Pronti i chiarimenti sulle novità fiscali relative al settore immobiliare. Con la circolare
n. 2/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate, infatti, detta istruzioni a seguito della riforma
dell’imposizione indiretta relativa agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari. Le novità sono state introdotte dal Dlgs n. 23/2011, come
modificato dal Dl n. 104/2013 e dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), e si
applicano dal 1° gennaio di quest’anno per gli atti pubblici formati o autenticati a partire
dalla stessa data.

Registro a tre vie – A partire dal 1° gennaio 2014, per i trasferimenti di immobili fuori
campo Iva entrano in scena tre sole aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima
casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate condizioni, per i terreni
agricoli e relative pertinenze. L’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso
inferiore a 1.000 euro. Inoltre, passa da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a
Iva.

Tetto al 2% per la prima casa – Imposta di registro leggera per i trasferimenti di case
di abitazione, in cui il cedente è un privato. Ciò a patto che non si tratti di abitazioni di
tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio
artistico e storico (A/9). Per beneficiare del trattamento di favore, al momento della
stipula dell’atto di trasferimento è sufficiente indicare la classificazione dell’immobile
nelle categorie catastali da A/2 a A/7. Ciò a patto che siano comunque soddisfatte le
altre condizioni richieste dal Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro (nota
II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur). Le agevolazioni prima
casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per
l’acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica
abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima
casa. Il documento di prassi si sofferma poi, anche con esempi di calcolo,
sull’agevolazione prima casa in caso di successione e donazione e sul credito d’imposta
riconosciuto per il riacquisto entro l’anno.

Conferimento di immobili ai soci e atti giudiziari, chiarimenti a tutto tondo – Il
documento di prassi illustra infine gli effetti della riforma sugli atti societari con
riguardo al conferimento di beni immobili e assegnazione ai soci: in relazione a questi
atti, trovano applicazione le aliquote dell’imposta di registro del 9 o del 12%, per un
importo minimo pari a 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa
di 50 euro ciascuna. Focus anche sugli atti giudiziari che comportano il trasferimento
della proprietà di beni immobili e la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari di godimento.

Quando scattano le nuove misure – Le nuove misure si applicano dal 1° gennaio di
quest’anno per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o 2
emanati a partire dalla stessa data. Per quanto riguarda invece le scritture private non
autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione.

Il testo della circolare è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione
“Normativa e prassi”.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Circolare n. 2/E del 21/02/2014

 

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