In tema di contratto di locazione scatta la risoluzione del contratto se l’inquilino non rispetta la clausola in base alla quale si impegna a pagare in contanti l’affitto e effettua invece il bonifico.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile

Sentenza 13 marzo 2014, n. 5786
Integrale

LOCAZIONE – CANONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7115/2008 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/06/2007 R.G.N. 612/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 maggio 2007 la Corte di appello di Reggio Calabria, premesso: 1) l’articolo 7 del contratto di locazione intercorso tra la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) prevedeva espressamente che il canone di locazione dovesse esser pagato in contanti, presso il domicilio della locatrice, salva l’autorizzazione di quest’ultima, espressa con atto scritto, di provvedervi tramite bonifico bancario o con altra formalita’ concordata; 2) avendo invece la conduttrice sempre pagato a mezzo bonifico bancario, senza autorizzazione della locatrice, aveva violato detta clausola; 3) secondo l’articolo 15 del medesimo contratto “il mancato pagamento anche parziale, del canone, secondo i modi e i termini pattuiti..” comportava l’immediata risoluzione di diritto del rapporto ai sensi dell’articolo 1956 c.c., non essendo clausola di stile, come preteso dalla conduttrice, in quanto non riferentesi genericamente a tutte le violazioni delle obbligazioni contenute in contratto, ma a condotte dettagliate, incidenti sul sinallagma, 4) la buonafede della conduttrice era da escludere cosi’ come la tolleranza della locatrice che invece fin dall’inizio del diverso pagamento a mezzo bonifico bancario aveva diffidato la conduttrice dal persistere dall’inosservanza della precitata clausola n. 7; 5) la valutazione della scarsa importanza dell’inadempimento della conduttrice era preclusa perche’ la locatrice aveva manifestato la volonta’ di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Ricorre per cassazione la s.r.l. (OMISSIS).

Si e’ costituita (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1455 e 1456 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3”, e conclude con i seguenti quesiti di diritto: “Che le clausole risolutive espresse nei contratti a prestazioni corrispettive debbano indicare delle condotte determinate ed univoche alla cui violazione le parti possano ricollegare la risoluzione immediata del contratto. Risoluzione di diritto che non puo’ collegarsi a condotte indeterminate, plurime e polivalenti; 2) che in presenza di clausola risolutiva espressa il giudice non si puo’ limitare a constatare che l’evento, contemplato si sia verificato, ma deve esaminare il comportamento dell’obbligato in relazione al principio della buona fede, potendosi dichiarare la risoluzione soltanto ove sussista almeno la colpa di quest’ultimo”. Il ricorso e’ inammissibile.

Ed infatti, come emerge dalla narrativa, la sentenza ha deciso conformandosi a principi costanti di questa Corte – il requisito della determinatezza della modalita’ richiesta ed accettata per l’adempimento dell’obbligo di pagare il canone ai fini della validita’ della clausola risolutiva espressa (ex multis Cass. 1950 del 2009); l’esclusione della buonafede nel comportamento della conduttrice che ha persistito nell’inosservanza delle concordate modalita’ di adempimento malgrado le diffide della locatrice (Cass. 2553 del 2007) – a cui la ricorrente, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non contrappone nessuna argomentazione idonea ad inficiarne il fondamento logico giuridico. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 3.500 di cui euro 3.300 per compensi, oltre accessori di legge.

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