In tema di divisione ereditaria, agli effetti dell’obbligo del condividente di versare agli altri, “pro quota”, i frutti civili del bene comune goduto in esclusiva durante la comunione, qualora si tratti di immobile soggetto al regime vincolistico della legge 27 luglio 1978, n. 392, il rendimento immobiliare deve essere determinato con riferimento a tale legge, anche quanto alla periodica rivalutazione del canone di locazione.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 29 agosto 2014, n. 18445

Divisione ereditaria – Articolo 7 legge 1078 del 1940 – Determinazione del valore del bene – Consulenza tecnica d’ufficio – Criteri – Valutazione dei frutti civili – Decorrenza – Presupposti – Regime vincolistico ex legge 392 del 1988 – Applicabilità – Periodica rivalutazione del canone di locazione – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9221-2008 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato (OMISSIS), che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, dott. Sergio Del Core, che conclude per l’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, rigetto del terzo, assorbito il quarto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di una procedura di divisione ereditaria, svoltasi col rito di cui alla Legge n. 1078 del 1940, articolo 7 in ragione della presenza di un fondo agricolo soggetto alla riforma agraria.

Il decreto del Tribunale del 26 gennaio 2004, reso all’esito di c.t.u. depositata il 27 giugno 2002, veniva impugnato con reclamo incidentale dall’odierna ricorrente, assegnataria di un immobile in (OMISSIS).

Il reclamo, ritenuto ammissibile, veniva accolto solo quanto alla correzione della descrizione dell’appartamento assegnato e respinto nel resto (quanto alla determinazione del valore e della superficie commerciale dell’immobile, alla determinazione dei frutti civili spettanti agli altri condividenti).

La Corte territoriale, sulla base della c.t.u. disposta in appello (c.t.u. del dott. (OMISSIS)), confermava il valore dell’appartamento e prendeva a riferimento la superficie di metri quadri 86 dell’appartamento, aggiungendovi 10 metri quadri per superficie scoperta gravata da servitu’ e 29 metri quadri per pertinenze.

La ricorrente impugna tale decisione con quattro motivi e deposita memoria. Nessuna attivita’ hanno svolto in questa sede le parti intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, occorre rilevare che la notifica del ricorso risulta regolare nei confronti di tutti gli intimati ad eccezione della signora (OMISSIS), per la quale non risulta in atti l’avviso di ricevimento della notifica effettuata nei suoi confronti, a mezzo posta, presso il difensore domiciliatario avv. (OMISSIS). Tuttavia la notifica puo’ ritenersi andata a buon fine, posto che risulta in atti che la notifica del ricorso fu richiesta, a mezzo posta, con l’invio di distinte copie conformi all’originale nei confronti di ciascuno degli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e, appunto, (OMISSIS). Per (OMISSIS) e (OMISSIS) risultano in atti gli avvisi di ricevimento con la conseguenza che il difensore anche della signora (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)) risulta compiutamente edotto del contenuto dell’atto di impugnazione rivolto anche nei confronti della predetta.

1. I motivi del ricorso.

1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: “illogica e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: l’erronea determinazione del valore economico dell’immobile assegnato alla ricorrente – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.

La ricorrente cosi’ indica il fatto controverso: “La motivazione della Corte d’Appello, solo apparentemente corretta, e’ in realta’ viziata da illogicita’ e contraddittorieta’ laddove indica come presupposto del rigetto del motivo di appello il fatto che il CTU avrebbe confermato (nel corso del giudizio di reclamo) il valore economico determinato nella sua precedente CTU del 27/6/02 cui il Tribunale si sarebbe uniformato, mentre in realta’ il Tribunale ha statuito sul punto in maniera difforme rispetto alle conclusioni del CTU e rifacendosi alle quali, appunto, la ricorrente aveva impugnato la decisione di 1 grado”.

Osserva la ricorrente che “La Corte d’Appello ha cosi’ statuito a pag. 2 del provvedimento impugnato: “Vanno disattese le altre richieste avanzate col reclamo incidentale avendo il CTU dr. (OMISSIS) confermato, secondo corretti criteri di stima, il valore a mq. dell’appartamento in questione, come determinato nella precedente relazione peritale depositata il 27/6/2002, valore cui si e’ uniformato il Tribunale nel calcolare il valore complessivo di mercato””. Aggiunge la ricorrente che il motivo di reclamo lamentava che “il Tribunale per un mero errore interpretativo non si era affatto uniformato alle valutazioni del CTU in ordine al valore economico del bene che, anzi … aveva modificato”. Il Ctu, nella prima relazione del 7/12/1994, aveva fatto riferimento al valore minimo rilevato (lire 1.080.000 al mq, corrispondente a lire 1.200.000/mq – 10% per piano terreno) in ragione dello stato di conservazione del bene. Nel supplemento del 27/6/2002, il CTU, tenuto conto delle “eseguite numerose opere di manutenzione straordinaria dell’immobile” aveva fatto riferimento al valore di mercato medio (1.006,00 euro/mq), cui apportava una diminuzione del 10% “per scomodi costituiti dal livello di piano – piano terreno” cosi’ giungendo a determinare il valore di 905,00 euro/mq. Secondo parte ricorrente “Il Tribunale, contrariamente a quanto riferito dalla Corte di Appello, con il proprio provvedimento del 22/ 5/03 – 26/1/04 aveva equivocato le valutazioni del CTU circa la decurtazione del 10%, attribuendo erroneamente l’abbattimento allo stato dell’immobile invece che all’altera di piano”, escludendo tale decurtazione ed indicando il valore in euro 1.006,00 al mq il valore dell’immobile e non in euro 905,00 come stabilito dal CTU.

Di qui “la illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, oggetto del presente ricorso, sulla cui base la Corte d’Appello ha deciso il relativo motivo di reclamo”.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “illogica e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: l’erronea determinazione della superficie commerciale dell’immobile assegnato alla ricorrente – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.

La Corte d’Appello ha cosi’ statuito in merito alla determinazione della superficie dell’immobile assegnato alla ricorrente; “Vanno disattese le altre richieste avanzate col reclamo incidentale avendo ti CTU dr. (OMISSIS) confermato, … il valore a mq. dell’appartamento in questione, … valore cui si e’ uniformato il Tribunale nel calcolare il valore complessivo di mercato, rapportandolo alla superficie commerciale dell’immobile stesso, correttamente calcolata in mq. 86, maggiorata di mq. 10 con riguardo alla superficie scoperta gravata da servitu’ nonche’ delle pertinente pari a mq. 29 delle quali, come osservato nel decreto del Tribunale, il CTU non ha tenuto conto”.

La Corte di appello aveva errato nell’esaminare il motivo d’appello, avendo calcolato due volte l’”unico cortile di pertinenza” (mq 10 e mq 29), senza rilevare che “le pertinente di cui parlano tutti i soggetti del giudico – Tribunale, CTU e CTP – sono costituite dalla “superficie scoperta gravata da servitu’””, diversamente considerata dal CTU (in mq. 10) e dal CTP e dal Tribunale (in mq. 29).

1.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in particolare violazione dell’articolo 820 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; nonche’ illogica e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: l’erronea determinazione dei frutti ritraibili dall’immobile – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.

La ricorrente precisa di aver contestato “il metodo utilizzato dal CTU in virtu’ del quale questi aveva calcolato l’indennita’ rapportandola semplicemente al valore locativo dell’appartamento de quo, considerato anno per anno in base alla media dei canoni ricavabili dalla locazione di immobili della medesima tipologia”. Secondo la ricorrente “i canoni di locazione percepibili devono essere determinati in concreto, secondo i criteri dettati dalla Legge n. 392 del 1978, … sulla base della normativa imperativa all’epoca dei fatti vigente”. Diversamente si sarebbe determinata “una palese sperequazione tra i condividenti”, dovendo il possessore dell’immobile “corrispondere agli altri coeredi un reddito solo ipotetico, superiore a quello percepibile”.

La Corte territoriale, secondo parte ricorrente, si era pronunciata sul relativo motivo d’impugnazione “con una motivazione priva di logica”, affermando che “Va pure confermata la valutazione dei frutti civili dell’appartamento suddetto sulla base del valore locativo di mercato, tenuto conto che non risulta contestata la decorrenza di tali frutti dal novembre 1987, come stabilito con il provvedimento impugnato sicche’ l’applicazione del canone equo, pretesa dalla reclamante, non trova alcun valido fondamento”.

Viene formulato il seguente quesito: “L’indennita’ per il godimento di un cespite ereditario, costituito da un immobile ad uso abitativo, da parte del coerede che ne abbia avuto la disponibilita’ esclusiva, si determina calcolando per ogni singolo anno di godimento il valore locativo medio di immobili similari, ovvero determinando detto valore locativo medio per il primo anno di godimento ed aggiornandolo annualmente mediante applicazione dei criteri determinati dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 32?”.

Indica la ricorrente come segue il fatto controverso: “dal punto di vista lessicale sembrerebbe che la ragione dell’affermata inapplicabilita’ del canone equo sarebbe da ricondurre alla incontestata decorrenda di tali frutti dal novembre 1987. Ne consegue che, a nostro avviso, la decisione della Corte d’Appello e’ priva di una coerente motivazione che consenta di comprendere l’iter logico della decisione”.

1.4 – Col quarto motivo di ricorso si deduce: “violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per l’avvenuta compensazione delle spese di causa – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Rileva la ricorrente che il reclamo principale era stato dichiarato inammissibile, essendo stata accolta la relativa eccezione al riguardo, mentre il reclamo incidentale era stato accolto sia pure in parte. Viene formulato il seguente quesito: “Nell’ipotesi in cui il reclamo principale sia dichiarato inammissibile su apposita eccezione del reclamante incidentale ed il reclamante principale non resista in giudizio in relazione alle domande formulate dal reclamante incidentale puo’, nel caso di parziale rigetto di queste ultime, disporsi la compensazione delle spese?”.

2. Il ricorso e’ fondato quanto ai primi tre motivi, restando l’ultimo (sulle spese) assorbito, per quanto di seguito si chiarisce.

2.1 – Col primo motivo si lamenta l’erronea motivazione in ordine alla determinazione del valore economico dell’immobile assegnato alla ricorrente. Si sostiene nella sostanza che la determinazione del valore commerciale finale dell’immobile, fissato in euro 1080,00 al metro quadro, a seguito delle ulteriori revisioni effettuate anche in appello in conseguenza di lavori effettuati sullo stesso e che avevano portato ad utilizzare il valore medio piuttosto che quello minimo, non teneva conto della necessaria riduzione del 10% gia’ indicata dal c.t.u. in conseguenza del livello di piano (piano terreno, essendo le valutazioni medie riferite ai piani intermedi).

Il motivo e’ fondato. La Corte territoriale non ha valutato adeguatamente il motivo di appello che lamentava che il tribunale si era discostato, illogicamente, dalle conclusioni del ctu il quale aveva decurtato il valore del 10% in ragione degli incommoda connessi alla collocazione a piano terra dell’immobile, ed aveva tenuto conto delle migliorie apportatevi rispetto alla prima valutazione. Oggetto del motivo di reclamo era proprio l’essersi erroneamente il tribunale discostato dalle conclusioni del CTU, elidendo l’abbattimento in funzione di una circostanza gia’ considerata dall’ausiliare ai fini della stima.

2.2 Con il secondo motivo si deducono ancora vizi di motivazione e si lamenta l’erronea determinazione della superficie totale dell’immobile sul presupposto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente calcolato per due volte la stessa superficie pertinenziale gravata da servitu’ (diversamente valutate in metri quadri – 10 e 29 – dal c.t.u. e dal tribunale e della CTP.

Anche tale motivo e’ fondato. Anche in questo caso la Corte territoriale non sembra aver colto il senso del motivo di reclamo, cioe’ l’errore commesso dal Tribunale nel calcolo della superficie commerciale. La stringata motivazione della Corte locale appare contraddittoria e comunque insufficiente a comprendere appieno il percorso decisionale sia in relazione ai motivi di impugnazione sia con riguardo alle specifiche conclusioni della CTU sui punti indicati.

2.3 – Col terzo motivo si denuncia violazione di legge (articolo 820 c.c.) e vizio di motivazione. Si deduce di aver richiesto la determinazione dell’importo dei frutti maturati in conseguenza del possesso esclusivo dell’immobile con riguardo al valore locativo determinato sulla base della legislazione vincolistica all’epoca vigente (Legge n. 392 del 1978), avendo invece il c.t.u. determinato il valore locativo anno per anno e non gia’ applicato la rivalutazione al 75% del secondo gli indici Istat. Quanto al vizio di motivazione si deduce che la ragione del rigetto sembra ancorata dalla Corte d’appello alla decorrenza dell’applicazione di tale criterio (1987), avendo invece la ricorrente denunciato l’erronea applicazione del criterio. Anche tale motivo e’ fondato, sia sotto il profilo del vizio di motivazione, non essendo chiaro anche in questo caso quale sia la ratio decidendi adottata con riguardo allo specifico motivo di appello, sia con riguardo alla violazione di legge denunciata, posto che il valore locativo andava determinato con riguardo alla legislazione vincolistica all’epoca vigente (e vincolante per il locatore-possessore) e, quindi, applicando anche la periodica rivalutazione dei canoni ivi prevista. Infatti, in tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (Cass. 7881/2011). Nel caso in questione, pero’, trattandosi di immobile soggetto al regime vincolistico di cui alla Legge n. 392 del 1978, il relativo rendimento non poteva che essere determinato che con riferimento alla applicazione di tale legge, vincolante appunto per il locatore-possessore. La relativa quantificazione doveva, quindi, essere effettuata con riguardo a tale legge, anche quanto alla periodica rivalutazione del canone.

2.4 – Il quarto motivo sulle spese resta assorbito dall’accoglimento del ricorso.

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo ai motivi accolti e rinviata per una nuova valutazione ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese.

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