L’ex coniuge ha diritto alla restituzione della somma versata per l’esecuzione di lavori nell’immobile adibito a casa coniugale di proprietà dei suoceri in quanto “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” (art. 2033 c.c.).

 

Cass. 11 aprile 2014 n. 8594

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2004, —-., moglie separata di …..,
conveniva in giudizio il predetto coniuge nonché i suoceri …., chiedendo la restituzione di
somma, a lei donata dal proprio padre, per spese effettuate in appartamento di proprietà dei
suoceri stessi, già destinato a casa coniugale.
Costituitosi il contraddittorio, tutti i convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della
D.T. (….. e …. pure il difetto della propria legittimazione passiva) e comunque chiedevano il
rigetto della domanda.
Il Tribunale di Caltagirone con sentenza in data 8 agosto 2007, condannava i convenuti in
solido al pagamento a favore della …. della somma di €. 10.329,14.
Proponevano appello i convenuti. Costituitosi il contraddittorio, la D.T. chiedeva rigettarsi
l’appello.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 28 gennaio 2010, confermava la condanna
alla restituzione della somma, seppur con motivazione parzialmente differente, escludendo la
rivalutazione e modificando il regime degli interessi.
Ricorrono per cassazione gli appellanti. Non ha svolto attività difensiva l’appellata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte di
Appello sostituito alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., la differente
domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033, al contrario mai proposta.
Con il secondo, violazione dell’art. 2042 c.c., per inammissibilità dell’azione di indebito
arricchimento esperita, stante il suo carattere meramente sussidiario.
Con il terzo, violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, avendo errato
la corte di merito nel qualificare ed accogliere la domanda dell’attrice, ritenendo sussistente,
nella specie, l’ipotesi di cui all’art. 2033 c.c..
Con il quarto, violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e vizio di motivazione, in ordine alla carenza
di legittimazione attiva della moglie, essendo stato il padre di lei a pagare i lavori con denaro
proprio.
Con il quinto motivo, violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., nonché vizio di motivazione, in
ordine alla carenza di legittimazione passiva del marito, non essendo questo mai stato
proprietario dell’immobile.
Con il sesto, violazione degli arti. 345, 81 e 100 c.p.c. , in ordine alla carenza di legittimazione
passiva di A.G., non proprietaria dell’immobile.
Con il settimo, violazione degli artt. 345 c.p.c., 1803 e 1808 c.c., nonché vizio di motivazione,
trattandosi di concessione dell’immobile in comodato.
Va precisato che l’interpretazione del contenuto della domanda, ai fini dell’inquadramento
dell’azione proposta, ove espressa con adeguata motivazione ed immune da errori di diritto,
costituisce valutazione di merito, insuscettibile di controllo in questa sede (tra le altre Cass. N.
14751 del 2007; 22893 del 2008).
Chiarisce il giudice a quo che oggetto del giudizio è il diritto alla restituzione di somma, versata
dalla moglie per l’esecuzione di lavori nell’immobile adibito a casa coniugale, di proprietà di
terzi (i suoceri), i quali, non essendo più l’immobile adibito a casa coniugale, avevano ricevuto
un pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione (si tratta di profilo di fatto,
insuscettibile di controllo in questa sede a fronte di una motivazione della sentenza impugnata,
adeguata e non illogica).
Errato dunque il riferimento all’art. 2041 c.c. (arricchimento del patrimonio del ricevente e
corrispondente diminuzione di quello di controparte), viene richiamato l’art. 2033 c.c. relativo
a pagamento che non doveva essere eseguito. Non rileva pertanto la censura circa la natura
sussidiaria dell’azione ex art. 2041 c.c. I primi tre motivi del ricorso vanno pertanto rigettati, i
in quanto infondati.
Quanto alla legittimazione attiva dell’odierna resistente, con motivazione parimenti adeguata, il
giudice a quo precisa che anche se il denaro era stato dato da un terzo (il padre della moglie),
la circostanza che fosse stata questa ad impiegarlo non era contestata. Affermano i ricorrenti che al riguardo contestazione sussisteva, ma essi, pur riferendosi ad
alcuni atti difensivi, no ne riportano il contenuto, né allegano tali atti al ricorso, ai sensi
dell’art. 369, l. n. 4 c.p.c.. Dunque il quarto motivo va dichiarato inammissibile per non
autosufficienza.
Quanto alla legittimazione del marito, non proprietario dell’immobile, precisa la sentenza
impugnata che oggetto della domanda è la restituzione di somma di denaro, utilizzata per
l’esecuzione dei lavori sull’immobile, prescindendosi dunque dall’effettiva titolarità del bene.
Dunque non rilevava che il marito non fosse comproprietario. Il quinto motivo appare pertanto
infondato.
Quanto alla posizione dell’…, gli stessi ricorrenti ammettono che nell’atto notarile di vendita
dell’immobile in questione, essa era indicata tra i venditori. Per escluderne la qualità di
comproprietaria, i ricorrenti richiamano un atto, anteriore a quello di vendita dell’immobile, nel
quale l’… non risulterebbe tra gli acquirenti, riferendosi del tutto genericamente al contenuto
dell’atto stesso che, per la sua importanza, avrebbe dovuto essere ampiamente riportato in
ricorso e ad esso allegato, ai sensi dell’art. 369 n. 4 c.p.c.. Pertanto il sesto motivo va
dichiarato inammissibile per non autosufficienza.
Quanto infine alla argomentazione per cui, sussistendo rapporto di comodato, i lavori di
manutenzione erano a carico del comodatario, si tratta pacificamente di circostanza
nuova,dedotta per la prima volta in appello, dunque inammissibile. Chiarisce il giudice a quo
che in primo grado si era solo richiamato il rapporto di comodato, senza alcun riferimento alle
spese. Va dunque dichiarato inammissibile il settimo motivo.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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