è scaduta o è a vista, il pagamento deve avvenire dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; se non è ancora scaduta, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza. Durante questo termine, il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti alla conservazione dei suoi diritti; se la cambiale è pagabile a vista oppure scaduta il ricorrente può esigerne il pagamento su cauzione oppure il deposito giudiziario della somma. Il ricorrente deve notificare il decreto al trattario. Nonostante la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notifica del decreto, libera il debitore. Con l’ammortamento si estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata: tuttavia non vengono pregiudicate le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l‘ammortamento. Il detentore può proporre opposizione al decreto con citazione che deve essere notificata al ricorrente e al trattario. Se non viene proposta opposizione o essa viene rigettata la cambiale perde ogni efficacia. Colui che ha ottenuto l’ammortamento può, presentando il relativo decreto e un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non interposta opposizione o la sentenza di rigetto di essa (sentenza che non accoglie l’opposizione), esigere il pagamento oppure, trattandosi di cambiale in bianco o non ancora scaduta , un duplicato.

Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio (art. 1 e s.s. l. 30/7/1951, n. 948)

COSA E’:
l’ammortamento di:
� buoni fruttiferi;
� polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori depositati presso aziende di credito legalmente esistenti e autorizzate;
� libretti di risparmio nominativi e al portatore;
è una procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo in caso di distruzione, sottrazione e smarrimento al fine di ottenerne il duplicato o il pagamento.
CHI:
se il titolo è rappresentato da un buono fruttifero o da un libretto di risparmio nominativo, l’intestatario o chiunque dimostri di averne diritto;
se si tratta di libretti di risparmio o di deposito al portatore il soggetto legittimato è il possessore.
COME:
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di titolo nominativo, l’intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all’Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove è pagabile; tale denuncia deve contenere ogni estremo idoneo ad identificare il buono o il libretto, a stabilire le circostanze della perdita, e tutte le notizie utili a legittimare il diritto del denunciante.
Ricevuta la denuncia l’istituto emittente appone un avviso in cui diffida l’ignoto detentore a farne consegna o a notificare la propria opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Se nei 90 giorni utili per proporre opposizione il titolo non viene recuperato, il denunciante ha il diritto di ottenere dall’istituto emittente il rilascio del duplicato. In caso di titolo al portatore il denunciante, entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, deve presentare, oltre alla denuncia alla banca, un ricorso al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento ove è pagabile il libretto, corredato da tutte le prove che dimostrino il suo possesso del libretto in oggetto. Una copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, all’istituto emittente, presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso contrario, l’annotazione di fermo si ha per non avvenuta. Una volta ritenuti attendibili i fatti esposti e convincenti le prove addotte, il Presidente emette un decreto con cui pronuncia l’inefficacia del libretto e autorizza l’istituto emittente a rilasciarne un duplicato. Il ricorrente deve notificare il decreto all’istituto emittente presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile. Dopo il decorso del termine per l’opposizione (90 giorni) munito di una certificazione della cancelleria attestante la circostanza l’interessato potrà rivolgersi alla banca per ottenere il duplicato del titolo.

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