In tema di locazioni, il diritto del conduttore di ottenere la restituzione del deposito cauzionale e la correlata obbligazione del locatore di restituirlo sorgono al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, laddove il locatore lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti non pagati, il conduttore può esigerne la restituzione.

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Giudice di Pace Milano, Sezione 1 civile
Sentenza 24 dicembre 2016, n. 12019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

– SEZIONE PRIMA –

Il Giudice di Pace di Milano (MI), Dott. Enrico Giuseppe BANFI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo (N.R.G. n. 74.020/2015) promossa da:

Ri.Ro., codice fiscale (…), elettivamente domiciliata in Milano, Via (…), presso lo Studio degli Avv.ti Gi.Po., codice fiscale (…), e Ri.Cr., codice fiscale (…), che la rappresentano e difendono per delega in calce ad atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

– OPPONENTE –

CONTRO

Pi.Sa., codice fiscale (…), elettivamente domiciliato in Milano, Via (…), presso lo Studio degli Avv.ti De.Do., codice fiscale non comunicato in atti, e Gi.Ma., codice fiscale non comunicato in atti, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo

– OPPOSTO –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL DECIDERE:

VISTO l’atto di citazione ritualmente notificato in data 16.10.2015 con il quale la Sig.ra Ro.Ri. opponeva decreto ingiuntivo (Ing. n. 33.501/2015; R.G.C, n. 38.162/2015) emesso (in data 07.07.2015) da questo Ufficio in favore del Sig. Sa.Pi. e volto a intimarle il pagamento di somma pari a Euro 2.912,04 – a titolo di interessi legali non corrisposti all’atto della restituzione di deposito cauzionale relativo a cessata locazione d’immobile ad uso abitativo, sito in Milano, Via (…); CONSIDERATO che, in sede di atto introduttivo, l’Opponente eccepiva preliminarmente l’incompetenza (per materia) del Giudice emittente;

CONSIDERATO che in data 23.02.2016 si costituiva in giudizio l’Attore sostanziale, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione all’opposto decreto e il rigetto dell’opposizione proposta;

CONSIDERATO che il Giudice, a scioglimento della riserva presa all’udienza, vista l’eccezione preliminare formulata, fissava per precisazione delle conclusioni e discussione l’udienza del giorno 07.09.2016, assegnando termine per il deposito di note conclusive; CONSIDERATO che, all’udienza indicata, esauriti gli incombenti previsti, la causa veniva trattenuta in decisione;

RILEVATO che – secondo la stessa prospettazione attorea – oggetto di causa è la richiesta di restituzione degli interessi (al saggio legale) maturati su somma di denaro consegnata dal Sig. Sa.Pi. all’odierna Opposta (rectius: ai Sigg.ri Pi.Ri. e Ma.Or., dei quali la Sig.ra Ro.Ri. è unica erede) a titolo di deposito cauzionale in relazione all’avvenuta locazione dell’immobile sopra già indicato; RILEVATO che “il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno. Esso comporta la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell’eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante: sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potrà invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso. Dall’evidenziata funzione del deposito cauzionale si desume, in materia di locazione, che l’obbligazione del locatore di restituirlo sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell’immobile locato, di talché, ove l’accipiens invece lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione” (Cass. Civ., Ili, 21 aprile 2010 n. 9442);

RILEVATO che “… il deposito cauzionale, avente natura di pegno irregolare, è produttivo di interessi, i quali vanno restituiti, se non si è provveduto in precedenza alle scadenze annuali (art. 7 della legge n. 392 del 1978), unitamente al deposito cauzionale stesso, una volta che il vincolo contrattuale si sia risolto ed il conduttore abbia integralmente adempiuto le proprie obbligazioni, atteso che, non potendosi tradurre tale deposito in un incremento del corrispettivo della locazione, la somma depositata e relativi interessi vanno restituiti dopo che essi hanno esaurito la funzione di garanzia loro assegnata dalla legge e per la parte che supera il soddisfacimento dei crediti del locatore” (Cass. Civ., III, 15 dicembre 1987 n. 9287);

RILEVATO che l’obbligo “di corrispondere al conduttore gli interessi sul deposito cauzionale, previsto dall’articolo 11 della legge 392/1978, ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, consistenti nella tutela del contraente più debole e nell’impedire che i frutti della relativa somma, percepibili dal locatore, possano tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione. Perciò, tale norma imperativa determina la nullità, per contrasto con la stessa, di qualsiasi clausola difforme” (Cass. Civ., III, 8 gennaio 2010 n. 75);

RILEVATO che “il diritto del conduttore di ottenere la restituzione del deposito cauzionale – azionabile anche in via monitoria (Cass. Civ., III, 9 novembre 1989 n. 4725) – si prescrive nei termine ordinario decennale, atteso che la funzione di mera garanzia del suddetto deposito ne esclude l’assimilabilità al canone o, comunque, ad un corrispettivo della locazione, e che la prescrizione breve quinquennale riguarda esclusivamente l’azione del locatore volta al pagamento del canone” (Cass. Civ., III, 5 giugno 1992 n. 6941); RILEVATO tuttavia che – secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. Civ., III, 28 maggio 2004 n. 10300; Cass. Civ., III, 20 febbraio 2002 n. 2471) – “a seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c., ad opera del D. L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, art. 49, e l’istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, e cioè ratione materiae” (Cass. Civ., III, 31 gennaio 2006 n. 2143); RITENUTO che “non vi può essere … alcun dubbio che la controversia per cui è causa rientri nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, giacché le questioni riguardanti la restituzione, anche in parte, del deposito cauzionale al conduttore nel quadro di un cessato rapporto di locazione immobiliare ad uso abitativo, ove fatte valere – come nel caso di specie – in via giudiziale, non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani di cui si è innanzi detto” (Cass. Civ., III, 31 gennaio 2006 n. 2143);

RITENUTA pertanto – trattandosi di competenza per materia – la non estensibilità al caso di specie del noto arresto – a Sezioni Unite – della Suprema Corte secondo il quale “è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro Fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, “ictu oculi”, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato” (Cass. Civ., Sez. Un., 19 ottobre 2011 n. 21582);

RITENUTA pertanto la fondatezza dell’eccezione preliminare formulata dall’Opponente in punto a incompetenza per materia del Giudice adito, dovendosi affermare la competenza ratione materiae del Tribunale di Milano avanti il quale le Parti, nel caso, dovranno riassumere il presente giudizio entro i termini massimi di Legge;

RITENUTO che “quando il giudice dichiara la propria incompetenza chiudendo il processo davanti a sé, deve provvedere sulle spese giudiziali, pur se non ha deciso su alcun punto di merito della causa, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente” (Cass. Civ., III, 20 ottobre 2006 n. 22.541);

RITENUTO che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e siano da liquidare – tenuto conto del valore della causa e dell’attività processuale svolta – nell’importo di Euro 725,00-, di cui Euro 125,00 – per spese ed Lire 600,00 – per compensi Professionali, oltre rimborso forfetario e accessori di Legge.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’opposizione proposta

DICHIARA

la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda proposta dal Sig. Sa.Pi. nei confronti della Sig.ra Ro.Ri. e per l’effetto

REVOCA

il decreto ingiuntivo (Ing. n. 33.501/2015; R.G.C, n. 38.162/2015) emesso in data 07.07.2015 da questo Ufficio

ASSEGNA

i termini massimi di Legge per l’eventuale riassunzione della presente causa avanti il Giudice ritenuto competente per materia (Tribunale di Milano – Sezione Locazioni)

CONDANNA

il Sig. Sa.Pi. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 725,00 -, di cui Euro 125,00 – per spese ed Euro 600,00 – per compensi Professionali, oltre rimborso forfetario e accessori di Legge.

Così deciso in Milano il 21 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2016.

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