Il Senato della Repubblica nella giornata di ieri ha approvato in via definitva il disegno di legge di conversione del c.d.Piano Casa (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 47/2014) recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”).

Il testo dopo la promungazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventarà pertanto legge.

Queste le principali novità:

  • allentamento della normativa relativa all’utilizzo del bonus mobili ed elettrodomestici: confermato il tetto complessivo di 10 mila euro svincolando tale importo dalla spesa (e dalla sua entità) per le ristrutturazioni;
  • via libera all’estensione della cedolare al 10% per i Comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • Expo: contributo di 25 milioni nel 2014 per il Comune di Milano.

(Altalex, 15 maggio 2014)

 

Senato della Repubblica, disegno di legge 14 maggio 2014, n. 1413

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 14 maggio 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47

All’articolo 2:

al comma 1, lettera a):

le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni»;

dopo le parole: «fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con»sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;

le parole da: «ai sensi dell’articolo 2, comma 3» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione»;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e definire» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni,» e le parole: «istituiti dall’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «istituito dall’articolo»;

al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti:«e le province autonome di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole:«in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L’applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l’emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell’assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

1-ter. I contributi di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l’emergenza abitativa».

All’articolo 3:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti:«e le autonomie» e dopo le parole: «le procedure di alienazione degli immobili di proprietà»sono inserite le seguenti: «dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale»;

all’ultimo periodo, dopo le parole: «devono essere destinate» è inserita la seguente: «esclusivamente» e dopo le parole: «programma straordinario di realizzazione» sono inserite le seguenti: «o di acquisto»;

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis:

al primo periodo, dopo le parole: «concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l’acquisto» sono inserite le seguenti: «da parte dei conduttori»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’acquisizione dell’alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali»;

all’ultimo periodo, le parole: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al comma 1, lettera b), il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “monogenitoriali con figli minori” sono inserite le seguenti: “, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati”»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall’incarico. Nel caso di decesso dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell’assegnatario.

1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l’assegnatario acquisti l’immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».

All’articolo 4:

al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi», le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie», le parole: «un Piano» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per la formulazione di un Programma», dopo le parole: «di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi» sono inserite le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica», dopo le parole: «di proprietà» sono inserite le seguenti: «dei comuni e» e dopo le parole:«comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni»;

al comma 2, le parole: «Il piano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma» e le parole:«rinvenienti dalle revoche di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dalle revoche di cui all’articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al comma 4, le parole: «del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma», dopo le parole: «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «con priorità» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

al comma 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma».

nella rubrica, la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma».

All’articolo 5:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione».

All’articolo 6, comma 1, le parole: «decreto ministeriale in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione».

All’articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’ultimo periodo è soppresso.

2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013».

All’articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima dello scadere dei cinque anni».

All’articolo 9:

al comma 2, capoverso 6-bis, la parola: «cooperative» è sostituita dalle seguenti:«cooperative edilizie per la locazione» e dopo le parole: «purché sublocate a studenti universitari» sono inserite le seguenti: «e date a disposizione dei comuni»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l’anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l’anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero). — 1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.

2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All’articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: «rigenerazione delle aree» è inserita la seguente:«urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» sono inserite le seguenti: «edilizi esistenti»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «, ai fini del presente articolo,» sono soppresse e dopo le parole:«alle condizioni di mercato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

al secondo periodo, alle parole: «Si considera altresì» sono premesse le seguenti: «Ai fini del presente articolo,» e dopo le parole: «patto di futura vendita» sono inserite le seguenti:«o assegnazione»;

al comma 4, le parole: «Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati» e le parole: «il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5:

alla lettera b), le parole: «o diversa localizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e diverso sedime» e dopo le parole: «lotto di riferimento» sono inserite le seguenti: «comunque dotato di infrastrutture e servizi»;

alla lettera c), dopo le parole: «destinazione d’uso» sono inserite le seguenti: «di edifici»;

alla lettera d), le parole: «, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa» sono soppresse;

la lettera e) è soppressa;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni»;

«e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto»;

al comma 6, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

al comma 7, dopo le parole: «di pertinenza, i comuni» sono inserite le seguenti:«recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,», dopo le parole: «riuso o sostituzione edilizia» sono inserite le seguenti: «, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto dei commi 1 e 4»;

al comma 8, primo periodo, le parole da: «o siti nei centri storici» fino a: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «o siti in aree ad inedificabilità assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), d) del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b) d) del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici» e dopo le parole: «igienico sanitario» sono inserite le seguenti: «, della destinazione agricola dei suoli»;

al comma 10, le parole: «lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d), e per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 5-bis»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a), dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d’opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all’aumento dell’offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante è tenuto a darne comunicazione all’ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell’atto di cessione o conferimento, affinché il medesimo ente si esprima in merito alla conformità dell’impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L’aumento dell’offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere l’originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.

10-ter. Il comma 9 dell’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

“9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all’incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell’intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione”».

Dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. – (Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152). — 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell’originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l’intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l’intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell’accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

Art. 10-ter. – (Semplificazione in materia edilizia). — 1. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: “ancorché” è sostituita dalle seguenti: “e salvo che”.

Art. 10-quater. – (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122) — 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”;

b) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: “per sè” sono inserite le seguenti: “o per il proprio coniuge”;

c) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “la residenza propria” sono inserite le seguenti: “o del proprio coniuge”».

All’articolo 11, comma 1, dopo le parole: «riferisce al Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari».

L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici). — 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

3. I commi 1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all’articolo 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell’articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all’articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista dall’articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014.

7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. All’articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato.

9. All’articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all’articolo 357, comma 19, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”».

All’articolo 13, comma 2, le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “la società ha altresì facoltà di deroga agli articoli” sono sostituite dalle seguenti: “la società ha altresì facoltà di deroga, purché senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,”».

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Clausola di salvaguardia). — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

 

Fonte: altalex

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