La figlia ultratrentenne, studentessa universitaria fuori sede, che per sua ingiustificata inerzia non provvede a terminare il corso di studi o a trovare una pur possibile attività remunerativa, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori. La mancanza di stabile convivenza dei figli maggiorenni nella casa familiare, comporta la perdita del relativo diritto di assegnazione per il coniuge beneficiario.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 24 settembre – 6 dicembre 2013, n. 27377

(Presidente Vitrone – Relatore Giancola)

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 280/07 il Tribunale di Foggia nel pronunziare con addebito al marito la separazione personale tra i coniugi F.A. ed P.A. ricorrente (ricorso del 4.04.2002), revocava l’assegno per i due figli maggiorenni della coppia N. e M.S. , già posto a carico del primo con l’ordinanza presidenziale, e liquidava l’assegno indicizzato di Euro 1.000,00 mensili per la moglie, alla quale assegnava l’uso esclusivo della casa familiare appartenente al coniuge. Avverso la sentenza del Tribunale il F. proponeva appello principale chiedendo il rigetto della domanda d’addebito, nonché la revoca sia dell’assegno per la moglie che dell’attribuzione alla stessa della casa familiare; a sua volta la P. , oltre a resistere al gravame del coniuge, proponeva gravame incidentale per ottenere l’aumento ad Euro 3.000,00 dell’assegno per sé ed il riconoscimento del contributo di Euro 1.000,00 per il mantenimento della figlia delle parti.

Con sentenza del 5-18.06.2008 la Corte di appello di Bari, in accoglimento del solo terzo motivo dell’appello principale, respinto nel resto al pari dell’appello incidentale, revocava l’assegnazione alla P. della casa familiare, compensando per intero le spese di entrambi i due gradi di merito del giudizio.

Avverso questa sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 5-9.05.2009 al F. , che il 17.06.2009 ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su due motivi, cui la P. ha replicato con controricorso del 22.07.2009. Il F. ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso principale la P. denunzia:

1. “Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 156 c.c. regolante il diritto del coniuge separato all’assegno di mantenimento (rif. art. 360, n. 3 c.p.c).

Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (rif. art. 360, n. 5, c.p.c.)”.

Formula conclusivamente i seguenti quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, applicabile ratione temporis “Accerti e dica codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se il Giudice della sentenza impugnata – allorché ha affermato che la perequazione mensile di mille Euro consente alla P. una vita libera e dignitosa e confacente al suo stato è incorso nella violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 156 c.c., segnatamente, del principio che impone al Giudice, in sede di accertamento e determinazione dell’assegno di mantenimento, per un verso, di valutare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e di esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che richieda l’assegno siano tali da consentirgli la conservazione di esso tenore, per l’altro verso, di procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione al fine di stabilire se tra essi via sia una disparità che giustifichi l’imposizione dell’assegno nonché la misura di esso”.

“Accerti e dica codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se il Giudice della sentenza impugnata è incorso nella violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 156 c.c. (e, segnatamente, del principio di diritto che impone al Giudice, in sede di accertamento e determinazione dell’assegno di valutare e tener conto del tenore di vita offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi) allorché ha affermato che “la perequazione mensile di mille Euro consente alla P. una vita libera e dignitosa e confacente al suo stato”.

2. “Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 148 c.c. (rif. art. 360 n. 3 c.p.c). Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: in particolare, circa l’assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente, F.M.S. (rif. art. 360, n. 5, c.p.c.)”.

Formula il seguente quesito:

“dica codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se il Giudice della sentenza impugnata è incorso nella violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 148 c.c. (e, segnatamente, del principio di diritto che impone al genitore, che voglia disassoggettarsi all’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, di provare la colpa di quest’ultimo nel procurarsi il reddito e/o l’autosufficienza) allorché ha escluso il diritto di F.M.S. al mantenimento paterno per (il solo fatto di) non aver ella ottenuto il titolo né essersi altrimenti procurata la autosufficienza economica e senza aver (la Corte barese) tenuto conto di quanto (pacificamente) allegato, in primo e secondo grado, dalla madre, odierna ricorrente, circa lo stato di avanzamento degli studi della figlia F.M.S. e circa la riconducibilità del ritardo nel completamento degli studi ai disagi dalla medesima sofferti a causa della crisi familiare“.

3. “Violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di assegnazione della casa familiare in costanza di separazione personale tra coniugi (rif. art. 360, n. 3, c.p.c.). Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un ‘fatto controverso e decisivo per il giudizio (rif. art. 360, n. 5 c.p.c.).” Formula il seguente quesito:

“Accerti e dica codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se il Giudice della sentenza impugnata è incorso nella violazione e/o falsa applicazione della norma e/o del principio che impone al Giudice di assegnare la casa coniugale al coniuge separato che vive con i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, allorché ha negato il diritto della Sig.ra P. (quale genitrice convivente con la figlia, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, F.M.S. ) all’assegnazione della casa coniugale”. Con il ricorso incidentale il F. deduce:

2. “Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 151, comma 2, c.c, regolante la pronuncia di addebito della separazione (rif. art. 360, n. 3), c.p.c.). Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (rif. art. 360, n. 5), c.p.c.)”. Formula il seguente quesito:
“Accerti e dica Codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se la Corte di Appello di Bari, allorché ha affermato che “Il F. ha confessato, innanzi ai figli N. e M.S. , la relazione adulterina con una donna di nazionalità ucraina, D.M. , e ciò basta a fondare la pronunzia d’addebito, atteso che la condotta appare la causa più che l’effetto della crisi coniugale… in un ambito sociale ridottissimo come quello del piccolo comune di Carapelle, la reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà attraverso una stabile relazione adulterina può ritenersi di regola causa della separazione”, è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151, c. 2, c.c. e, più in particolare, del principio che impone al Giudice, in sede di dichiarazione di addebito della separazione, da una parte, di effettuare una valutazione rigorosa, comparativa e globale dei comportamenti di entrambi i coniugi, e di giudicare la condotta di un coniuge raffrontandola con quella dell’altro; dall’altra, se abbia accertato l’esistenza o meno del nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale”.

2. “Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 156 c.c., regolante il diritto all’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, quando questi non abbia adeguati redditi propri e in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato (rif. art. 360, n. 3, c.p.c). Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (rif. art. 360, n. 5, c.p.c.).”. Formula il seguente quesito:

“Accerti e dica Codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se la Corte di Appello di Bari, allorché ha affermato che “… dal suo patrimonio immobiliare e fondiario la moglie ritrae redditi annui per circa 8.200,00 Euro, così come ricostruiti nella sentenza di prime cure. Di contro, le vicende traslative dell’officina di elettrauto in Carapelle ceduta dal F. nel 2004 ad un suo dipendente e alle non chiare vicende gestionali della Soc. Costruzioni F.lli Fini di Fini Giuseppe & C. e all’incerto ruolo in essa rivestito da F.A. , emerge la nuova compagine S.r.l. EdilFini, del quale è socio F.A. e che costituisce un indubbio indicatore di sostanze nel tempo sostanzialmente non modificatesi ma solo trasformatesi”, è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 156 c.c. e, in particolare, del principio secondo cui il Giudice, in sede di accertamento dell’assegno di mantenimento, deve accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, procedere ad una verifica dei mezzi economici a disposizione del coniuge che richieda il mantenimento e stabilire se tali mezzi gli consentano di conservare tale tenore di vita anche in assenza dell’assegno di mantenimento, e infine, ove tale verifica abbia avuto esito negativo, valutare e comparare i mezzi economici a disposizione di entrambi i coniugi al momento della separazione.”.

Sia il ricorso principale che quello incidentale non meritano favorevole apprezzamento. Il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo dell’incidentale, suscettibili di esame unitario, vanno disattesi. Dall’impugnata sentenza emerge che i giudici d’appello, dando anche puntuale seppure concisa spiegazione delle impugnate determinazioni, si sono attenuti alle regole normative ed ai principi di diritto inerenti all’attribuzione ed alla quantificazione dell’assegno separatizio in favore del coniuge più debole ed in particolare che non hanno omesso né di accertare, seppure in via presuntiva, il pregresso livello della vita coniugale, ritenendolo non particolarmente elevato, né di parametrare anche ad esso, espressamente valorizzato, le avversate determinazioni, né di verificare la consistenza dei mezzi economici di pertinenza di ciascun coniuge, quali pure plausibilmente presunti e nel tempo variati, e di compararli, laddove poi le reciproche e contrapposte prospettazioni di maggiori consistenze patrimoniali in capo a ciascuna delle due parti si risolvono in inammissibili, generici rilievi critici in fatto, nemmeno correlati all’indicazione autosufficiente dei dati probatori emersi nei gradi di merito e che in tesi ne avrebbero potuto offrirne un decisivo riscontro.

Del pari infondati si rivelano il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale. In riferimento alle controverse questioni del mantenimento della prole maggiorenne e dell’assegnazione della casa coniugale, i giudici di merito hanno ineccepibilmente escluso, alla luce delle regole normative e della richiamata e nota relativa elaborazione giurisprudenziale inerenti ad entrambi i suddetti temi involti dai motivi in esame, la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento delle domande della P. . In particolare il diritto di quest’ultima di continuare a ricevere il contributo del F. per il mantenimento della figlia della coppia, è stato irreprensibilmente negato in ragione della ritenuta sopravvenuta cessazione dell’obbligo paterno di mantenimento, legittimamente ricondotta, con ampie e logiche motivazioni, che la ricorrente inammissibilmente avversa soltanto con generici, apodittici e non autosufficienti rilievi, al fatto che all’epoca la figlia era ormai ultratrentenne nonché dotata di patrimonio personale e ciò nonostante, ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente né conseguito alcun correlato titolo di studio né trovato, al pari del fratello minore, una pur possibile occupazione remunerativa. D’altra parte l’emersa ed incontroversa circostanza che la figlia non convivesse più stabilmente con la madre, privava costei anche del diritto all’assegnazione della casa coniugale, come sempre legittimamente ritenuto dai medesimi giudici d’appello.

Anche il primo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto. Pure nell’addebitare la separazione al F. i giudici d’appello si sono irreprensibilmente attenuti, anche per il profilo argomentativo, al dettato normativo ed ai principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità, avendo ritenuto, sulla base della relazione affettiva extraconiugale intrattenuta dal F. e provata dalla P. , che essa costituisse circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne era stato responsabile, integrando una grave violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale atta a determinare normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr tra le altre, cass. n. del 13747 del 2003). D’altra parte l’affermazione del F. , per la quale il suo nuovo legame sentimentale non era stato causa efficiente del fallimento della convivenza, in quanto iniziato in un contesto di già disgregata comunione affettiva con la moglie, non si rivela suffragata dal richiamo a riscontri probatori già emersi in sede di merito e dai quali avrebbe potuto trarsi la prova, posta a suo carico (cfr cass. n. 2059 del 2012) dell’assunto in questione, che pertanto si sostanzia in inammissibile, generica ed irrilevante critica. Conclusivamente il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti, con compensazione integrale tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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