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In caso di fallimento del locatario, l’effetto risolutivo del contratto (nella specie, di locazione finanziaria) deve ritenersi già verificato ove la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata comunicata anteriormente alla data della sentenza di fallimento, spettando il relativo accertamento al giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo. Infatti, l’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia di mero accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., che ha natura costitutiva.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile – Sentenza 18 maggio 2015, n. 10087

Contratto – Scioglimento del contratto – Risoluzione per inadempimento – Clausola risolutiva espressa – Natura di mero accertamento della relativa azione – Differenze con l’azione ordinaria di risoluzione per inadempimento – Conseguenze – Contratto di locazione finanziaria – Fallimento del locatario – Intimazione del locatore a volersi avvalere della clausola risolutiva espressa – Anteriorità al fallimento – Effetto risolutorio – Configurabilità – Accertamento del giudice delegato

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