Quando i genitori sono temporaneamente inadeguati a tutelare la posizione del figlio minore e si ravvisi un conflitto di interessi tra minore e genitori, può essere nominato d’ufficio al minore un curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c. che lo rappresenti nel giudizio pendente in cui si discute dei suoi diritti. Ciò è possibile perché il minore è portatore di propri interessi ed è da considerarsi parte in senso sostanziale del procedimento.

 

Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

Decreto 15 maggio 2014

(Pres. Servetti, rel. Rosa Muscio)

DECRETO

Richiamato integralmente il decreto provvisorio, emesso in data 22.1.2014;

rilevato che la situazione di disagio di FF, che si manifesta con comportamenti a scuola del tutto inadeguati e impropri, appare ancora molto grave, come risulta dalla documentazione prodotta da parte AA in data 15.4.2014, in particolare relazioni delle insegnati del 27.3.2014 e del 29.3.2014, verbale della riunione delle docenti, del Preside e della dott.ssa … del … con i genitori, relazioni cliniche della dott. … del … del 3.3.2014 e del 7.4.2014;

rilevato che il … con una relazione a firma dell’equipe che ha preso in carico l’intero nucleo familiare, trasmessa a questo Tribunale su richiesta di entrambi i genitori in data 13.5.2014, segnala che sono stati avviati da gennaio 2014 colloqui clinico-psicologici di sostegno con cadenza settimanale per FF e da febbraio 2014 un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e che, attesa la recente presa in carico, non è ancora possibile esprimere un’opinione clinico progettuale, dando atto in ogni caso della regolarità della partecipazione agli incontri da parte di tutto il nucleo familiare;

rilevato che nel corso dell’udienza è emersa un’evidente incapacità dei genitori di dialogo e una diversa rappresentazione/percezione da parte degli stessi delle indicazioni e suggerimenti forniti dagli operatori del …, situazione questa che solleva ulteriori forti dubbi sulla effettiva capacità genitoriale di entrambe le parti, soprattutto a fronte della conclamata grave situazione di disagio evolutivo del minore;

ritenuto che il Tribunale, pur a fronte della percepibile inadeguatezza di entrambi i genitori, non aveva adottato, nell’esercizio di poteri che pure gli sono attribuiti, provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c , e ciò nell’esclusivo e superiore interesse del minore a una sua immediata presa in carico da parte di una struttura specializzata quale il .. cui i genitori si erano già rivolti e avendo gli stessi confermato all’udienza del 22.1.2014 la disponibilità a farsi seguire dalla stessa;

ritenuto che, allo stato e in via provvisoria, i percorsi già avviati per tutto il nucleo familiare e la competenza e la professionalità della struttura individuata dai genitori rendono ancora rispondente al superiore interesse di FF mantenere in essere le statuizioni adottate in punto di affidamento e collocamento con il decreto provvisorio richiamato;

ritenuto, ciò nondimeno, che l’aggravarsi delle manifestazioni comportamentali, sintomatiche di un’evidente situazione di malessere del minore che necessita di essere indagata ed approfondita nelle sue cause, e l’incapacità dei due genitori di comunicare in modo costruttivo e positivo nell’interesse del figlio nonché soprattutto di intendere le stesse indicazioni e suggerimenti offerti loro dagli operatori dell’equipe di specialisti del … evidenzino la necessità di individuare un soggetto terzo che possa essere garante dell’interesse e della posizione del minore in questa delicata fase di accertamenti in corso sulla situazione personale di FF e del nucleo familiare;

ritenuto che soccorre a tal fine l’istituto giuridico del curatore speciale di cui all’art. 78 c.p.c., data la situazione di insanabile contrasto tra i genitori nella lettura della realtà dei fatti e nella comprensione delle stesse indicazioni comportamentali e operative date loro dagli operatori del ..;

ritenuto, infatti, che come ha chiarito la Corte Costituzionale (Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n. 83) il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall’art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace, precisando che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta, la nomina de qua prescinde da un’istanza di parte e può essere disposta d’ufficio dal giudice, posto che l’art. 9 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio;

ritenuto, quindi, che deve essere nominato a FF un curatore speciale che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare il minore in questa delicata fase di presa in carico dello stesso da parte del .. e, quindi, di gestire nell’interesse del bambino i rapporti con la struttura del .. per tutte le decisioni relative all’eventuale necessità di attivazione dell’…, se ritenuto necessario dagli operatori del …, e/o di altra struttura specialistica che lo stesso .. ritenga eventualmente necessaria per pervenire ad una diagnosi clinica sulla situazione di FF e con riguardo a tutti gli interventi terapeutici e ai percorsi di cura che verranno indicati o suggeriti dall’equipe del .. che ha in carico FF;

ritenuto, quanto al profilo processuale, che il minore è considerato da tempo dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238; Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 dicembre 2013 n. 27729) portatore d’interessi propri ed è qualificabile quindi come parte in senso sostanziale del processo, sì che nelle ipotesi di conflitto di interesse con i genitori, come quello che ben può ravvisarsi in questo caso, data la particolare situazione già sopra ben evidenziata, la tutela della posizione del minore può essere in concreto attuata soltanto se sia il medesimo autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio;

ritenuto, quindi, che il curatore speciale – qui nominato dal Tribunale nella persona dell’avvocato …. del Foro di Milano – dovrà rappresentare il minore anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;

ritenuto che, quanto alla regolamentazione delle imminenti vacanze estive, appare rispondente all’interesse del minore, data la critica situazione di disagio in cui lo stesso si trova e la sua presa in carico da parte di operatori specializzati, incaricare l’equipe del .. che segue il nucleo familiare di individuare, sentito il curatore speciale di FF, un’idonea struttura che garantisca la presenza di personale educativo qualificato e sia sita in località adeguata ove FF possa trascorrere un periodo prolungato, possibilimente compreso tra la sospensione delle attività scolastiche e la fine del mese di luglio, e di regolamentare, sempre sentito il curatore del minore e i genitori, il restante periodo delle vacanze estive da trascorrere con l’uno e l’altro genitore secondo i tempi e le modalità ritenute più rispondenti alla situazione di FF e all’andamento dei percorsi in corso sia per il minore sia per i genitori;

ritenuto che debba essere prescritto ad entrambi i genitori di prestare la massima collaborazione al curatore speciale di FF nominato e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni terapeutiche e a tutti i suggerimenti operativi e di comportamento che verrano loro dati dall’equipe del …, evidenziando sin d’ora che comportamenti ostativi o di mancata collaborazione assunti da ciascuna parte saranno in ogni caso oggetto di valutazione da parte del Tribunale sotto il profilo della capacità genitoriale in relazione alle determinazioni finali che il Collegio dovrà adottare;

ritenuto che, tenuto conto dell’incarico dato dal Collegio all’equipe del .., ai fini della decisione debba essere richiesto agli specialistici della struttura che seguono il nucleo familiare di trasmettere al Tribunale una relazione il più possibile esaustiva circa l’esito dei percorsi attuati sia per FF sia per i genitori e le conclusioni clinico progettuali cui l’equipe potrà pervenire anche quanto alle competenze genitoriali di ciascun genitore e al rapporto di FF con ciascun genitore;

P.Q.M.

Il Tribunale, in via provvisoria ed istruttoria, così provvede:

1) nomina in favore del minore FF, nato il …2007, un curatore speciale individuato nella persona dell’avvocato …, iscritto all’albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare il minore, allo stato, in questa delicata fase di presa in carico dello stesso da parte del .. e quindi di gestire nell’interesse del bambino i rapporti con la struttura del .. per tutte le decisioni relative all’eventuale necessità di attivazione dell’.., se ritenuto necessario dagli operatori del .., e di altra struttura specialistica che lo stesso … ritenga eventualmente necessaria per pervenire ad una diagnosi clinica sulla situazione di FF e a tutti gli interventi terapeutici e percorsi che verranno indicati o suggeriti dall’equipe del centro che ha in carico FF;

2) assegna al nominato curatore speciale termine sino al 16 giugno 2014 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell’interesse del minore;

3) incarica, quanto alla regolamentazione delle imminenti vacanze estive, l’equipe del … che segue il nucleo familiare di individuare, sentito il curatore speciale di FF, un’idonea struttura che garantisca la presenza di personale educativo qualificato e sia sita in località adeguata ove FF possa trascorrere un periodo prolungato, possibilimente compreso tra la sospensione delle attività scolastiche e la fine del mese di luglio, e di regolamentare, sempre sentito il curatore del minore e i genitori, il restante periodo delle vacanze estive da trascorrere con l’uno e l’altro genitore, secondo i tempi e le modalità ritenute più rispondenti alla situazione di FF e all’andamento dei percorsi in atto sia per il minore sia per i genitori;

4) dispone che l’equipe del … trasmetta al Tribunale entro il 30 settembre 2014 una relazione il più possibile esaustiva circa l’esito dei percorsi attuati sia per FF sia per i genitori e le conclusioni clinico progettuali cui l’equipe potrà pervenire anche quanto alle competenze genitoriali di ciascun genitore e al rapporto di FF con ciascuna figura parentale;

5) prescrive ad entrambi i genitori di prestare la massima collaborazione al qui nominato curatore speciale di FF e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni terapeutiche e a tutti i suggerimenti operativi e di comportamento che verrano loro dati dall’equipe del ….

Rinvia il procedimento per la comparizione personale delle parti e del curatore speciale del minore Avv. … del Foro di Milano e la sua ulteriore trattazione avanti al Collegio all’udienza del 16.10.2014 ore 14.00.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, al PM e al curatore speciale nominato, avvocato .. del Foro di Milano, nonché al … di Milano.

Provvedimento immediatamente efficace.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15 maggio 2014.

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Gloria Servetti

 

Fonte: altalex

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