In tema di regolamentazione legale delle aree destinate a parcheggio, l’art. 12, nono comma, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha modificato l’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali al momento della sua entrata in vigore, non erano state ancora stipulate le vendite delle singole unità immobiliari; l’efficacia retroattiva della norma va, infatti, esclusa in quanto, da un lato non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, e, dall’altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 19 marzo 2014, n. 6437

 

Condominio negli edifici – Beni e servizi comuni – Aree destinate a parcheggio – Disciplina legale – Art.12, nono comma, legge n. 246 del 2005 – Efficacia retroattiva – Configurabilità – Esclusione – Fondamento

EPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9748/2013 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 301/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti difensivi e ne chiede l’accoglimento;

udito l’Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti difensivi e ne chiede l’accoglimento degli stessi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e gli altri odierni resistenti di cui in epigrafe, quali singoli proprietari e comproprietari di 38 appartamenti ricadenti nel Condominio di (OMISSIS), ebbero a convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.n.c..

Detti condomini chiedevano il riconoscimento del loro diritto reale al godimento delle aree di parcheggio vincolate in sede di C.E. per la costruzione dell’edificio con apposito atto d’obbligo Legge n. 1150 del 1942, ex articolo 41 sexies, nonche’ la conseguente attribuzione dei relativi spazi e la condanna, in forma generica, delle societa’ convenute al risarcimento dei danni subiti per non essere stato loro consentito di godere della servitu’ di parcheggio una volta acquistati i singoli appartamenti.

Entrambe le societa’ convenute resistevano alle avverse domande deducendone l’infondatezza.

Con sentenza parziale n. 14033/2006 l’adito Tribunale di Roma dichiarava la titolarita’ in favore degli attori del diritto d’uso a parcheggio Legge n. 1150 del 1942, ex articolo 41 sexies, rigettava la pretesa risarcitoria e rimetteva la causa sul ruolo al fine dell’individuazione, con apposita CTU, dell’esatta superficie e dislocazione dei posti di parcheggio spettanti agli attori.

Con successiva sentenza definitiva n. 7161/2008 lo stesso Tribunale dichiaro’ individuate, come da espletata CTU, la superficie e dislocazione dei posti auto spettanti agli attori e condanno’ le societa’ convenute al rilascio della parte di immobile come sopra individuata e a non opporre ostacoli all’esercizio del riconosciuto diritto di uso, dichiarando – fra l’altro, in motivazione – nulla ex lege e non opponibile l’avvenuta locazione all’ (OMISSIS) dell’area soggetta al suddetto vincolo.

Avverso entrambe le succitate decisioni del Giudice di prime cure le parti interponevano appello.

In particolare contro la sentenza parziale n. 14033/2006 interponeva appello principale la (OMISSIS) S.r.l., sostenendo l’erroneita’ della stessa, e appello incidentale le originarie parti attrici per la riforma del capo relativo al rigetto della domanda di condanna al risarcimento danni.

Contro la sentenza definitiva n. 7161/2008 proponevano appello principale la (OMISSIS) S.r.l. e incidentale l’ (OMISSIS) s.n.c..

Resistevano le parti appellate.

Riuniti i procedimenti scaturiti dai detti appelli avverso le succitate sentenze, l’adita Corte di Appello di Roma – con sentenza n. 301/2013 – respingeva in ogni sua parte l’appello principale proposto da (OMISSIS) S.r.l. contro ambedue le sentenze del Tribunale, rigettava l’appello incidentale della (OMISSIS) s.n.c. avverso la sentenza n. 7161/2008, accoglieva l’appello incidentale avverso la sentenza n. 14933/2006 proposto dai condomini attori con condanna in loro favore al risarcimento dei danno (a far data dall’acquisto dei rispettivi appartamenti) da liquidarsi in separata sede e mandava assolto dalla medesima domanda risarcitoria l’ (OMISSIS) s.n.c., secondo quanto ex adverso richiesto, per non aver quest’ultima frapposto ostacoli alla esecuzione della sentenza del Tribunale, condannando la (OMISSIS) S.r.l. alla refusione delle spese di lite, con compensazione delle stesse tra la (OMISSIS) s.n.c. e le parti appellate.

Per la cassazione della detta sentenza della Corte territoriale ricorre la (OMISSIS) S.r.l. con atto fondato su quattro motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS) e le altre parti di cui in epigrafe.

Hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c., sia la parte ricorrente che le parti resistenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la “violazione e falsa applicazione della Legge n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, comma 2, cosi’ come introdotto dalla Legge n. 226 del 2005, articolo 12, comma 9, in relazione al disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo, pur privo (al di la’ della corposa enunciazione di teorie “oggettiva liberista”e “soggettiva/vincolista”) del necessario momento di sintesi e di formale quesito ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., e’ incentrato – in sostanza – su questione nota.

Trattasi di quella relativa alla efficacia retroattiva o meno della modifica normativa, di cui alla succitata legge del 2005 (che ha sancito l’inesistenza del gravame di vincoli pertinenziali per gli spazi – parcheggio realizzati ex articolo del comma 1 del medesimo cennato articolo della Legge n. 1150 del 1942).

La questione e’ stata gia’ affrontata e risolta con note pronunce di questa Corte.

Alla stregua delle stesse non puo’ che ribadirsi quanto gia’ affermato e, quindi, che:

“in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, la Legge n. 246 del 2005, articolo 12, comma 9, che ha modificato la Legge n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferito in modo autonomo rispetto alle altre unita’ immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali al momento della sua entrata in vigore, non erano state ancora stipulate le vendite delle singole unita’ immobiliari; l’efficacia retroattiva della norma va, infatti, esclusa in quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore, e, dall’altro, perche’ le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazione maturate prima della loro entrata in vigore” (Cass. n.ri 9090/2012, 1753/2013 e 26253/2013).

Il motivo in esame va, pertanto, respinto.

2.- Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione al disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), stante l’omesso esame della eccepita tardivita’ della domanda giudiziale avversaria”.

Con il motivo in esame (pur mancante del prescritto momento di sintesi e della formulazione di quanto richiesto ex articolo 366 bis c.p.c.) parte ricorrente lamenta un presunto omesso esame della propria sollevata eccezione in ordine alla tardivita’ della avversa domanda giudiziale.

Tanto, in particolare, con riferimento – secondo la prospettazione ricorrente – all’aspetto della domanda, poi accolta, relativa alla specifica individuazione e dislocazione della esatta superficie da destinare al parcheggio spettante a ciascuna delle parti attrici e intervenute.

Il motivo non e’ fondato.

La decisione del giudice di merito non e’ affetta da vizio di ultrapetizione, ne’ appare – invero – fondata la doglianza di parte ricorrente di mancato esame dell’apposita sua eccezione.

Dalla lettura della decisione oggetto dell’odierno gravame (in particolare da quanto asserito a pagina sette delle stessa) risulta palese il fatto che la Corte territoriale ha ben tenuto conto della detta eccezione motivatamente respinta con logiche e condivise argomentazioni.

Peraltro deve, infine, ribadirsi e chiarirsi che la domanda relativa al diritto di uso parcheggio di una complessiva area, dapprima indistintamente adibita ad altro uso, postula necessariamente, anche al fine di un non confuso rilascio e della precisa dislocazione delle parti adibite all’esercizio di uso parcheggio, l’incluso profilo della specificazione dei posti spettanti a ciascuna parte richiedente.

Pertanto non vi e’ stato affatto superamento della materia del contendere delineato dalla domanda cosi’ come introdotta e men che meno l’allegato ma insussistente omesso esame di eccezione.

Il motivo, quindi, deve essere rigettato.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la “falsa applicazione della Legge n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, comma 1, in relazione al disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo, di non immediata intellegibilita’ in mancanza dell’apposito prescritto momento di sintesi e del previsto quesito, e’ relativo sostanzialmente alla concreta determinazione operata dal Giudice del merito per la determinazione dell’estensione dell’area destinata al diritto d’uso reclamato con la domanda.

La doglianza di cui al punto del ricorso in esame e’ infondata.

La superficie individuata sulla base delle pretese avanzate in giudizio risulta accertata come “inferiore a quella complessivamente sottoposta a vincolo”.

Quanto affermato e congruamente motivato nella decisione oggetto di gravame risulta, per di piu’, perfettamente in linea e rientrante nei parametri valutativi della volumetria in ipotesi destinabile a mente della pronuncia di questa stessa Corte (n. 1214/2012).

Il motivo in esame deve, pertanto, rigettarsi.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si censura la “falsa applicazione dell’articolo 872 c.c. e violazione del combinato disposto della Legge n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies e dell’articolo 1217 e segg. e articolo 2043 c.c. e segg., in relazione al disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), ed in particolar modo in relazione all’omesso esame del totale difetto di imputabilita’ dei fatti controversi alla (OMISSIS) S.r.l.”.

Il motivo va rigettato.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che il preteso difetto di legittimazione passiva in capo alla (OMISSIS) S.r.l., nonche’ il correlativo denunciato vizio motivazionale e’ del tutto insussistente.

La societa’ odierna ricorrente risulta, infatti, essersi sostituita nel tempo, per effetto di risultanti e documentati plurimi atti societari, all’originaria societa’ proprietaria dell’immobile INA.

In particolare (e per chiarificativa completezza espositiva) si tratta, in ipotesi, del conferimento di ramo di azienda da (OMISSIS) a (OMISSIS), del trasferimento del medesimo ramo da (OMISSIS) a (OMISSIS), poi fusasi con (OMISSIS), quest’ultima a sua volta fusasi nella (OMISSIS) S.r.l..

Vi e’ stata, quindi, successione sostanziale nell’originaria posizione giuridica di quest’ultima societa’, fatto per cui non puo’ che essere del tutto infondata la denuncia del vizio in esame.

La decisione oggetto di impugnazione ha, quindi, ben ritenuto l’addebitabilita’ della responsabilita’ in ordine al danno in capo alla (OMISSIS) S.r.l., la quale – peraltro – si lamenta, solo oggi, in punto, senza nell’altro allegare in ordine alla detta eccezione.

Il motivo deve, quindi, essere respinto.

5.- Alla stregua di quanto fin qui esposto e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano cosi’ come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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